Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 15060/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 20 gennaio 2022 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale in data 7 febbraio 2020, appellata da GLORIOSO Mirko, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alla contravvenzione di cui al capo C), perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena in un anno di reclusione in riferimento al reato di cui al capo a), consistente nella violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 75 d.lgs. n.159 del 2011).

In fatto, [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato in possesso di due mazze da baseball, ritenute strumenti atti ad offendere.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GLORIOSO Mirko deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. I motivi di doglianza sono stati ribaditi con memoria depositata in prossimità dell'odierna udienza.

4. Ritiene il Collegio che, in ragione di quanto segue, la decisione impugnata sia da annullare senza rinvio ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. .

Ed invero il divieto di detenere armi - derivante dalla previsione di legge di cui all'art.8 comma 4 d.lgs. n.159 del 2011 - va riferito alle sole armi proprie (v.

Sez.

I n. 17877 del 1.3.2019, rv 275603) e non alle armi improprie, come nel caso in esame.

La sentenza va pertanto annullata perché il fatto non sussiste, ferma restando la statuizione di confisca e distruzione di quanto in sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Conferma la confisca e la distruzione delle mazze in sequestro.

Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 20 gennaio 2022 la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale in data 7 febbraio 2020, appellata da GLORIOSO Mirko, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine alla contravvenzione di cui al capo C), perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena in un anno di reclusione in riferimento al reato di cui al capo a), consistente nella violazione delle prescrizioni correlate alla sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 75 d.lgs. n.159 del 2011). In fatto, [OSCURATO:PERSONA] è stato trovato in possesso di due mazze da baseball, ritenute strumenti atti ad offendere. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - GLORIOSO Mirko deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. I motivi di doglianza sono stati ribaditi con memoria depositata in prossimità dell'odierna udienza. 4. Ritiene il Collegio che, in ragione di quanto segue, la decisione impugnata sia da annullare senza rinvio ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen. . Ed invero il divieto di detenere armi - derivante dalla previsione di legge di cui all'art.8 comma 4 d.lgs. n.159 del 2011 - va riferito alle sole armi proprie (v. Sez. I n. 17877 del 1.3.2019, rv 275603) e non alle armi improprie, come nel caso in esame. La sentenza va pertanto annullata perché il fatto non sussiste, ferma restando la statuizione di confisca e distruzione di quanto in sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Conferma la confisca e la distruzione delle mazze in sequestro. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15060/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris