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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07934/2026

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative al concorso dell'imputato nel reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagina 4 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza relativa alla mancata motivazione sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche è del tutto generica e, ad ogni modo, smentita dalla lettura della sentenza impugnata in cui si afferma che la pena non è ulteriormente riducibile, così implicitamente disattendendosi l'anzidetta richiesta, formulata anche in appello genericamente; rilevato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritiene congrua") (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative al concorso dell'imputato nel reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagina 4 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza relativa alla mancata motivazione sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche è del tutto generica e, ad ogni modo, smentita dalla lettura della sentenza impugnata in cui si afferma che la pena non è ulteriormente riducibile, così implicitamente disattendendosi l'anzidetta richiesta, formulata anche in appello genericamente; rilevato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritiene congrua") (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06
Sentenza Cassazione n. 07934/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris