CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28630/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodei ricorsi.Udite le conclusioni del difensore e procuratore speciale della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni scritte e nota spese che deposita.Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse deisuoi assistiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le quali insiste per l'accoglimento ditutti i motivi di ricorso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] D'URSO, per ilricorrente [OSCURATO:PERSONA] con le quali insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza dell’11 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli, in parzialeriforma della pronunzia del 5 febbraio 2018 del Tribunale della medesima città hadichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo C (artt. 110,640, 61 nn. 7 e 11 cod. pen.) e ha assolto dalla ipotesi di distrazione per cessionedei beni personali per il resto confermando, con rideterminazione della pena, lacondanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e ha rideterminato la penanei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva edocumentale come rispettivamente ascritti, nelle rispettive qualità, della societàMerolla s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli in data 10 marzo2011.1.1. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gliimputati, attraverso il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi di censuraenunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Antonio2.1. Con il primo ed il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge evizio di motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale di cui alcapo A).2.1.1. La Corte territoriale, nella conferma dell’affermazione della penaleresponsabilità per la bancarotta documentale del ricorrente nella sua qualità diamministratore di diritto, ha affermato che le scritture contabili non furonorinvenute né mai depositate, pur dando conto sul piano ricostruttivo fattuale chel’imputato ha sostenuto di avere consegnato le scritture contabili al commercialistadella società che ha negato attraverso il difensore siffatta circostanza.La sentenza ha poi evidenziato che la condotta dell’imputato avrebberaggiunto l’obiettivo della impossibilità di ricostruire le vicende patrimoniali anchein considerazione del fatto che era stato rinvenuto unicamente il bilancio al 31dicembre 1999 e gli atti di cessione rilevanti sono stati compiuti nel 2009.La motivazione si presenta assertiva in ragione di una serie di circostanze:- l’unica scrittura accertata come esistente fu il bilancio al 1999;- [OSCURATO:PERSONA] è stato amministratore di diritto solo a partire dal 2005 enon è stata accertata l’esistenza, la istituzione e la conservazione di alcunascrittura contabile della fallita dal 1999 al 2005;- la società fu dichiarata fallita solo nel 2011;-la mancata consegna al commercialista delle scritture contabili è stataconsiderata provata sulla base della irrituale dichiarazione dell’avvocato delcommercialista, dichiarazione riproposta dal curatore nel processo.Vi è dunque una motivazione apparente in assenza di una indicazione di qualie quante scritture contabili furono trasferite nell’anno 2005 al neoamministratoreMerolla [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte territoriale introduce una impropriasovrapposizione e assimilazione tra omessa tenuta delle scritture contabili esottrazione e distruzione delle stesse.2.1.2. Quanto poi all’elemento soggettivo, il dolo specifico viene desuntoimplicitamente dalla assenza delle scritture contabili.Se la Corte territoriale avesse valutato la ipotesi della omessa tenuta dellescritture contabili avrebbe dovuto valutare la sussistenza del dolo specifico rispettoa tale condotta e non a quella diversa della distruzione delle scritture medesime.2.2. Con il terzo e il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e viziodi motivazione quanto alla sussistenza della bancarotta fraudolenta distrattiva.Le distrazioni indicate dalla Corte territoriale riguardano la differenza tra ledi 2000,00 euro; la cessione dell’avviamento degli esercizi commerciali di Napolialla via [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di 10.000,00 euro, in considerazione dellacircostanza che nel 1999 la società presentava un patrimonio netto di 142.000,00euro e che negli anni 2001/2003 aveva accumulato un debito nei confrontidell’erario di 5.000.000,00 di euro.La società si trovava in uno stato di conclamata insolvenza sin dall’anno 2003e da quella data era inoperante, con la conseguenza che è assertiva l’affermazionedella Corte territoriale in base alla quale il ricorrente, amministratore dal 2005,debba rispondere della condotta di bancarotta distrattiva in relazione agli eventisuindicati.2.2.1.È assertiva la prova della distrazione delle attività risultanti al bilanciodel 1999 solo perché non vi è traccia delle stesse; né si spiega perché la distrazionedebba attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA] intervenuto solo nel 2005, non valutando chela società era già inattiva del 2003 e che il debito verso l’Erario era insorto nel2001.2.2.2.È apparente la motivazione con riferimento alla valenza distrattiva dellacessione del marchio nell’anno 2009 alla società [OSCURATO:SOCIETA] amministrata dal figliodell’imputato per la somma di euro 2000,00.La motivazione non tiene in considerazione che nell’anno 2009 il marchio eraprivo di significativo valore; né il valore dello stesso si può ricavare daun’indimostrata forza economica del gruppo [OSCURATO:PERSONA] dal momento che non esistevaun siffatto gruppo sociale.2.2.3. È infine apparente la motivazione anche con riferimento alla distrazionedella cessione dell’avviamento dei negozi.La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a cui è stato ceduto l’avviamento non facevaparte delle società del cd. [OSCURATO:PERSONA]; si trattava di un ramo di azienda di unasocietà inattiva e dunque la Corte territoriale non spiega per quale motivo lacessione sia avvenuta ad un valore inferiore a quello reale.2.2.4. Manca l’elemento costitutivo del reato rappresentato dall’esattaindicazione del bene sociale sottratto alla garanzia dei creditori; né le cessionieffettuate, per valore delle stesse ed entità dei beni, si presentavano idonee arecare pregiudizio alla garanzia dei creditori sociali, già da tempo compromessadal significativo debito erariale.2.3. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del danno dirilevante gravità.La giurisprudenza costante di questa Corte afferma la irrilevanza della entitàdel passivo e richiede la prova della diminuzione patrimoniale cagionatadirettamente ai creditori dal fatto di bancarotta.Nel caso in esame la Corte territoriale ha riconosciuto la circostanzaaggravante alla luce del passivo fallimentare pari a cinque milioni di euro e ad uneventuale attivo sociale sottratto alla garanzia dei creditori modesto e comunquenon precisato nel suo effettivo ammontare.2.4. Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge quanto allarideterminazione della pena.La rideterminazione del reato di bancarotta di cui al capo B) da sette a seianni risulta distonica rispetto alle valutazioni complessive formulate in relazionealla gravità del reato.3.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] Vitale3.1. Con il primo e il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge evizio di motivazione quanto alla sussistenza della bancarotta fraudolentadistrattiva.Il ruolo del ricorrente è costruito quale concorrente extraneus rispetto al padreMerolla [OSCURATO:PERSONA], ma la sentenza impugnata non dimostra l’effettiva conoscenzadello stato di decozione in capo al ricorrente; né la stessa può desumersi dallegame di parentela tra i due imputati.La consapevolezza deve avere peraltro ad oggetto non le condizioni didifficoltà della fallita, ma lo stato di decozione ed insolvenza di quest’ultima.Sul punto la motivazione della sentenza impugnata è del tutto assertivaritenendo che il ricorrente fosse consapevole di avere acquistato un assetfondamentale per la famiglia di grande valore e per un prezzo vile.Non considera che non solo il marchio non aveva un valore significativo, mache l’imputato non poteva sapere della condizione di decozione della società.La consapevolezza non può essere desunta dalla circostanza che l’imputatosvolgesse attraverso la società [OSCURATO:SOCIETA]. la propria attività presso i locali dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.3.2. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del danno dirilevante gravità.La giurisprudenza costante di questa Corte afferma la irrilevanza della entitàdel passivo e ravvisa la necessità della diminuzione patrimoniale cagionatadirettamente ai creditori dal fatto di bancarotta.Nel caso in esame la Corte territoriale ha riconosciuto la circostanzaaggravante alla luce del passivo fallimentare pari a 5 milioni di euro e ad uneventuale attivo sociale sottratto alla garanzia dei creditori che in relazione alricorrente concorrente in una specifica condotta distrattiva, si attesterebbe sullasomma di euro 2000,00.3.3. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge quanto allarideterminazione della pena.La rideterminazione del reato di bancarotta non indica i criteri adottati ai finidi siffatta quantificazione.4. [OSCURATO:PERSONA] Ugo4.1. Con l’unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio dimotivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del danno dirilevante gravità.La Corte territoriale nel riconoscere a carico di [OSCURATO:PERSONA] la richiamatacircostanza aggravante ha omesso di confrontarsi con le specifiche deduzionidifensive supportate da prova documentale relative al rigetto della domanda dipagamento avanzata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altriper un importo pari a sette milioni di euro.Il rigetto della domanda di pagamento pronunziata dal giudice civile in primogrado ha ricevuto conferma in grado di appello con la sentenza del 9 ottobre 2025che ha rideterminato l’ammontare della pretesa creditoria in 453.467,08 euroescludendo in tal modo in radice che il danno potesse essere pari a sette milioni.[OSCURATO:PERSONA] motivi di ricorso risultano nel loro complesso infondati.[OSCURATO:PERSONA] Antonio1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, in relazione alla bancarottafraudolenta documentale, risultano infondati.1.1. L’imputato ha ricoperto la carica di amministratore di diritto dall’anno2005 sino alla data del fallimento intervenuto con sentenza del 10 marzo 2011.La compagine sociale era composta da [OSCURATO:PERSONA], il quale deteneva il50% delle quote, da [OSCURATO:PERSONA] con il 25% delle quote e dalla società [OSCURATO:PERSONA] non molla s.r.l. in liquidazione per il residuo 25%.La sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi logici (p.15sentenza impugnata) ha chiarito - quanto alla versione sostenuta dall’imputatoche le scritture contabili fossero in possesso del commercialista - che:-a fronte di una contabilità importante e complessa in ragione del volume diaffari della società, il ricorrente non ha trattenuto e/o non è stato in grado diesibire alcuna ricevuta di consegna delle scritture contabili al commercialista;- non risultano elementi dai quali desumere una sua qualche attivazionepresso il commercialista per ottenere la consegna delle scritture, né per prendernesia pure occasionalmente visione;- non risulta che vi siano stati motivi di contrasto tra gli stessi;- non risulta essere mai stata presentata denunzia per indebita appropriazioneda parte del commercialista della contabilità, né azione civile per la restituzionedella stessa anche attraverso apprensione coattiva dei documenti.Del resto (ipotesi di cd. doppia conforme) già la sentenza di primo grado (p.8e ss.) aveva dimostrato la inverosimiglianza di tale versione proprio attraverso laricostruzione operata dal curatore: all’udienza dibattimentale del 17 ottobre 2016quest’ultimo aveva riferito che il commercialista aveva escluso di essere mai statoil depositario delle scritture contabili della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., essendosi occupatoesclusivamente del disbrigo di alcune pratiche per la società, successivamentedichiarata fallita, nell'anno 2001.1.2. La obiezione difensiva secondo cui la società era inoperante dal 2003,non è decisiva per ritenere che l’amministratore e quindi il ricorrente non fosseobbligato alla tenuta e conservazione dei documenti contabili. La censura, peraltro,non si confronta con la giurisprudenza costante e consolidata di questa Cortesecondo cui l'obbligo di tenere le scritture contabili viene meno solo quando lacessazione dell’attività commerciale sia formalizzata con la cancellazione dalregistro delle imprese (Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 intema di bancarotta documentale semplice).1.3. La ulteriore obiezione secondo cui la sentenza impugnata nondistinguerebbe la ipotesi della sottrazione delle scritture da quella della omessatenuta delle stesse non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondocui in tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispeciedelineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico direcare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, lanozione di omessa tenuta, anche parziale, delle scritture contabili, che comprendenon solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi dellamateriale esistenza dei libri "lasciati in bianco" e si differenzia dal caso,caratterizzato invece da dolo generico, dell'omessa annotazione di dati veriallorché l'omissione consista non nella totale mancanza di annotazioni, manell'omessa annotazione di specifiche operazioni. (Sez. 5, n. 42546 del07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175).1.4. Infondata la censura circa la mancanza di motivazione quanto allasussistenza del dolo specifico richiesto in relazione alla condotta contestata.Gli indici di fraudolenza rivelatori (Sez. 5, n.2228 del 04/11/2022, dep.2023,[OSCURATO:PERSONA]. 283983) sono stati individuati nel caso in esame:- nel passivo rilevante rappresentato da oltre cinque milioni di debiti versol’Erario nonché più di sette milioni di euro di debiti per forniture da partedella [OSCURATO:SOCIETA]., rilevanti anche nel loro ridimensionamento giudiziale,pari a circa mezzo milione di euro, come da produzione difensiva;- nella distrazione dei beni aziendali, attraverso il progressivodepauperamento della società, che veniva spogliata di tutti i suoi averimateriali e immateriali a vantaggio delle altre società del gruppo, sottrattealle pretese creditorie.Siffatti indici di fatto sono inequivocamente rivelatori della volontà di recarepregiudizio ai creditori: in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd."specifica", lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto da indicidi fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali. (Sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, dep.2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283983); nonché dallacomplessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che necaratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali. (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304)2. Il terzo e quarto motivo, quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva, sipresentano reiterativi e rivalutativi volti ad una "rilettura" degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservataal giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).Le sentenze di merito (si ribadisce la sussistenza di doppia conforme inrelazione alla contestazione) hanno valorizzato la circostanza che, nonostante lacarica formale di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA],insieme al fratello Ugo, ne fosse l’amministratore di fatto già da prima del 2005gestendo con Ugo i rapporti commerciali avviati fin dall’anno 2000 con la FalcS.p.a., in relazione a tutte le imprese del gruppo, a cui veniva consegnata la mercenel medesimo, comune, deposito.Risulta accertata la disponibilità, da parte dell’impresa, di beni di rilevantevalore, almeno sino alla fine dell’anno 1999, beni di cui si è persa ogni traccia, conla conseguenza che la Corte territoriale ha qualificato il mancato rinvenimento, insede d’inventario, dei beni aziendali certamente preesistenti e la mancataindicazione della loro destinazione, quale condotta distrattiva in concorso.Contrariamente a quanto affermato nel ricorso anche sul punto è pacifica lagiurisprudenza di questa Corte secondo cui il dubbio sulla pregressa disponibilitàda parte dell'amministratore dei beni non rinvenuti dal curatore in sede diinventario può essere superato applicando il principio secondo cui gravasull'imprenditore l'onere di indicare la sorte degli stessi qualora ne sia certa laprevia esistenza e disponibilità in seno all'impresa. (Sez. 5, n. 40487 del09/12/2025, Cesa, Rv. 289540).Sul punto la sentenza impugnata (p.14 e ss.) ha ancora una voltaesaustivamente chiarito che il bilancio al 31 dicembre 1999 era da considerarsiveritiero anche perché effettivamente in quell’anno la società era al massimo dellapropria capacità di profitto commerciale; nessun ricavato della vendita del marchioad una società intestata al figlio [OSCURATO:PERSONA], cl. ’82, e della vendita dell’avviamento dellasede originaria di [OSCURATO:PERSONA] alla società di Abruzzese è stato versato nellecasse sociali.Nella cessione del marchio al figlio il prezzo, sostanzialmente simbolico delbene immateriale è stato correttamente valutato come indicativo della fittizietàdella vendita, trattandosi, piuttosto, di cessione a titolo gratuito (a sé stesso) diun bene sottratto ai creditori della società e trasferito ad altra società, riferibile almedesimo unico centro d’interessi.3. Il quinto motivo, in relazione alla sussistenza della circostanza aggravantedel danno di rilevante gravità, è inedito nonché manifestamente infondato.3.1. È inedito in quanto dalla lettura dell’atto di appello, non risulta chel’insussistenza di siffatta circostanza aggravante sia stato oggetto di specificacensura come confermato dalla stessa sentenza impugnata (p.23) che affrontasiffatto tema, chiarendo che non vi è stato motivo di appello, unicamente ai finidella esclusione della estinzione del reato per intervenuta prescrizione.Il motivo è comunque manifestamente infondato atteso che la circostanzaaggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma1, Legge fall. si configura se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quantoal valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda anche un dannopatrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entitàaltrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274).La sentenza impugnata ha operato buon governo di siffatto principio dalmomento che non è stato richiamato unicamente l’ammontare del rilevantepassivo (debito erariale pari a oltre cinque milioni di euro e ingente debito versola [OSCURATO:SOCIETA].), ma anche la distrazione del cospicuo patrimonio societario dellaMerolla s.r.l., successivamente svuotato anche del marchio e di un ramo d’azienda.4.Il sesto motivo, in punto di determinazione della pena, risulta aspecifico.Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata laquale, nel rideterminare la pena in ragione di alcune assoluzioni per talune dellecondotte contestate, ha poi applicato una pena poco superiore alla media edittalemotivando in fatto e insindacabilmente le ragioni di questa scelta richiamando:- la gravità del reato, dal punto di vista della gravità del danno e dellemodalità assai articolate del fatto;-la capacità a delinquere del reo, desumibile dall’elevatissima intensità deldolo che lo ha condotto, attraverso un decennio a svuotare la società, far lavorareil gruppo a spese della [OSCURATO:SOCIETA], sottrarre le scritture contabili e frodare la Falc.