CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 00485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la pena di giustizia e la sanzione amministrativa della revoca della patente ai sensi dell'art. 222 comma 2 quarto periodo CDS. 1.1. La imputazione riguardava il reato di cui all'art. 589 bis cod.pen. in relazione agli artt. 140,141,142 del D.Igs 285/1992. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamenta: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla applicazione in via automatica nel caso di specie della revoca della patente al posto della sospensione della patente di guida, senza alcuna valutazione individualizzante in relazione alla applicazione della sanzione amministrativa, più idonea nel caso di specie in cui era stato accertato anche il concorso di colpa della vittima. 3. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha richiesto annullamento con rinvio limitatamente alla revoca della patente 4.Va osservato che è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 19.02.2019 pubblicata il 17.04.2019, prima della pronuncia impugnata, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 comma 2 quarto periodo del CDS, laddove prevede l'automatica revoca della patente di guida per i reati di omicidio stradale e lesioni aggravate stradali ( 589 bis e 590 bis cod. pen) non riconducibili allo stato di ebbrezza ( art. 186 lett. c) o ad alterazioni per l'assunzione di droghe. Invero si legge nella sentenza della Consulta che "nell'art. 222 cod. strada l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l'automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice. Pertanto, tale comma è costituzionalmente illegittimo, nel suo quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze aggravanti privilegiate di cui al secondo e al terzo comma sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, quella della sospensione della patente, secondo il disposto del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada. In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada." 5. Nel caso di specie il giudice ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida prevista dall'art. 222 comma 2 CDS . senza alcuna valutazione del caso concreto.Nondimeno, poiché la durata della sospensione o la revoca dev'essere stabilita discrezionalmente dal giudice del merito competente, non può procedersi alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria direttamente in questa sede ai sensi dell'art. 620, comma 1, lettera L, cod.proc.pen.. A tanto deve provvedere perciò l'Ufficio giudiziario a quo, nell'esercizio del proprio potere discrezionale. 6. L'impugnata sentenza deve essere pertanto annullata limitatamente alla revoca della patente di guida e trasmessa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame sul punto. Così deciso il 3.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA], an3 [OSCURATO:PERSONA] ia Ci