CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 05810/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.5540/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]2009 SRL, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 220, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n, 46 è elettivamente domiciliata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.61/63 è elettivamente domiciliata -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5482/2023 depositata il 04/08/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.in causa proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro il [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA] (Rm), per ottenere l’accertamento della proprietà dei beni mobili e immobili, strutture e impianti trasferiti alla attrice in esecuzione del Concordato preventivo della [OSCURATO:PERSONA] a r.l. in LCA, nonché il riconoscimento della indebita occupazione sine titulo dei predetti beni da parte del convenutoe la condanna di quest’ultimo alla restituzione dei beni ed al risarcimento del danno, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, dopo avere dichiarato inammissibile l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], “in qualità di assegnatari di lotti all’interno del complesso [OSCURATO:PERSONA]”, ha confermato la sentenza reiettiva pronunciata in primo grado dal Tribunale di Tivoli. In particolare, per quanto di interesse, il Tribunale aveva respinto le domande della [OSCURATO:SOCIETA] per difetto di prova della titolarità dei beni rivendicati. Il difetto di prova è stato ritenuto sussistere anche dalla Corte di Appello. La Corte di Appello ha altresì respinto l’exceptio iudicati sollevata dalla appellante in riferimento alle sentenze n.1448 del 2015 e n.1493 del 2014 del Tribunale di Tivoli, per non identità di petitum e causa petendi tra le cause in esito alle quali erano state emesse dette sentenze e la causa oggetto esame; 2. avverso la sentenza della Corte di Appello, la [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 3. il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; 4. la causa perviene al Collegio su richiesta di decisione formulata dalla ricorrente a seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c. per inammissibilità o manifesta infondatezza; 5. le parti hanno depositato memoria; considerato che: 1. il primo motivo di ricorso reca la seguente rubrica: “Errata valutazione dei titoli costitutivi della proprietà, delle prove e dei documenti prodotti dalla ricorrente ex artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e violazione di legge ex art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.”. La ricorrente lamenta la contraddittorietà e la insufficienza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si limita ad asserire il difetto di prova del diritto di proprietà sui beni in contestazione malgrado quanto risultante dalla copiosa produzione documentale agli atti idonea a dimostrare l’origine di detti beni realizzati dalla Cooperativa proprietaria dei terreni in virtù delle Convenzioni di lottizzazione stipulate con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché la proprietà esclusiva degli stessi in capo alla odierna ricorrente in virtù del Concordato preventivo omologato dal Tribunale di Tivoli. In particolare, dalla lettura della proposta di concordato (pag 5 e art 12 lett c.) si evincerebbe la cessione in capo al terzo proponente di tutti i beni acquisiti nella massa attiva, non accettati dalla [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente deduce inoltre che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la rilevanza dei plurimi giudicati invocati, tutti conformi nell’escludere la proprietà dei beni in capo al Complesso e che la Corte di Appello avrebbe dovuto comunque compiere gli ulteriori accertamenti istruttori richiesti da essa ricorrente; 2. con il secondo motivo di ricorso viene denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, la violazione dell’art. 92 c.p.c. in riferimento alla condanna della ricorrente al pagamento dell’importo del contributo unificato aumentato della metà, nonostante la intervenuta declaratoria di inammissibilità degli interventi in appello, in spregio a quanto statuito dall’art 348 bis c.p.c.; 3. il Collegio, rilevata la stretta connessione dal punto di vista soggettivo e oggettivo della presente causa rispetto a quella iscritta al n.8210 R.G. dell’anno 2022, per la quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo per trattazione in pubblica udienza, ritenuto opportuno che le cause siano trattate assieme, rinvia la causa a nuovo ruolo; PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza nell