CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 41991/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'[OSCURATO:PERSONA] respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 30-ter Ord. Pen., avverso il provvedimento con cui il locale Magistrato di sorveglianza gli aveva rigettato l'istanza di permesso premio. 2. Avverso tale ordinanza, Bruzzise, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza, nell'impugnato provvedimento, omesso di correttamente valutare gli elementi positivi significativi del percorso rieducativo ormai da tempo intrapreso dal condannato, valorizzando esclusivamente in negativo l'assenza di revisione critica, dovuta al mancato riconoscimento delle proprie responsabilità verso i reati al medesimo ascritti. La difesa ha presentato memoria difensiva, chiedendo la rimessione del ricorso al Presidente della Corte, ed insistendo per l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati, nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di L'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha ritenuto di non poter formulare una prognosi positiva in ordine alla pericolosità del soggetto, attesa l'assenza di riflessione critica circa il contesto mafioso/era cui Bruzzisi si ritiene estraneo, come emergente dalle relazioni di sintesi del 08/04/2023 e 07/02/2024; richiamata la nuova formulazione dell'art. 4 bis ord. pen. ad opera del d.l. 162 del 2022, ha ricordato il Tribunale come, per accedere ai benefici penitenziari, il soggetto in espiazione di pena relativa ai reati riconducibili al comma 1 del citato art. 4 bis, come nel caso che ci occupa, non sia più sufficiente la mera regolarità della condotta intramuraria e l'adesione all'offerta trattamentale ed all'attività rieducativa interna, essendo invece necessaria, in assenza di collaborazione della giustizia, l'acquisizione di elementi ulteriori dimostrativi dell'avvenuta recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata, ed insussistenza del pericolo di un loro ripristino. In quest'ottica il Tribunale ha richiamato i pareri della DNA e della Questura di [OSCURATO:PERSONA], che inseriscono il richiedente, insieme ai fratelli, nella famiglia mafiosa operante nella piana di [OSCURATO:PERSONA]; ha infine richiamato le relazioni di sintesi del 08/04/2023 e 07/02/2024, da cui emerge come non sia stato intrapreso un percorso di revisione critica del reato atteso il fatto che il Bruzzise non riconosce le proprie responsabilità verso i reati a lui ascritti. A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si è posto in una prospettiva di mera confutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali il Tribunale di sorveglianza ha dato analiticamente atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nella situazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che è stata disattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit razionali e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in