CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13946/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresenante Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, anche disgiuntamente dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Caliari Sezione distaccata di Sassari n. 44/2018 pubblicata il 2 febbraio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2017 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, privo, tuttavia, della notificazione alla parte controricorrente o di comunicazione all'avvocato della stessa, ai sensi dell'art. 390, ult. comma, c.p.c.; che si rende necessario, pertanto, concedere termine alla ricorrente per provvedere a tale adempimento; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alla ricorrente termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per notificare l'atto di rinunzia alla parte controricorrente ovvero comunicarlo all'avvocato della stessa. Così deciso in Roma nella cam