CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27138/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contestabilmente escluso dagli atti. Inoltre, la ricorrente assume che il secondo errore di fatto sarebbe consistito nel fatto che la cassazione avrebbe erroneamente supposto l'esistenza di una parte argomentativa nell'atto d'appello che, invece, è escluso dagli atti, non percependo la difesa della banca che chiedeva tale verifica. Il ricorso è inammissibile. Invero, la critica formulata attraverso l'unico motivo è diretta, sostanzialmente, al riesame dei fatti, ovvero a prospettare una loro diversa interpretazione ricondotta erroneamente alla fattispecie revocatoria. In particolare, la censura di revocazione è fondata sulla deduzione di una mancata impugnazione attraverso argomenti implausibili, atteso che la Cassazione ha chiaramente evidenziato che il motivo non era privo di specificità, in quanto formulato come "omessa pronuncia sulla richiesta di detrazione del corrispondente importo da quello ammesso al passivo", cioè la procedura aveva impugnato non per conseguire un attivo, ma per limitare il passivo concorsuale nel giudizio d'opposizione ex artt. 209-98 I.f., contestando il credito del terzo ed eccependone una causa estintiva. Pertanto, non giova alla ricorrente sostenere che l'appello in questione fosse munito del solo profilo "volitivo" non anche di quello "argomentativo"; il ricorso in esame è in sostanza imperniato su una mera questione terminologica che non scalfisce l'effettività del gravame. Invero, la Corte di cassazione ha ritenuto che l'appello vi fosse e, sia pure in modo implicito e sintetico, che possedesse anche una adeguata componente critica relativamente alla pretesa estinzione, parziale o totale del credito. Al riguardo, va osservato che, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass., n. 9527/19; n. 27094/11). Nella fattispecie, non ricorre il richiamato presupposto della revocazione consistente nel fatto che l'asserita inesistenza dell'impugnazione non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata si è pronunciata. Infatti, come detto, la Corte di cassazione ha espressamente affermato che era incontroverso che la ricorrente avesse palesato, fin dal primo grado, il proprio intento di profittare della transazione conclusa dalla co-garante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con il comune creditore (la banca) ai sensi dell'art. 1304 c.c., in tal modo contestando, per la parte pagata, l'ammissione al passivo da parte della banca stessa. Da quanto esposto può dunque concludersi, in adesione al parere del Procuratore generale, che la banca ricorrente ha in realtà fondato il ricorso su doglianze che assumono, in sostanza, la pregnanza di errori valutativi o di giudizio che, come tali, esulano dall'ambito del vizio revocatorio (Cass., SU, n. 8984/18). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 10200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2021. I Presiden e [ r c 01-•11' ) (-‘<hrttIti Q-LQ cufL •«re-,0 PloA,C..€(,,re leik„,6 -IQ CousAQe-i 2/A-et4e-19 \\-0 cLQZ.,- a_ ‘--,- otOi ,eok A- t 32