Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1963

Cassazione n. 41247/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1963 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; Considerato che mediante il motivo proposto l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato che il ricorrente era stato regolarmente registrato, al momento del suo ingresso in hotel con i propri documenti, non contraffatti (pag. 4, primo capoverso); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1963 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; Considerato che mediante il motivo proposto l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato che il ricorrente era stato regolarmente registrato, al momento del suo ingresso in hotel con i propri documenti, non contraffatti (pag. 4, primo capoverso); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 41247/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris