Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 28623/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

itta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendola ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 28/10/2025, la Corte di appello di Ancona confermava lasentenza emessa in data 23/04/2024 dal Tribunale di Pesaro, con la quale GatzkaMariusz era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all’art. 10 comma d.l.14/2017, conv., con modifiche, in l 48/2017, contestati ai capi a-b-c-ddell’imputazione, e condannato alla pena di mesi sei e giorni venti di arresto.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo.Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione almancato accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva in quellapecuniaria ex art. 20-bis cod.pen.Argomenta che la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di applicazionedella pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva, senza attivare i poteri diindagine volti ad accertare la reale capacità patrimoniale dell’imputato ed aquantificare la pena pecuniaria da sostituire a quella detentiva; rimarca che lecondizioni economiche disagiate non sono preclusive della pena pecuniariasostitutiva, ma rilevano ai fini della sua quantificazione in quanto il parametro diconversione corrisponde, secondo la previsione della legge, alla quota di redditogiornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria; laCorte territoriale aveva richiamato genericamente i precedenti penali e lecondizioni di vita dell’imputato, esprimendo una prognosi negativa non corretta inquanto fondata sulle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell’indagato.Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2.

All'esito dell'udienza di 25 giugno 2026, le Sezioni Unite (come dainformazione provvisoria n. 9/2026) si sono pronunciate in merito alla questionesollevata dalla Sesta Sezione Penale con ordinanza n. 14740/2026 «se, in temadi pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della penapecuniaria possa essere rigettata dal giudice quando lo stesso, in base ad elementidi fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento daparte dell’imputato» ed hanno dato al quesito risposta negativa.E’ stato quindi, risolto il contrasto di giurisprudenza che si era determinato inordine alla possibilità di respingere la richiesta di sostituzione della pena detentivacon la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche epatrimoniali dell'imputato, dando rilievo all’orientamento secondo cui, in tema dipene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere la richiestadi sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delledisagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosidi inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnateda prescrizioni (Cfr. Sez.5 n. 19039 del 17/04/2025, Rv. 288012 – 01; Sez.2 n.1724 del 18/12/2025, Rv.289194 - 01).3.

Nella specie, la Corte di appello ha respinto la richiesta di sostituzione dellapena detentiva con la pena pecuniaria avanzata dall’imputato esprimendo unaprognosi negativa fondata proprio sulla base delle disagiate condizioni economichee patrimoniali dell’indagato.4.

La sentenza impugnata, pertanto, non è conforme al principio di dirittoaffermato dalle Sezioni Unite e va annullata sul punto relativo al diniego dellarichiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria con rinvio pernuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Perugia.Così deciso il 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendola ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28/10/2025, la Corte di appello di Ancona confermava lasentenza emessa in data 23/04/2024 dal Tribunale di Pesaro, con la quale GatzkaMariusz era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all’art. 10 comma d.l.14/2017, conv., con modifiche, in l 48/2017, contestati ai capi a-b-c-ddell’imputazione, e condannato alla pena di mesi sei e giorni venti di arresto.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo.Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione almancato accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva in quellapecuniaria ex art. 20-bis cod.pen.Argomenta che la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di applicazionedella pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva, senza attivare i poteri diindagine volti ad accertare la reale capacità patrimoniale dell’imputato ed aquantificare la pena pecuniaria da sostituire a quella detentiva; rimarca che lecondizioni economiche disagiate non sono preclusive della pena pecuniariasostitutiva, ma rilevano ai fini della sua quantificazione in quanto il parametro diconversione corrisponde, secondo la previsione della legge, alla quota di redditogiornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria; laCorte territoriale aveva richiamato genericamente i precedenti penali e lecondizioni di vita dell’imputato, esprimendo una prognosi negativa non corretta inquanto fondata sulle disagiate condizioni economiche e patrimoniali dell’indagato.Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2. All'esito dell'udienza di 25 giugno 2026, le Sezioni Unite (come dainformazione provvisoria n. 9/2026) si sono pronunciate in merito alla questionesollevata dalla Sesta Sezione Penale con ordinanza n. 14740/2026 «se, in temadi pene sostitutive di pene detentive brevi, la richiesta di applicazione della penapecuniaria possa essere rigettata dal giudice quando lo stesso, in base ad elementidi fatto, formuli una prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento daparte dell’imputato» ed hanno dato al quesito risposta negativa.E’ stato quindi, risolto il contrasto di giurisprudenza che si era determinato inordine alla possibilità di respingere la richiesta di sostituzione della pena detentivacon la pena pecuniaria sulla base delle disagiate condizioni economiche epatrimoniali dell'imputato, dando rilievo all’orientamento secondo cui, in tema dipene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non può respingere la richiestadi sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sulla base delledisagiate condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato, in quanto la prognosidi inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnateda prescrizioni (Cfr. Sez.5 n. 19039 del 17/04/2025, Rv. 288012 – 01; Sez.2 n.1724 del 18/12/2025, Rv.289194 - 01).3. Nella specie, la Corte di appello ha respinto la richiesta di sostituzione dellapena detentiva con la pena pecuniaria avanzata dall’imputato esprimendo unaprognosi negativa fondata proprio sulla base delle disagiate condizioni economichee patrimoniali dell’indagato.4. La sentenza impugnata, pertanto, non è conforme al principio di dirittoaffermato dalle Sezioni Unite e va annullata sul punto relativo al diniego dellarichiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria con rinvio pernuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Perugia.Così deciso il 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28623/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris