CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 49128/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] g Zhe4ang, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. j avverso la sentenza del 1/12/2O22 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e volti alla rivalutazione in fatto delle circostanze ai fini dell'applicazione della circostanza di cui all'art. 131-bis cod. pen. tenuto conto della futilità dei motivi (l'acquisto di un biglietto gratta e vinci); che il motivo di ricorso processuale, incomprensibile nella sua ricostruzione è anche manifestamente infondato poiché l'imputato era stato citato a mani proprie il 9 febbraio 2016; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P: esi dente