[OSCURATO:PERSONA] Vitale5.Il primo e il secondo motivo di ricorso, quanto al concorso quale extraneusnella bancarotta fraudolenta per distrazione del padre [OSCURATO:PERSONA], risultano infondati.5.1. La Corte territoriale, così come prima il Tribunale, hanno ricostruito conmotivazione in fatto immune da vizi, le vicende commerciali che hanno interessatole società della famiglia [OSCURATO:PERSONA].Dall’anno 2000 la [OSCURATO:SOCIETA]. è risultata la principale società fornitrice dellesocietà: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Mercavìs.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] che non ti molla s.a.s.I rapporti commerciali erano curati dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quelle società quali [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., DI.ME.CAs.r.l. di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA]. L’imputato era quindi consapevoledella riferibilità ad un unico centro d’interessi familiare del predetto grupposocietario.Quindi la Corte territoriale ha correttamente argomentato quanto allaconsapevolezza in capo al ricorrente dell’operazione distrattiva ricavandola anchein tal caso da una serie di indici fattuali gravi precisi e concordanti:-l’acquisto nell’anno 2009, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], costituita nel2005 proprio in occasione dell’avvicendamento formale Ugo/[OSCURATO:PERSONA] nella fallitaMerolla s.a.s., del marchio [OSCURATO:PERSONA] per il valore sottostimato di 2000,00 euroconsapevole della assoluta fittizietà della somma se si considera che in quegli anniil volume di affari della Merola era pari a 7 milioni di euro (l’ammontare del debitonei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. sia pure giudizialmente dimensionato nellaprospettazione difensiva);- lo svolgimento da parte sua dell’attività commerciale nei medesimi locali,sotto la medesima insegna e con il medesimo personale della società poi fallitaMerolla.5.2. Dunque, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la motivazionedella sentenza impugnata non può ritenersi assertiva allorquando riconosce incapo all’imputato la consapevolezza di avere acquistato un asset fondamentale edi grande valore dal padre che amministrava la società di famiglia e ad un prezzoirrisorio, distraendo il bene dalla società di famiglia e concorrendoconsapevolmente nella distrazione.Al riguardo questa Corte ha evidenziato che in tema di concorso nel delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nelreato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condottadi apporto a quella dell' "intraneus", con la consapevolezza che essa determina undepauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece,richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sulpiano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolositàdella condotta per gli interessi dei creditori. (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019,dep.2020, Falcioni, Rv. 278156)6. Il terzo motivo, in relazione alla sussistenza della circostanza aggravantedel danno di rilevante gravità, è inedito nonché manifestamente infondato.6.1. È inedito in quanto dalla lettura dell’atto di appello, non risulta chel’insussistenza di siffatta circostanza aggravante sia stato oggetto di specificacensura come confermato dalla stessa sentenza impugnata (p.23) che affrontasiffatto tema, chiarendo che non vi è stato motivo di appello, unicamente ai finidella esclusione della estinzione del reato per intervenuta prescrizione.Il motivo è comunque manifestamente infondato atteso che anche a tenerpresente la sola distrazione del marchio, ciò non di meno non potrebbe di certosvalutarsi il rilevante danno cagionato, in concorso, dagli autori del delitto -dunque anche dal ricorrente - ai creditori.7. Il quarto motivo, in ordine ai criteri adottati per la rideterminazione dellapena, è aspecifico.La pena base, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e equivalenti alla contestata aggravante risulta già contenuta nelminimo edittale.[OSCURATO:PERSONA] Ugo8. L’unico motivo avanzato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], è nel suo complessoinfondato.8.1. È inedito in quanto dalla lettura dell’atto di appello, contrariamente aquanto affermato nel ricorso, non risulta che l’insussistenza di siffatta circostanzaaggravante sia stato oggetto di specifica censura come confermato dalla stessasentenza impugnata (p.23) che affronta siffatto tema chiarendo che non vi è statomotivo di appello unicamente ai fini della esclusione della estinzione del reato perintervenuta prescrizione.Il motivo è comunque infondato anche in relazione alla ulteriore esopravvenuta produzione difensiva relativa alla sentenza civile della Corte diappello del 9 ottobre 2025 che avrebbe ridotto l’ammontare della pretesacreditoria ad euro 453.46,08 laddove ciò non potrebbe di certo svalutare ilrilevante danno cagionato, in concorso, dagli autori del delitto - dunque anche dalricorrente - ai creditori.9. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali e la condanna delle spese di rappresentanza e difesa neiconfronti della costituita parte civile nell’ammontare che si liquida come dadispositivo. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivieuro 4000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]