CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 48642/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, con cui tutti i ricorrenti contestano l'inutilizzabilità delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza in quanto acquisite in violazione del disposto degli artt. 354, 357, 360 cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati in forza dei riscontri acquisiti in asserita violazione di legge, sono indeducibili poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolar modo, pag. 4 della sentenza impugnata sulla piena utilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza in ossequio all'art. 234 cod. proc. pen. e ancora pag. 4 sulla corretta valutazione del compendio probatorio gravante sui ricorrenti, pertinentemente valorizzato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di penale responsabilità in ordine ai reati loro contestati); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così cfrciso in Roma, il 12/09/2023 Il C