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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 26200/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05H52DG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere ritenuto le già riconosciute attenuanti generiche come equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato e confermato l'affermazione di responsabilità per due reati continuati di detenzione e cessione a terzi (tra cui una minorenne) di alcuni grammi di stupefacente del tipo hashish.

Ritenuto che l'unico motivo proposto (Violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen.) è manifestamente infondato, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 6 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto, dovendosi altresì ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il PrsikJrn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05H52DG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trento, in epigrafe indicata, che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere ritenuto le già riconosciute attenuanti generiche come equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato e confermato l'affermazione di responsabilità per due reati continuati di detenzione e cessione a terzi (tra cui una minorenne) di alcuni grammi di stupefacente del tipo hashish. Ritenuto che l'unico motivo proposto (Violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen.) è manifestamente infondato, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (p. 6 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto, dovendosi altresì ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il PrsikJrn
Sentenza Cassazione n. 26200/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris