CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2021
Cassazione n. 42515/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla richiesta formulata d'ufficio per la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di questa Sezione della Corte di Cassazione del 22 dicembre 2020 n. 20965, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza indicata la Corte di Cassazione, decidendo sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati per i delitti di estorsione aggravata in concorso (capo B), ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; di favoreggiamento reale, ascritto a tutti i ricorrenti (capo H); di intestazione fittizia di beni ai sensi dell'art. 12 quinquies I. 356/92, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo J), ha annullato la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 10 settembre 2019, limitatamente ai capi sub B) e H), accogliendo i ricorsi proposti nell'interesse delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello per nuovo giudizio, dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi proposti dalle imputate e condannando le stesse al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che per effetto di tali statuizioni, atteso il parziale accoglimento dei ricorsi proposti dalle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai motivi concernenti il reato di cui al capo B) (per [OSCURATO:PERSONA]) ed il reato di cui al capo H) (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nessuna pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali doveva essere adottata, mentre nel dispositivo della sentenza risulta la condanna delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento sia delle spese processuali. Sia della somma a favore della Cassa per le ammende; che l'ufficio ha richiesto di procedere alla correzione dell'errore contenuto nella sentenza; considerato che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez. Unite, n. 15 del 31/05/2000 Radulovic, Rv. 216705) tale ipotesi integra un'ipotesi di errore materiale, emendabile con la procedura ex art. 130 cod. proc. pen.; che va disposta, pertanto, la correzione del relativo errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, nel senso di eliminare la statuizione di condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa per le ammende nei confronti delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M . Dispone correggersi la sentenza n.20965 del 22 dicembre 2020 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, nella parte in cui riporta "la condanna delle imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende", eliminando la relativa statuizione. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.130 cod.proc.pen. Così deciso il 9/7/2021 [OSCURATO:PERSONA] e Estensore sidente • Sergi aola irell Cervad e Pt [OSCURATO:PERSONA]