CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47582/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Verona ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge per inosservanza del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nell'affermazione della penale responsabilità del prevenuto, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è, inoltre, volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano pagg. 5-7 della sentenza impugnata), sicchè si tratta di ragioni inammissibili per aspecificità, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica zirgomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; 3.1. Letti i motivi aggiunti depositati dal ricorrente in vista dell'udienza, che ribadiscono le ragioni di ricorso, nulla aggiungendo a quanto già evidenziato soprattutto sul tema dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende. Così d