CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 09814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato accoglimento dei motivi d'appello con cui si richiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione degli effetti della contestata recidiva e la diminuzione della pena; Considerato che si tratta di doglianze non consentite in sede di legittimità, poiché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con i quali la ricorrente neppure specificamente si confronta, non potendo questa Corte altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delbricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Giu