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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12972/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CDrte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per più reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui agli artt. 110 coli. pen. e 223 in rel. all'art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/42 (capo A), art. 223 in rel. all'art. 216, n. 2, R.D. 267/42 (capo B) e art. 223 in rel. all'art. 216, n.

R.D. 267/42 (capo C); Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione delle circcslanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda paggi. 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atten And generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavoievoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferirreilto a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superatilli :ti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. ;79549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06(:; 010, Giovane e altri, Rv. 248244).

La Corte territoriale ha infatti osservato come ron vi sia alcun elemento tale da giustificare la concessione dell'invocato bercficio, tenuto anche conto del contegno negativo tenuto dall'imputato, dell'irrile ,,anza della circostanza che lo stesso abbia intrapreso un percorso di disintossica:!ione e della gravità dei fatti oggetto di contestazione; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di gravame, che lamenta vio :ione di legge e vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena i: er la continuazione fra reati (continuazione fallimentare) è generico e manifestamente infondato: tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assDI:o (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 5 della senterza di primo grado) in presenza di reati omogenei.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sonria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassi delle ammende.

Così deciso il 12 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CDrte di Appello di Catania che ha confermato la condanna dell'imputato per più reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui agli artt. 110 coli. pen. e 223 in rel. all'art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/42 (capo A), art. 223 in rel. all'art. 216, n. 2, R.D. 267/42 (capo B) e art. 223 in rel. all'art. 216, n. R.D. 267/42 (capo C); Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione delle circcslanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda paggi. 3 e 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atten And generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavoievoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferirreilto a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superatilli :ti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. ;79549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06(:; 010, Giovane e altri, Rv. 248244). La Corte territoriale ha infatti osservato come ron vi sia alcun elemento tale da giustificare la concessione dell'invocato bercficio, tenuto anche conto del contegno negativo tenuto dall'imputato, dell'irrile ,,anza della circostanza che lo stesso abbia intrapreso un percorso di disintossica:!ione e della gravità dei fatti oggetto di contestazione; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo di gravame, che lamenta vio :ione di legge e vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena i: er la continuazione fra reati (continuazione fallimentare) è generico e manifestamente infondato: tale onere argomentativo è stato, pertanto, implicitamente assDI:o (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 5 della senterza di primo grado) in presenza di reati omogenei. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sonria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassi delle ammende. Così deciso il 12 marz
Sentenza Cassazione n. 12972/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris