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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40262/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11818/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quanto al primo, è riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della deci- sione impugnata.

La Corte territoriale, infatti, ha già motivatamente rigettato la richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 co. 5 d.

P.R. 309/90 (cfr. pagg. 3 della sentenza impugnata), con particolare riferimento non solo al dato ponderale dello stupefacente caduto in sequestro, ma anche alle modalità della condotta criminosa, con particolare riferimento alla diversa tipologia di stupefa- cente detenuta, al rinvenimento del danat, del materiale di confezionamento di ben quattro bilancini, in piena aderenza ai principi affermati da Sez.

Un. n. 51063/2018, Murolo, Rv. 274076 e da tutta la giurisprudenza successiva.

Quanto al motivo in punto di attenuanti generiche lo stesso è destituito di ogni fondamento in quanto le stesse sono state già concesse sin dal primo grado.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 20 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 11818/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90 e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quanto al primo, è riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della deci- sione impugnata. La Corte territoriale, infatti, ha già motivatamente rigettato la richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 co. 5 d. P.R. 309/90 (cfr. pagg. 3 della sentenza impugnata), con particolare riferimento non solo al dato ponderale dello stupefacente caduto in sequestro, ma anche alle modalità della condotta criminosa, con particolare riferimento alla diversa tipologia di stupefa- cente detenuta, al rinvenimento del danat, del materiale di confezionamento di ben quattro bilancini, in piena aderenza ai principi affermati da Sez. Un. n. 51063/2018, Murolo, Rv. 274076 e da tutta la giurisprudenza successiva. Quanto al motivo in punto di attenuanti generiche lo stesso è destituito di ogni fondamento in quanto le stesse sono state già concesse sin dal primo grado. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 20 settembre 2
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