CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39290/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa il 19/11/20 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione del riesame, ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa il 6 ottobre 2020 dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con cui è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere al predetto Alvaro perché gravemente indiziato di avere partecipato ad un sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di una serie di rapine ai danni di uffici postali e dei relativi furti o ricettazioni delle autovetture impiegate nell'esecuzione delle dette rapine, commesse tra ottobre 2017 e ottobre 2019 nel territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale ha confermato che le indagini relative ai singoli episodi criminosi hanno consentito di accertare l'esistenza di un gruppo stabile di soggetti già gravati da precedenti specifici che collaboravano nell'esecuzione di rapina secondo modalità consolidate e condivisione di mezzi e di scopi, avvalendosi di una struttura organizzativa preesistente, costituita anche da basisti. 2.Avverso la detta ordinanza ricorre l'indagato deducendo: 2.1 vizio di motivazione in relazione al requisito dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo e mancanza di motivazione sulle deduzioni difensive illustrate nella memoria depositata in udienza. Il tribunale, nel tentativo ostinato di ribadire la sussistenza di una struttura associativa stabile, si è limitato a richiamare le considerazioni svolte dal GIP, senza confrontarle con le deduzioni difensive, e ha motivato la sussistenza del vincolo associativo valorizzando la reiterazione del medesimo modus operandi dei coindagati in occasione delle diverse rapine perpetrate, senza tuttavia evidenziare ulteriori elementi che possano differenziare la loro condotta rispetto al semplice concorso di persone nel reato continuato. In particolare la motivazione non ha in alcun modo verificato la sussistenza della cosiddetta affectio societatis, intesa come consapevole volontà di contribuire con la propria condotta al rafforzamento del sodalizio criminoso. Nella memoria difensiva veniva inoltre sottolineata la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza cautelare, laddove attribuiva all'odierno ricorrente una posizione apicale per poi sottolineare in altri passaggi il ruolo rilevante assunto dal coindagato [OSCURATO:PERSONA]. È stato inoltre trascurato il tenore della conversazione intercettata in carcere tra il detenuto Scibilia e i suoi familiari da cui si desume che il provento di una rapina sarebbe stato diviso fra gli effettivi partecipanti al delitto e non in ragione della partecipazione al sodalizio, a riprova dell'assenza di un vincolo stabile. 2.2 Mancanza di motivazione in ordine alle numerose censure difensive sollevate con la memoria difensiva in relazione ai delitti di rapina consumata e di tentata rapina contestati ai capi B ed F, in quanto l'ordinanza non ha affrontato adeguatamente la problematica relativa alla non coincidenza tra la descrizione dei malviventi fornita dalla teste Soliera in relazione alla rapina all'ufficio postale di Sambatello e le caratteristiche fisiche dell'Alvaro, e in particolare la statura e il colore degli occhi, e nel tentativo di superare queste censure ha osservato che comunque esisteva una differenza di altezza tra i due rapinatori, adottando un'argomentazione inconducente e manifestamente illogica. 2.3 Carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari poiché il tribunale ha ritenuto applicabile al reato di associazione a delinquere semplice la doppia presunzione relativa prevista dall'articolo 275 comma tre cod. proc.pen. sia in ordine alla pericolosità del soggetto indiziato sia in ordine all'adeguatezza della misura, mentre il reato di associazione a delinquere semplice non è incluso tra quelli previsti al terzo comma dell'articolo 275 codice di rito. Inoltre nel provvedimento non sono state individuate e specificate le ragioni per cui la misura degli arresti donniciliari non potrebbe ritenersi idonea a contenere la pericolosità dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'articolo 273 comma uno bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato ma non il comma due dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Nel caso in esame nessuno di questi vizi - violazione di legge o vizio di motivazione rilevante ex art. 606 cod.proc.pen. comma uno lett.E - risulta essersi verificato, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla gravità indiziaria e alla sussistenza delle esigenze cautelare. 1.111 primo motivo di ricorso relativo alla gravità indiziaria in ordine al delitto associativo è manifestamente infondato poiché il tribunale ha reso al riguardo ampia ed esaustiva motivazione, sottolineando come è emersa la sussistenza di una struttura organizzativa stabile operativa dal settembre 2017 ad ottobre 2019 che coinvolgeva il medesimo gruppo di persone, le quali organizzavano diverse rapine eseguite con modalità analoghe, distribuendosi i compiti all'interno del sodalizio. A sostegno di un accordo stabile diretto all'esecuzione di diversi reati, il tribunale ha valorizzato anche l'utilizzo di un codice linguistico criptico tra i diversi sodali e i reiterati e frequenti contatti tra i predetti; inoltre ha individuato il ruolo specifico assunto dall'indagato che manteneva i contatti con gli altri sodali e ne coordinava le operazioni. In relazione alla fase processuale in cui si trova il processo e alla probatio minor che la caratterizza, tali argomentazioni possono ritenersi sufficienti ad integrare la gravità indiziaria. 1.2 n secondo motivo di ricorso avente ad oggetto il compendio indiziario relativo ai due reati di rapina e tentata rapina è generico, poiché il tribunale fornisce adeguata motivazione in ordine alle censure difensive e, in particolare, in relazione alla testimonianza della direttrice dell'ufficio postale di Sambatello osserva che le caratteristiche fisiche descritte dalla donna corrispondono all'aspetto, all'età e al colore degli occhi dell'Alvaro, a nulla rilevando che la teste abbia riferito che il colore degli occhi era verde chiaro mentre, a dire della difesa, sarebbe verde scuro, poiché è noto che la tonalità dell'iride può dipendere dalla luce dell'ambiente. Va peraltro osservato che il tribunale ha valorizzato l'esistenza di un fotogramma tratto dal sistema di videosorveglianza in cui afferma essere chiaramente riconoscibile l'indagato e la difesa non si confronta con questo elemento univoco e dirimente di identificazione. Altrettanto generiche risultano le censure formulate in ordine al compendio indiziario a sostegno della partecipazione dell'indagato alla tentata rapina contestata al capo F, in quanto il ricorrente si limita a richiamare le doglianze difensive illustrate nella memoria difensiva depositata in udienza senza esplicitarle nel ricorso, così formulando una censura inammissibile. 1.3 n terzo motivo di ricorso avente ad oggetto la motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari è manifestamente infondato. E' vero che il tribunale fa erroneo riferimento alla sussistenza di una presunzione relativa connessa al reato associativo, che non ricorre nell'ipotesi di associazione semplice, ma la detta presunzione sussiste in relazione al delitto di rapina aggravata, pure contestato all'Alvaro. Non va comunque trascurato che il provvedimento contiene esaustiva e adeguata motivazione in ordine al pericolo di recidiva, che fonda sulle modalità della condotta e sulla allarmante biografia dell'imputato ; inoltre per giustificare la necessità della misura cautelare di massimo rigore, il tribunale valorizza l'inserimento dell'imputato in un gruppo organizzato e sottolinea l'esigenza di operare un netto distacco dall'ambiente criminoso in cui il predetto risulta stabilmente inserito, con argomentazione logica e congrua basata su elementi di fatto che il ricorrente neppure contesta. 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 comma iter disp. att. Cod. proc.pen. Roma 7 luglio 2021