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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 37533/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12917/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Oggetto: Scioglimento comunione ereditaria R.G.N. 12917/2017 Ud. 08/11/2022CC R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 2 di 12 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO LECCE n. 404/2016 depositata il 18/04/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 agosto 2011 il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda originariamente formulata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], accertò la lesione della quota di legittima spettante alle attrici, reintegrando la quota dell’asse ereditario ad esse spettanti e condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di € 89.435,10.

La statuizione finale del Tribunale venne adottata dopo la pronuncia di tre sentenze non definitive nelle date -rispettivamente-del 7 giugno 1986, 24 settembre 1997 e 2 dicembre 2009.

2. Avverso la sentenza definitiva venne proposto appello dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCARDINOe [OSCURATO:PERSONA], dolendosi del fatto che tale sentenza aveva violato il giudicato scaturito dalle precedenti sentenze non definitive, e deducendo in particolare che la sentenza impugnata aveva disposto la divisione dei beni ereditari senza tenere conto del fatto la sentenza non definitiva del 2 dicembre 2009 aveva già dato atto dell’adesione delle parti al progetto di divisione precedentemente predisposto dal C.T.U.

Costituitosi il solo [OSCURATO:PERSONA], dichiarata la contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interrottosi il giudizio per la morte dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] (con riassunzione da parte di R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 3 di 12 [OSCURATO:PERSONA] anche nella veste di erede di quest’ultimo), la Corte d’appello di Lecce respinse il gravame, affermando, in particolare, che: - doveva ritenersi insussistente la dedotta violazione del giudicato scaturito dalle sentenze non definitive del 24 settembre 1997 e del 2 dicembre 2009 (non prodotte dagli appellanti), in quanto nessuna delle sentenze aveva statuito sulla divisione dei beni ereditari, disponendo anzi la prosecuzione del giudizio proprio in relazione a tale profilo; - ulteriormente, parte appellante aveva modificato le proprie conclusioni, di fatto chiedendo -inammissibilmente-la riforma della sentenza non definitiva del 2 dicembre 2009, anziché della sentenza definitiva.

3. Avvero tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Tutti i soggetti nei cui confronti è stato proposto il ricorso([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) sono rimasti intimati.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a cinquemotivi

1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c., per violazione del giudicato scaturito dalle sentenze non definitive 24 settembre 1997 e 2 dicembre 2009.

R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 4 di 12 Si duole il ricorso del fatto la decisione della Corte d’appello, disattendendo il motivo di gravame, abbia violato il giudicato scaturito dalle precedenti sentenze non definitive.

Argomenta - nuovamente - il ricorso che la sentenza non definitiva del 2 dicembre 2009 aveva già dato atto dell’adesione delle parti al progetto di divisione precedentemente predisposto dal C.T.U., rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore unicamente per procedere alle operazioni di divisione.

Viziata, quindi, sarebbe la sentenza definitiva di primo grado nell’aver proceduto alla divisione in modo difforme da tale progetto, e parimenti viziata sarebbe la decisione della Corte d’appello nell’aver negato che la sentenza non definitiva 2 dicembre 2009 avesse stabilito con valenza di giudicato in ordine alla divisione dell’asse ereditario.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del giudicato interno derivante dalla sentenza non definitiva del 2 dicembre 2009, nonché “in relazione a tanto, contraddittorietà e illogicità della sentenza che s’impugna; e sebbene tale aspetto della vicenda sia stato oggetto di palese contestazione del ricorrente tra le parti”.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione degli artt. 713, 718, 724, 729, 2909 c.c.

Il ricorso si duole che sia stato leso il diritto del ricorrente di procedere alla divisione dei beni oggetto della successione, non essendosi la pronuncia impugnata pronunciata su tale profilo, nonostante la formulazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione degli artt. da 723 a 730c.c.

R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 5 di 12 Il ricorso lamenta che la decisione impugnata abbia omesso di pronunciarsi sul diritto del ricorrente a percepire la quota dei frutti degli immobili rimasti nel possesso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.5.Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n n . 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 2653 e 2644 c.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti Lamenta il ricorso che la decisione impugnata non si sia pronunciata in relazione al rapporto tra la trascrizione dell’originaria domanda giudiziale sugli immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] e la trascrizione, sui medesimi immobili, del pignoramento promosso dai creditori dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi con l’alienazione a terzi degli immobili pignorati.

2. La Corte deve rilevare preliminarmente la totale assenza di indicazioni in ordine alla posizione dell’originaria convenuta [OSCURATO:PERSONA], peraltro non evocata già nel giudizio di appello, senza che tuttavia siano state formalmente chiarite le ragioni della mancata partecipazione al gravame.

Al riguardo deve tuttavia ritenersi che , trattandosi di causa scindibile ed essendo la parte decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione tardiva per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c., l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto(Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020 - Rv. 657280 – 02 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24482 del 30/11/2016 - Rv. 641928 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12608 del 12/12/1997 -Rv. 510893 - 01) .

Ulteriore rilievo preliminare concerne l’incompletezza delle produzioni relative alle notificazioni nei confronti degli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], risultando, R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 6 di 12 in alcuni casi, del tutto assente la cartolina relativa alla notifica a mezzo del servizio postale e, in altri casi, assente la cartolina relativa al recapito dell’avviso ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

In relazione a tale profilo, tuttavia, vale il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 -Rv. 648755 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 (Rv. 626969 -01).

3. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.

Richiamato il principio a mente del quale la Corte di cassazione può procedere all’accertamento dell’ambito del giudicato senza essere vincolata dall'interpretazione compiuta dai giudici di appello, avendo il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello ( Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019 - Rv. 653628 – 01 ; Cass. Sez. 3, R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 7 di 12 Sentenza n. 19918 del 18/07/2008 -Rv. 604282 - 01), si deve tuttavia ritenere che correttamente la Corte territoriale abbia escluso nella specie la sussistenza di un vincolo derivante da un precedente giudicato.

Come rilevato dalla Corte salentina - e come evidenziato dalla lettura diretta della sentenza non definitiva 2424/2009 del 2 dicembre 2009- la decisione del Tribunale di Lecce si era limitata a rilevare la “sostanziale accettazione” del progetto divisionale predisposto dal CTU, contestualmente disponendo,tuttavia, la prosecuzione d elle operazioni divisionali innanzi al giudice istruttore, senza quindi in alcun modo statuire né in ordine allo scioglimento diretto della comunione né in ordine al già avvenuto cristallizzarsi dell’approvazione del progetto da parte dei condividenti, dovendosi per contro rilevare che la stessa decisione aveva disposto laprosecuzione del giudizio innanzi al giudice istruttore “per l’approvazione del progetto di divisionepredisposto dal CTU”, in tal modo evidenziando che tale progetto non poteva comunque ritenersi già definitivamente approvato.

Corretta,quindi, appare la decisione della Corte d’appello di Lecce, nel momento in cui la stessa ha escluso che dalla sentenza non definitiva 2424/2009 fosse scaturito un giudicato idoneo a precludere ogni successiva ed ulteriore statuizione in ordine alla divisione, dovendosi anzi evidenziare la fragilità della tesi del ricorso, basata su un fugace obiter della sentenza non definitiva e non su quelle che erano le effettive e concrete statuizioni contenute nella sentenza medesima.

Quanto sinora evidenziato vale a palesare la infondatezza anche del secondo motivo di ricorso il quale, in primo luogo, risulta esso stesso contraddittorio nel momento in cui, da un lato, riconosce che la decisione impugnata si è espressamente pronunciata in ordine alla sussistenza o meno di un vincolo da giudicato e, dall’altro lato, sembra R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 8 di 12 lamentare l’omessa valutazione del giudicato medesimo ad opera della Corte territoriale.

Ulteriormente si deve rilevare che il motivo viene a dedurre un vizio di “contraddittorietà e illogicità della sentenza” che si colloca marcatamente al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., dovendosi rammentare che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 -Rv. 650880 – 01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 -Rv. 645828 - 01).

Va escluso, quindi, che il profilo dell’esistenza di un vincolo da giudicato sia stato negletto dalla Corte d’appello di Lecce, in quanto quest’ultima ha invece esaminato la questione, escludendo tuttavia l’esistenza del vincolo medesimo con una motivazione che non può R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 9 di 12 minimamente definirsi “perplessa” o “apparente”, essendo la stessa ancorata saldamente all’esame testuale della motivazione della precedente sentenza non definitiva.

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Il motivo, invero, dopo aver esordito con l’affermazione per cui la pronuncia della Corte salentina “appare ingiusta nel merito” -di per sé eloquente quanto al profilo dell’(in)ammissibilità- presenta poi come violazione di legge (e per l’esattezza violazione degli artt. 713, 718, 724, 729 e 2909 c.c.) quella che, nella non cristallina esposizione, sembrerebbe costituire, semmai,una omessa pronuncia della Corte in ordine alla domanda di scioglimento della comunione.

Evidenziato, allora, che non di violazione o falsa applicazione delle norme di legge si dovrebbe parlare ma, piuttosto , di omessa statuizione, si deve rilevare che il motivo appare radicalmente carente in ordine alla indicazione adeguatamente puntuale dello specifico motivo di gravame che sarebbe proposto innanzi alla Corte territoriale -violando in tal modo l’art. 366, n. 6, c.p.c.-dovendosi qui richiamare il principio per cui l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando ) per cui è proposto, non può essere assolto per relationemcon il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e R.G. 12917/2017- Pagina nr. 10 di 12 sufficienza della motivazione della decisione impugnata(Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 342 del 13/01/2021 -Rv. 660233 - 01) .

Si deve, del resto, osservare che la ricostruzione propugnata con il motivo di ricorso appare in gran parte smentita dalla stessa decisione della Corte d’appello la quale ha respinto il gravame avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Lecce del 3 agosto 2011, rilevando espressamente che quest’ultima statuizione aveva disposto la divisione dei beni ereditari (terz’ultimo paragrafo della motivazione).

Circostanza, quest’ultima, contraddittoriamente ammessa dallo stesso ricorrente nel momento in cui il medesimo lamenta (nel primo motivo di ricorso) la diretta ed esplicita violazione del giudicato formatosi in ordine all’approvazione del progetto divisionale.

5. Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso.

Anche in questo caso, infatti, il ricorrente -che ancora una volta sembra sovrapporre il profilo della violazione di legge al profilo dell’omessa statuizione- ha omesso radicalmente di indicare se le doglianze relative al riconoscimento di una quota dei frutti fossero state oggetto di unospecifico motivo di gravame innanzi alla Corte d’appello, limitandosi a riportare un breve frammento delle conclusioni, di per sé inidoneo a determinare la corretta osservanza del canone di specificità e completezza del motivo di ricorso.

Osservato che il profilo sollevato nel motivo di ricorso non risulta menzionato nella decisione impugnata, deve allora operare il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono R.G. 12917/2017- Pagina nr. 11 di 12 investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018 -Rv. 650009 - 01) .

6. Inammissibile, infine, è il quinto motivo.

Il motivo, in realtà, si limita a dolersi della mancata adozione di statuizione alcuna da parte della Corte salentina in ordine al rapporto tra la trascrizione della domanda all’origine del presente giudizio e la trascrizione del pignoramento eseguito dai creditori di [OSCURATO:PERSONA] sui beni originariamente ad esso intestati.

Tale doglianza appare manifestamente inammissibile nel momento in cui il ricorso omette ogni indicazione, anche minima, in ordine alla pregressa formulazione di un motivo di appello, ed anzi neppure chiarisce su quale vizio della decisione di primo grado la Corte d’appello doveva ritenersi chiamata a statuire, valendo anche in relazione al motivo in esame i principi già richiamati nell’esame dei precedenti motivi di ricorso.

7. Il ricorso deve quindi essere respinto.

Nulla in ordine alle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati.

8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause R.G. 12917/2017- Pagina nr. 12 di 12 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. LaCorte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12917/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Oggetto: Scioglimento comunione ereditaria R.G.N. 12917/2017 Ud. 08/11/2022CC R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 2 di 12 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO LECCE n. 404/2016 depositata il 18/04/2016 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 agosto 2011 il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda originariamente formulata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], accertò la lesione della quota di legittima spettante alle attrici, reintegrando la quota dell’asse ereditario ad esse spettanti e condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di € 89.435,10. La statuizione finale del Tribunale venne adottata dopo la pronuncia di tre sentenze non definitive nelle date -rispettivamente-del 7 giugno 1986, 24 settembre 1997 e 2 dicembre 2009. 2. Avverso la sentenza definitiva venne proposto appello dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCARDINOe [OSCURATO:PERSONA], dolendosi del fatto che tale sentenza aveva violato il giudicato scaturito dalle precedenti sentenze non definitive, e deducendo in particolare che la sentenza impugnata aveva disposto la divisione dei beni ereditari senza tenere conto del fatto la sentenza non definitiva del 2 dicembre 2009 aveva già dato atto dell’adesione delle parti al progetto di divisione precedentemente predisposto dal C.T.U. Costituitosi il solo [OSCURATO:PERSONA], dichiarata la contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], interrottosi il giudizio per la morte dell’appellante [OSCURATO:PERSONA] (con riassunzione da parte di R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 3 di 12 [OSCURATO:PERSONA] anche nella veste di erede di quest’ultimo), la Corte d’appello di Lecce respinse il gravame, affermando, in particolare, che: - doveva ritenersi insussistente la dedotta violazione del giudicato scaturito dalle sentenze non definitive del 24 settembre 1997 e del 2 dicembre 2009 (non prodotte dagli appellanti), in quanto nessuna delle sentenze aveva statuito sulla divisione dei beni ereditari, disponendo anzi la prosecuzione del giudizio proprio in relazione a tale profilo; - ulteriormente, parte appellante aveva modificato le proprie conclusioni, di fatto chiedendo -inammissibilmente-la riforma della sentenza non definitiva del 2 dicembre 2009, anziché della sentenza definitiva. 3. Avvero tale decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Tutti i soggetti nei cui confronti è stato proposto il ricorso([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) sono rimasti intimati. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a cinquemotivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2909 c.c., per violazione del giudicato scaturito dalle sentenze non definitive 24 settembre 1997 e 2 dicembre 2009. R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 4 di 12 Si duole il ricorso del fatto la decisione della Corte d’appello, disattendendo il motivo di gravame, abbia violato il giudicato scaturito dalle precedenti sentenze non definitive. Argomenta - nuovamente - il ricorso che la sentenza non definitiva del 2 dicembre 2009 aveva già dato atto dell’adesione delle parti al progetto di divisione precedentemente predisposto dal C.T.U., rimettendo le parti innanzi al giudice istruttore unicamente per procedere alle operazioni di divisione. Viziata, quindi, sarebbe la sentenza definitiva di primo grado nell’aver proceduto alla divisione in modo difforme da tale progetto, e parimenti viziata sarebbe la decisione della Corte d’appello nell’aver negato che la sentenza non definitiva 2 dicembre 2009 avesse stabilito con valenza di giudicato in ordine alla divisione dell’asse ereditario. 1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame del giudicato interno derivante dalla sentenza non definitiva del 2 dicembre 2009, nonché “in relazione a tanto, contraddittorietà e illogicità della sentenza che s’impugna; e sebbene tale aspetto della vicenda sia stato oggetto di palese contestazione del ricorrente tra le parti”. 1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione degli artt. 713, 718, 724, 729, 2909 c.c. Il ricorso si duole che sia stato leso il diritto del ricorrente di procedere alla divisione dei beni oggetto della successione, non essendosi la pronuncia impugnata pronunciata su tale profilo, nonostante la formulazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni. 1.4.Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione degli artt. da 723 a 730c.c. R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 5 di 12 Il ricorso lamenta che la decisione impugnata abbia omesso di pronunciarsi sul diritto del ricorrente a percepire la quota dei frutti degli immobili rimasti nel possesso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.5.Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, n n . 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 2653 e 2644 c.c. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti Lamenta il ricorso che la decisione impugnata non si sia pronunciata in relazione al rapporto tra la trascrizione dell’originaria domanda giudiziale sugli immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] e la trascrizione, sui medesimi immobili, del pignoramento promosso dai creditori dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e conclusosi con l’alienazione a terzi degli immobili pignorati. 2. La Corte deve rilevare preliminarmente la totale assenza di indicazioni in ordine alla posizione dell’originaria convenuta [OSCURATO:PERSONA], peraltro non evocata già nel giudizio di appello, senza che tuttavia siano state formalmente chiarite le ragioni della mancata partecipazione al gravame. Al riguardo deve tuttavia ritenersi che , trattandosi di causa scindibile ed essendo la parte decaduta dalla facoltà di proporre impugnazione tardiva per decorso del termine di cui all'art. 327 c.p.c., l'inosservanza dell'art. 332 c.p.c. non produce alcun effetto(Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020 - Rv. 657280 – 02 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24482 del 30/11/2016 - Rv. 641928 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12608 del 12/12/1997 -Rv. 510893 - 01) . Ulteriore rilievo preliminare concerne l’incompletezza delle produzioni relative alle notificazioni nei confronti degli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], risultando, R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 6 di 12 in alcuni casi, del tutto assente la cartolina relativa alla notifica a mezzo del servizio postale e, in altri casi, assente la cartolina relativa al recapito dell’avviso ai sensi dell’art. 140 c.p.c. In relazione a tale profilo, tuttavia, vale il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 -Rv. 648755 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 (Rv. 626969 -01). 3. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e sono infondati. Richiamato il principio a mente del quale la Corte di cassazione può procedere all’accertamento dell’ambito del giudicato senza essere vincolata dall'interpretazione compiuta dai giudici di appello, avendo il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello ( Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7499 del 15/03/2019 - Rv. 653628 – 01 ; Cass. Sez. 3, R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 7 di 12 Sentenza n. 19918 del 18/07/2008 -Rv. 604282 - 01), si deve tuttavia ritenere che correttamente la Corte territoriale abbia escluso nella specie la sussistenza di un vincolo derivante da un precedente giudicato. Come rilevato dalla Corte salentina - e come evidenziato dalla lettura diretta della sentenza non definitiva 2424/2009 del 2 dicembre 2009- la decisione del Tribunale di Lecce si era limitata a rilevare la “sostanziale accettazione” del progetto divisionale predisposto dal CTU, contestualmente disponendo,tuttavia, la prosecuzione d elle operazioni divisionali innanzi al giudice istruttore, senza quindi in alcun modo statuire né in ordine allo scioglimento diretto della comunione né in ordine al già avvenuto cristallizzarsi dell’approvazione del progetto da parte dei condividenti, dovendosi per contro rilevare che la stessa decisione aveva disposto laprosecuzione del giudizio innanzi al giudice istruttore “per l’approvazione del progetto di divisionepredisposto dal CTU”, in tal modo evidenziando che tale progetto non poteva comunque ritenersi già definitivamente approvato. Corretta,quindi, appare la decisione della Corte d’appello di Lecce, nel momento in cui la stessa ha escluso che dalla sentenza non definitiva 2424/2009 fosse scaturito un giudicato idoneo a precludere ogni successiva ed ulteriore statuizione in ordine alla divisione, dovendosi anzi evidenziare la fragilità della tesi del ricorso, basata su un fugace obiter della sentenza non definitiva e non su quelle che erano le effettive e concrete statuizioni contenute nella sentenza medesima. Quanto sinora evidenziato vale a palesare la infondatezza anche del secondo motivo di ricorso il quale, in primo luogo, risulta esso stesso contraddittorio nel momento in cui, da un lato, riconosce che la decisione impugnata si è espressamente pronunciata in ordine alla sussistenza o meno di un vincolo da giudicato e, dall’altro lato, sembra R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 8 di 12 lamentare l’omessa valutazione del giudicato medesimo ad opera della Corte territoriale. Ulteriormente si deve rilevare che il motivo viene a dedurre un vizio di “contraddittorietà e illogicità della sentenza” che si colloca marcatamente al di fuori del perimetro applicativo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., dovendosi rammentare che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022 - Rv. 664120 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 -Rv. 650880 – 01; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 -Rv. 645828 - 01). Va escluso, quindi, che il profilo dell’esistenza di un vincolo da giudicato sia stato negletto dalla Corte d’appello di Lecce, in quanto quest’ultima ha invece esaminato la questione, escludendo tuttavia l’esistenza del vincolo medesimo con una motivazione che non può R.G. 12917/2017 - Pagina nr. 9 di 12 minimamente definirsi “perplessa” o “apparente”, essendo la stessa ancorata saldamente all’esame testuale della motivazione della precedente sentenza non definitiva. 4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il motivo, invero, dopo aver esordito con l’affermazione per cui la pronuncia della Corte salentina “appare ingiusta nel merito” -di per sé eloquente quanto al profilo dell’(in)ammissibilità- presenta poi come violazione di legge (e per l’esattezza violazione degli artt. 713, 718, 724, 729 e 2909 c.c.) quella che, nella non cristallina esposizione, sembrerebbe costituire, semmai,una omessa pronuncia della Corte in ordine alla domanda di scioglimento della comunione. Evidenziato, allora, che non di violazione o falsa applicazione delle norme di legge si dovrebbe parlare ma, piuttosto , di omessa statuizione, si deve rilevare che il motivo appare radicalmente carente in ordine alla indicazione adeguatamente puntuale dello specifico motivo di gravame che sarebbe proposto innanzi alla Corte territoriale -violando in tal modo l’art. 366, n. 6, c.p.c.-dovendosi qui richiamare il principio per cui l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore (in procedendo o in iudicando ) per cui è proposto, non può essere assolto per relationemcon il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e R.G. 12917/2017- Pagina nr. 10 di 12 sufficienza della motivazione della decisione impugnata(Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 342 del 13/01/2021 -Rv. 660233 - 01) . Si deve, del resto, osservare che la ricostruzione propugnata con il motivo di ricorso appare in gran parte smentita dalla stessa decisione della Corte d’appello la quale ha respinto il gravame avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Lecce del 3 agosto 2011, rilevando espressamente che quest’ultima statuizione aveva disposto la divisione dei beni ereditari (terz’ultimo paragrafo della motivazione). Circostanza, quest’ultima, contraddittoriamente ammessa dallo stesso ricorrente nel momento in cui il medesimo lamenta (nel primo motivo di ricorso) la diretta ed esplicita violazione del giudicato formatosi in ordine all’approvazione del progetto divisionale. 5. Parimenti inammissibile è il quarto motivo di ricorso. Anche in questo caso, infatti, il ricorrente -che ancora una volta sembra sovrapporre il profilo della violazione di legge al profilo dell’omessa statuizione- ha omesso radicalmente di indicare se le doglianze relative al riconoscimento di una quota dei frutti fossero state oggetto di unospecifico motivo di gravame innanzi alla Corte d’appello, limitandosi a riportare un breve frammento delle conclusioni, di per sé inidoneo a determinare la corretta osservanza del canone di specificità e completezza del motivo di ricorso. Osservato che il profilo sollevato nel motivo di ricorso non risulta menzionato nella decisione impugnata, deve allora operare il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono R.G. 12917/2017- Pagina nr. 11 di 12 investire questioni già comprese nel thema decidendumdel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018 -Rv. 650009 - 01) . 6. Inammissibile, infine, è il quinto motivo. Il motivo, in realtà, si limita a dolersi della mancata adozione di statuizione alcuna da parte della Corte salentina in ordine al rapporto tra la trascrizione della domanda all’origine del presente giudizio e la trascrizione del pignoramento eseguito dai creditori di [OSCURATO:PERSONA] sui beni originariamente ad esso intestati. Tale doglianza appare manifestamente inammissibile nel momento in cui il ricorso omette ogni indicazione, anche minima, in ordine alla pregressa formulazione di un motivo di appello, ed anzi neppure chiarisce su quale vizio della decisione di primo grado la Corte d’appello doveva ritenersi chiamata a statuire, valendo anche in relazione al motivo in esame i principi già richiamati nell’esame dei precedenti motivi di ricorso. 7. Il ricorso deve quindi essere respinto. Nulla in ordine alle spese, attesa la mancata costituzione degli intimati. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause R.G. 12917/2017- Pagina nr. 12 di 12 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. LaCorte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della
Sentenza Cassazione n. 37533/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris