CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13540/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie in punto destinazione della sostanza stupefacente per uso non meramente personale, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti probatori valorizzate dal giudice del merito. La sentenza impugnata ha rilevato che la destinazione per uso non esclusivamente personale era dimostrata dalla quantità sequestrata (pari a oltre 20 grammi di marijuana), dal sequestro di tre coltelli recanti tracce di stupefacente e all'assenza di fonti di reddito per effettuare siffatto acquisto (cfr. pag. 5), motivazione che non appare né carente né manifestamente illogica. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbr