CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 36337/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8619/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI, N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 41/2018depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a. (qui di séguito: [OSCURATO:SOCIETA]. ) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano il Ministero della Giustiziain persona del l.r.p.t. per sentire dichiarare l’inammissibilità e/o infondatezza della risoluzione, da parte di quest’ultimo, del contratto di appalto per la fornitura di servizi di ristorazione da cucinarsi presso l’[OSCURATO:PERSONA] (IPM) “[OSCURATO:PERSONA]” di Milano, stipulato in data 21.12.2007, nonché per sentirlo condannare al risarcimento dei danni nella misura di €92.000,00 e alla restituzione di €145.589,00 (corrispondenti all’importo della fideiussione bancaria già escussa dall’Amministrazione). Costituitosi, il Ministero della Giustizia domandava in riconvenzionale la condanna dell’attore al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inadempimento di quest’ultimo, che il Ministero della Giustiziaavrebbe sostenuto fino alla durata ordinaria del contratto originario. 1.1. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda attorea, in quanto riteneva integrati i presupposti per la risoluzione di diritto del contratto di appalto; rigettava , altresì , la domanda di risarcimento ex art. 96, commi 1 e 3 cod. proc. civ. nonché la domanda riconvenzionale elevata dal Ministero della Giustizia in quanto non provata né nell’ an né nel quantum. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava detta pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di Milano che, confermando la sentenza impugnata, rigettava integralmente il gravame e condannava l’appellante a rifondere la Ministero della Giustiziale spese di lite liquidate, ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in €20.000,00. A sostegno della decisione osservava la Corte che: - dalle segnalazioni dei minori ristretti e del personale, anche accertate dalla Direzione, nonché dalla disamina della documentazione prodotta dal Ministero della Giustizia, eranoprovate le gravi e ripetute irregolarità nell’espletamento del servizio di ristorazione, idonee ad integrare il requisito delle «ripetute gravi irregolarità» previsto dagli artt. 13 del contratto e 76 del [OSCURATO:PERSONA] a i fini della risoluzione di diritto del contratto,anche in relazione alla natura della prestazione(fornitura di pasti) e tenuto conto delle conseguenze che le stesse avevano determinato in capo agli utenti (malessere del personale per la somministrazione di carne avariata e rischio di tossinfenzioni alimentari dovute a cibo avariato). Irregolarità, dunque, tali da ritenere legittima la risoluzione del contratto da parte dell’IPM, ai sensidell’art. 1456, comma 2, cod. civ.; - a séguito delle ripetute inadempienze contestate, l’Amministrazione aveva irrogato due penali, senza che niente fosse eccepito dalla [OSCURATO:SOCIETA]. che si limitava a pagarle; parimenti nessuna contestazione era stata elevata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in occasione delle plurime contestazioni susseguitesi a partire dal 06.07.2008 fino all’avvenuta risoluzione del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, da collocarsi al 22.02.2010 (data di notifica del provvedimento di risoluzione); - sussistevano i presupposti per la condanna dell’appellante al risarcimento dei danni per lite temeraria prevista dall’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., sebbene il Ministero della Giustizia non avesse avanzato specifica domanda: a) per le argomentazioni difensive,volte a negare un dato documentale acclarato dalle risultanze del processo penale,caratterizzato dall'accertamento di fatti incontrovertibili perché verificati sia dalla Asl che dagli organi investigativi chiamati dall'Amministrazione penitenziaria a séguito del malore occorso agli utenti per effetto della somministrazione dei pasti; b) per la scorrettezza processuale dell'odierna appellante che, in violazione dell'obbligo di lealtà processuale, consapevole della pretestuosità delle proprie pretese, aveva insistito nella coltivazione dell'appello attraverso la produzione di atti difensivi particolarmente prolissi e capziosi. 3. Avverso la sentenza di seconde cure proponeva ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a., affidandolo a quattro motivi e illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell’adunanza. Si difendeva con controricorso il Ministero della Giustizia. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1455 e 1456 cod. civ., e degli artt. 112, 342 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che la Corte d‘Appello non avrebbe dato il giusto peso al fatto che l’Amministrazione avrebbe continuato ad avvalersi della fornitura di centocinquanta pasti al giorno per un periodo di quarantacinque giorni , a far data dal momento in cui l’Amministrazione si era avvalsa della clausola risolutiva espressa mediante raccomandata del 19.01.2010. Secondo i ricorrenti, infatti , tale raccomandata non dovrebbe essere considerata come «annuncio della risoluzione»; risoluzione individuata dalla Corte nella successiva raccomandata del 22.02.2010; né si tratterebbe di rinuncia tacita all'esercizio della clausola risolutiva espressa, secondo l’erronea interpretazione dell’atto di appello. Tale consistente lasso temporale avrebbe, piuttosto, l’effetto di attestare la scarsa importanza dell’inadempimento addebitabile alla Bersellis.p.a. 1.1. Il motivo è i nammissibile . Innanzitutto , la doglianza non attinge alla ratio decidendi: nella valutazione della gravità degli inadempimenti di [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’Appello ha espressamente escluso la rilevanza della circostanza che l’IPM avesse continuato a servirsi delle prestazioni dell’appaltatrice per i 45 giorni successivi alla risoluzione del contratto (v. sentenza a p. 10 , ultimo capoverso) . La valutazione d ella gravità degli inadempimenti è stata , in realtà, effettuata dal giudice di seconde cure esaminando con precisione ed accuratezza l a documentazione prodotta dal ministero e i comportamenti inadempienti susseguitisi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino alla data di risoluzione del contratto(v. sentenza, pp. 7 - 9 ) . Disamina approdata nell’interpretazionedelle clausol e negoziali (art . 13 del contratto e art. 76 del capitolato) rilevanti ai fini della risoluzione di diritto del contratto di appalto: la Corte d' A ppello , infatti , è giunta alla conclusione che le numerose contestazioni, lungi dal rappresentare episodi isolati , dovevano considerarsi largamente idonee a integrare il requisito delle «ripetute gravi irregolarità» previst o dai testi negoziali , in quanto si tratta di inadempimenti che riguardano aspetti essenziali di singoli obblighi contrattuali,tali da far ritenere la prestazione contrattuale non adempiuta (v. sentenza p . 10, 1° capoverso ). O rbene , è principio ripetutamente espresso da questa Cortequello per cui l'interpretazione del contratto, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione nei limitati casi – non evocati nel mezzo di gravame -di violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. p roc . c iv . , e di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. c iv . (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022, Rv. 664334 – 02; v. anche: [OSCURATO:PERSONA]. 2, Ordinanza n. 40972 del 2021, che conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016, Rv. 640551 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 04/06/2021 - Rv. 661741 - 01; Cass . Sez. 3, Ordinanza n. 9996 del 10/04/2019 -Rv. 653577 - 01). Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso scrutinato che si risolv e nella proposta di una interpretazione diversa e nella critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito con ciò traduc e ndosi , in definitiva, nella mera prospettazione di una diversa valutazione ricostruttiva degli stessi elementi di fatto scrutinati dal giudice (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016, Rv. 640122 – 01; Cass. n. 2465 del 2015, Rv. 634161 –01). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., e degli artt. 460 e 651 cod.proc. pen., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente attribuito efficacia probatoria rilevante a documenti contestati dall’odierno ricorrente, il cui contenuto non sarebbe stato confermato in giudizio. In particolare, si denuncia con il mezzo di gravame la rilevanza aprioristicamente riconosciuta alle analisi della ASL risultate, poi, errate nel giudizio di prime cure; secondo la Corte d’Appello, esse avrebbero trovato ulteriore riscontro nel processo penale che, invece, si è estinto per oblazione, cioè senza nessuna attività istruttoria in contraddittorio che possa legittimare l’affermazione della Corte di attribuire ad esse efficacia di piena ed incontrovertibile prova. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116, 231, 253 e 342 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Il ricorrente si duole della ritenuta infondatezza dell’eccezione di nullità della prova testimoniale resa dal Dirigente dell’Amministrazione, tempestivamente eccepita dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. : la Corte d’Appello non avrebbe fatto buongoverno dei principi affermati dall’art. 231 cod. proc. civ., posto che il testimone si eraespresso consultando note di terzi e una relazione dei fatti di causa stilata dall’Amministrazione stessa. 4.Gli ultimi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, e sono inammissibili in quanto attinenti entrambi alla valutazione delle prove. Il sindacato di legittimità è possibile allorquando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione (ex multis, Cass. Sez. U., n. 24148 del 25/10/2013; Cass. n. 12799 del 6/6/2014Cass. n. 8718 del 27/04/2005). Nel caso che ci occupa, i l giudice di seconde cure ha attribuito rilevanza probatoria a innumerevoli segnalazioni, documenti, verbali di contestazioni, irrogazioni di penali, testimonianze (v. pp. 7- 9 della sentenza) ; rispetto ad esse l’ispezione del Comando dei Carabinieri e il contestuale sequestro amministrativo della ASL, nonché lo stesso procedimento penale, non assumono rilievo decisivo sotto il profilo probatorio. Quanto alla prova testimoniale -fermo restando che lo stesso art. 231 cod. proc. civ. consente alla parte interrogata di avvalersi di note o appunti quando particolari circostanze (come nel caso di specie, la gravità e complessità delle situazioni che avevano dato luogo all’inadempimento) lo consigliano - l a Corte d’Appello ha comunque motivato che essa era superflua, in quanto la presenza di relazioni di servizio a firma del Dirigente costituiscono prova documentale di per sé idonea. 4.1. In definitiva, le doglianz e si traduc ono in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tese all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Nella prospettazione della [OSCURATO:SOCIETA]. non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria, posto che la Corte ha basato detta condanna sulla negazione dell’efficacia probatoria di un dat o documental e risultant e dal procedimento penale ma successivamente smentito da rilievi peritali, nonché sulla produzione di atti difensivi il cui carattere, pur ammesso che sia prolisso e capzioso, non vale ad integrare i requisiti della malafede e della colpa grave di cui all'art. 96 cod. proc. civ. 5.1. Anche il quarto motivo è inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che:«La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata exart. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa gra ve, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente»(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27623 del 21/11/2017, Rv. 646080 – 01 , conf. da: Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202 – 01 ; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3830 del 15/02/2021, Rv. 660533 –02; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/09/2020, Rv. 659226 –01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019, Rv. 656160 – 01). Non ha, pertanto, pregio quanto argomentato dalla ricorrente in merito all’insussistenza dell'elemento soggettivo della malafede o della colpa grave: questa Corte ha messo in evidenza l’obiettivo di deterrenza perseguito dal comma 3 dell’art. 96 cod . proc . civ .: i l rafforzamento della repressione dell'abuso del processo si è manifestato nella scelta legislativa di sopprimere l'elemento soggettivo della fattispecie . Il giudice, nell'applicare l'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non è più tenuto a svolgere complessi - quanto delicati – apprezzamenti sulla colposità e negligenza della condotta della parte e del suo difensore. Egli, invece, deve limitarsi a valutare «oggettivamente» la sussistenza di un «abuso del processo», quale emerge dagli attiprocessuali e dal loro contenuto(v. per tutte: Cass. n. 27623 del 2017, cit.). 5.2. Nel caso di specie, innanzitutto la condotta oggettivamente valutabile rilevata come abusiva dalla Corte distrettuale non riguarda le analisi della ASL, poi rivelatesi errate, quanto piuttosto fatti incontrovertibili relativi al malore occorso agli utenti del servizio di fornitura di ristorazione della Bersellis.p.a. (verificati dalla ASL e dagli organi investigativi), nonché la particolare prolissità e capziosità degli atti difensivi (v. sentenza p. 11, 3° e 4° capoverso) . I n ogni caso , l a norma affida al giudice del merito un'ampia discrezionalità nella determinazione delle suddette condizioni oggettive, nonché dell'importo della sanzione, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della violazione di legge, ai sensi del n. 3) e ai sensi del riformulato n. 5)dell'art. 360 , comma 1, cod . proc . civ . 6. In definitiva,il C ollegio dichiara il ricorso inammissibile , liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €8.500,00 per compensi, oltre €500,00 per esborsi e accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impor