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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00110/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relpzione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucca, in data 2.7.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessoria, ritenute di giustizia in relazione al reato ex art. 228,

I. fall., in rubrica ascrittogli.

1.1. In particolare al Bonini si contesta, nella sua qualità di curatore del fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA]", di avere preso un interesse privato negli atti del fallimento, concordando, tra il settembre e il novembre del 2015, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (giudicati separatamente con il rito del patteggiamento), amministratori di diritto e di fatto della ditta "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" (da ora in avanti "[OSCURATO:PERSONA]"), di cui il Bonini era il commercialista di fiducia, di formulare un'offerta di acquisto di beni inventariati nella procedura fallimentare per il prezzo di euro 48.000,00, facendo autorizzare tale vendita dal giudice delegato e proponendo, al tempo stesso, ad altri due soggetti (la "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]), l'acquisto dei medesimi beni per il prezzo di euro 91.500,00 ovvero di euro 68.000,00, non direttamente dalla procedura fallimentare, bensì dalla menzionata "[OSCURATO:PERSONA]", non riuscendo a portare a termine il suo disegno per i sopraggiunti sospetti dei due potenziali acquirenti sulla inaffidabilità e illiceità dell'intera operazione.

2. Avverso la sentenza del giudice di secondo grado, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione, per avere la corte territoriale, con riferimento ad una circostanza decisiva del processo, valutato un dato probatorio non presente in atti e, comunque, supposto come esistente ma in realtà inesistente, al fine di ritenere che il Bonini fosse a conoscenza del valore del magazzino inventariato già al momento dell'incontro con l'Accorsi il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e ritenuto così che il Bonini fosse in grado di architettare l'operazione per cui è processo, omettendo di valutare elementi probatori presenti in atti; 2) manifesta illogicità della motivazione nel punto in cui si ritiene di ricavare dal dato relativo al valore degli assegni il risultato probatorio relativo alla intenzione di acquisire tutto il magazzino tramite il curatore anziché valutare come ipotesi l'alternativa ricostruzione della trattativa fra le due imprese; su tale circostanza decisiva il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, nella specie del travisamento per omessa considerazione di elementi probatori fondamentali presenti in atti, quali l'invio della mail dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] da Accorsi a Bonini contenente il riferimento a solo una parte del magazzino; la provenienza della mail del 28.10.2015 dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA]", nonché per avere dedotto il coinvolgimento del curatore nella trattativa sulla base di un evidente travisamento degli elementi presenti in atti.

Erronea valutazione di dati probatori decisivi viene ulteriormente denunciata nella premessa del ragionamento probatorio, su cui il ricorrente si sofferma specificamente, evidenziando, in particolare, come il Bonini non potesse essere a conoscenza del valore del magazzino della società fallita e come risulti dimostrato che tra l'Accorsi e la "[OSCURATO:PERSONA]" vi fossero diretti rapporti, che prescendevano del tutto dalla intermediazione del Bonini.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Come è noto, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), c.p.p., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 279:29 del 12/06/2019, Rv. 276567).

Si è precisato al riguardo che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità (cfr. Cass., Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Rv. 271702).

Ciò impone, in tutta evidenza, al ricorrente di individuare e rappresentare con un sufficiente grado di specificità le ragioni che consentono di attribuire valore decisivo alla prova travisata, anche nel caso in cui il travisamento venga dedotto sotto il profilo della omessa valutazione di circostanze risultanti da atti specificamente indicati, dovendosi intendere in tale ultima ipotesi come "decisivi" quegli elementi di fatto dotati di una forza dimostrativa tale da disarticolare il ragionamento probatorio, che, ove considerati, avrebbero condotto inevitabilmente ad un epilogo decisorio favorevole al ricorrente.

Orbene il ricorso presentato dal Bonini, non corrisponde a tali requisiti di ammissibilità.

Il ricorrente non tiene nel dovuto conto, infatti, che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale o di travisamento della prova "per omissione" in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica (cfr. pp. 6-13 della sentenza impugnata).

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Tali necessari passaggi argomentativi, e, in particolare, l'ultimo, non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di inficiare radicalmente e non solo sotto il profilo di una plausibile versione alternativa dei fatti, il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relpzione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucca, in data 2.7.2020, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessoria, ritenute di giustizia in relazione al reato ex art. 228, I. fall., in rubrica ascrittogli. 1.1. In particolare al Bonini si contesta, nella sua qualità di curatore del fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA]", di avere preso un interesse privato negli atti del fallimento, concordando, tra il settembre e il novembre del 2015, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (giudicati separatamente con il rito del patteggiamento), amministratori di diritto e di fatto della ditta "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]" (da ora in avanti "[OSCURATO:PERSONA]"), di cui il Bonini era il commercialista di fiducia, di formulare un'offerta di acquisto di beni inventariati nella procedura fallimentare per il prezzo di euro 48.000,00, facendo autorizzare tale vendita dal giudice delegato e proponendo, al tempo stesso, ad altri due soggetti (la "[OSCURATO:SOCIETA].", di cui era amministratore [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]), l'acquisto dei medesimi beni per il prezzo di euro 91.500,00 ovvero di euro 68.000,00, non direttamente dalla procedura fallimentare, bensì dalla menzionata "[OSCURATO:PERSONA]", non riuscendo a portare a termine il suo disegno per i sopraggiunti sospetti dei due potenziali acquirenti sulla inaffidabilità e illiceità dell'intera operazione. 2. Avverso la sentenza del giudice di secondo grado, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione, per avere la corte territoriale, con riferimento ad una circostanza decisiva del processo, valutato un dato probatorio non presente in atti e, comunque, supposto come esistente ma in realtà inesistente, al fine di ritenere che il Bonini fosse a conoscenza del valore del magazzino inventariato già al momento dell'incontro con l'Accorsi il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e ritenuto così che il Bonini fosse in grado di architettare l'operazione per cui è processo, omettendo di valutare elementi probatori presenti in atti; 2) manifesta illogicità della motivazione nel punto in cui si ritiene di ricavare dal dato relativo al valore degli assegni il risultato probatorio relativo alla intenzione di acquisire tutto il magazzino tramite il curatore anziché valutare come ipotesi l'alternativa ricostruzione della trattativa fra le due imprese; su tale circostanza decisiva il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione, nella specie del travisamento per omessa considerazione di elementi probatori fondamentali presenti in atti, quali l'invio della mail dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] da Accorsi a Bonini contenente il riferimento a solo una parte del magazzino; la provenienza della mail del 28.10.2015 dalla ditta "[OSCURATO:PERSONA]", nonché per avere dedotto il coinvolgimento del curatore nella trattativa sulla base di un evidente travisamento degli elementi presenti in atti. Erronea valutazione di dati probatori decisivi viene ulteriormente denunciata nella premessa del ragionamento probatorio, su cui il ricorrente si sofferma specificamente, evidenziando, in particolare, come il Bonini non potesse essere a conoscenza del valore del magazzino della società fallita e come risulti dimostrato che tra l'Accorsi e la "[OSCURATO:PERSONA]" vi fossero diretti rapporti, che prescendevano del tutto dalla intermediazione del Bonini. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Come è noto, secondo un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e), c.p.p., può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 279:29 del 12/06/2019, Rv. 276567). Si è precisato al riguardo che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità (cfr. Cass., Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Rv. 271702). Ciò impone, in tutta evidenza, al ricorrente di individuare e rappresentare con un sufficiente grado di specificità le ragioni che consentono di attribuire valore decisivo alla prova travisata, anche nel caso in cui il travisamento venga dedotto sotto il profilo della omessa valutazione di circostanze risultanti da atti specificamente indicati, dovendosi intendere in tale ultima ipotesi come "decisivi" quegli elementi di fatto dotati di una forza dimostrativa tale da disarticolare il ragionamento probatorio, che, ove considerati, avrebbero condotto inevitabilmente ad un epilogo decisorio favorevole al ricorrente. Orbene il ricorso presentato dal Bonini, non corrisponde a tali requisiti di ammissibilità. Il ricorrente non tiene nel dovuto conto, infatti, che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale o di travisamento della prova "per omissione" in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica (cfr. pp. 6-13 della sentenza impugnata). Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi, e, in particolare, l'ultimo, non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado di inficiare radicalmente e non solo sotto il profilo di una plausibile versione alternativa dei fatti, il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes
Sentenza Cassazione n. 00110/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris