CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29293/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pisa emessa in data 03.02.2022, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro contestati al capo b) dell'imputazione per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena per il reato di furto aggravato di cui al capo a) in anni uno di reclusione ed C 1.000,00 di multa. 2. Gli imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello proponendo due ricorsi. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità in ordine al reato di cui agli articoli 110, 624, 625. n. 2, 5 e 7 cod.pen. (capo a) dell'imputazione). 2.2. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Il motivo dedotto con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Si dà atto che in data 16.02.2023 è intervenuta l'integrazione della denuncia sporta oralmente il 21.06.2014 dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], come attestato dal "Verbale di integrazione della denuncia sporta oralmente..." redatto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pisa. Il documento attesta la volontà della persona offesa di voler chiedere la punizione degli autori dei reati per ì quali aveva sporto denuncia, in quanto vi si legge: "Con la presente integrazione, intendo richiedere formalmente la punizione degli autori di tutti i reati ravvisati nei fatti descritti nella denuncia da me presentata il 21. 06. 2014 presso la Stazione CC di Serravezza". La Corte di appello, ritenendo sussistere nel caso di specie la condizione di procedibilità richiesta dalla legge per il reato di furto aggravato di cui al capo a), ha fatto applicazione del principio di diritto secondo cui ai finì della validità di una querela, non è necessario l'uso di formula sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati (fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto idonea ad integrare l'atto di querela l'uso della formula "chiedo che si proceda nei confronti di mio cognato per il reato di furto e per tutti i reati che l'Autorità giudiziaria vorrà ravvisare nell'esposizione dei succitati fatti") (Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011, Rv. 251439). 3.2. Per quanto riguarda il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello, con argomentazioni logiche e coerenti, nega il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. sulla base del mancato rinvenimento della refurtiva e della circostanza che anche l'auto della persona offesa avesse riportato dei danni (pag. 3). La Corte specifica inoltre che il computer rubato dall'autovettura, seppure usato, non fosse di modico valore, e che, pertanto, nella fattispecie non potesse configurarsi la speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla vittima del reato. La pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res" (Sez.5, n. 344 del 26/11/2024, Rv. 282402; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 2 - ,n. 5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01). 3.3. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore alla Cassa delle ammende. Così de