CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 14834/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 MARIUS [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Verona del 9 ottobre 2018 che aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rapina aggravata (capo A) e lesione personale aggravata (capo B) e, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia. Il Tribunale ha assolto il prevenuto dall'imputazione di cui al capo A), ha escluso la recidiva e una delle aggravanti, ha confermato il giudizio di equivalenza e ha rideterminato la pena in mesi sette di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con la quale è stato ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio. Sostiene che la Corte di appello ha adottato una motivazione illogica, perché pur escludendo la recidiva, ha giustificato il lieve discostamento dal minimo edittale facendo riferimento al precedente penale dell'imputato e alle modalità della condotta. Sostiene che è illogico escludere la recidiva e poi fare riferimento al precedente penale, peraltro lieve, per giustificare l'entità della pena e che le lesioni personali erano particolarmente lievi 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al trattamento sanzionatorio, deve osservarsi che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), Peraltro, nel caso di specie, la Corte di appello ha diffusamente motivato sul punto facendo riferimento alla gravità del fatto, commesso mediante una bomboletta contenente spray urticante, ed al precedente penale dell'imputato e le ragioni addotte sul punto non appaiono manifestamente illogiche o contraddittorie. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] StefaF, [OSCURATO:PERSONA] LLER1A Og