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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 37387/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso genericamente proposto quanto alla applicazione della recidiva rispetto al rilievo della considerazione dei plurimi e specifici precedenti indicativi della maggiore pericolosità; Ritenuto che quanto al diniego delle attenuenti generiche del pari generico è il motivo rispetto all'incensurabile esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. par.

4.3. della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5.5.2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che trattasi di ricorso genericamente proposto quanto alla applicazione della recidiva rispetto al rilievo della considerazione dei plurimi e specifici precedenti indicativi della maggiore pericolosità; Ritenuto che quanto al diniego delle attenuenti generiche del pari generico è il motivo rispetto all'incensurabile esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. par. 4.3. della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5.5.2023
Sentenza Cassazione n. 37387/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris