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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40271/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 23/02/2022, confermava la sentenza del 18/05/2021 del Tribunale di Milano, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza di secondo grado per vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, risulta generico, in quanto non si confronta compitamente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che ha non illogicamente ritenuto la suddetta responsabilità, nonostante l'inutilizzabilità della deposizione della testimone Laganà, con riguardo ad alcuni episodi di truffa, sulla base delle prove documentali (mail di disconoscimento delle firme o denunce querele), con riguardo ad altri (quelli ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]), sulla base del contenuto delle deposizioni dibattimentali di tali soggetti e, infine, con riguardo a quelli ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell'evidente differenza tra le firma apposte sui contratti e quelle apposte sui loro documenti d'identità; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anc:he quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in base al quale il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, ponendole in correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Considerato, perciò, che il primo motivo è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura la sentenza di secondo grado per vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, è manifestamente infondato; Considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione: la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. peri. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01); in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); Ritenuto che, nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano ha adeguatamente motivato con riguardo sia alla determinazione della pena, evidenziando come la gravità dei fatti e la serialità degli stessi giustificassero la scostamento dal minimo edittale previsto per il delitto di truffa, sia alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei numerosi precedenti penali del Monepi (per truffa, ricettazione, appropriazione indebita e sottrazione di cose sottopose a pignoramento), che ne comprovavano la capacità a delinquere; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 23/02/2022, confermava la sentenza del 18/05/2021 del Tribunale di Milano, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza di secondo grado per vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato, risulta generico, in quanto non si confronta compitamente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, che ha non illogicamente ritenuto la suddetta responsabilità, nonostante l'inutilizzabilità della deposizione della testimone Laganà, con riguardo ad alcuni episodi di truffa, sulla base delle prove documentali (mail di disconoscimento delle firme o denunce querele), con riguardo ad altri (quelli ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]), sulla base del contenuto delle deposizioni dibattimentali di tali soggetti e, infine, con riguardo a quelli ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell'evidente differenza tra le firma apposte sui contratti e quelle apposte sui loro documenti d'identità; Ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anc:he quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in base al quale il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, ponendole in correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Considerato, perciò, che il primo motivo è inammissibile perché è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura la sentenza di secondo grado per vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena, è manifestamente infondato; Considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione: la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. peri. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01); in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato); Ritenuto che, nel caso di specie, la Corte d'appello di Milano ha adeguatamente motivato con riguardo sia alla determinazione della pena, evidenziando come la gravità dei fatti e la serialità degli stessi giustificassero la scostamento dal minimo edittale previsto per il delitto di truffa, sia alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei numerosi precedenti penali del Monepi (per truffa, ricettazione, appropriazione indebita e sottrazione di cose sottopose a pignoramento), che ne comprovavano la capacità a delinquere; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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