Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 76/1977
ECLI:IT:COST:1977:76
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il 13 dicembre 1919 moriva, in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] lasciando come eredi due figlie naturali: Carolina e Filomena.
Il 20 novembre 1950 decedeva (sempre in [OSCURATO:PERSONA]) la [OSCURATO:PERSONA] e la sorella naturale di essa, Carolina, entrava in possesso
dei beni relitti della defunta, pagando anche la relativa tassa di
successione. Con citazione notificata l'8 settembre 1970
l'Amministrazione finanziaria dello Stato conveniva in giudizio davanti
al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare che non
sussisteva tra Filomena e Carolina (sorelle naturali) alcun diritto di
successione per cui l'eredità della Filomena doveva considerarsi
acquisita dallo Stato ex art. 586 del codice civile.
Resisteva la convenuta e nella comparsa conclusionale eccepiva, tra
l'altro, la illegittimità costituzionale dell'art. 258 c.c. in
relazione agli artt. 29 e 30 della Costituzione.
L'Avvocatura dello Stato concludeva, invece, che tra fratelli
naturali, mancando qualsiasi vincolo di parentela, non poteva esistere
alcun diritto di successione.
Essendo stata rimessa la causa sul ruolo, nella successiva comparsa
conclusionale la convenuta sollevava questione di legittimità
costituzionale sia dell'art. 258 che dell'art. 570 c.c. per violazione
degli artt. 3 e 30 della Costituzione.
Infatti, poiché nel nostro ordinamento al figlio legittimo è dato
di succedere al proprio fratello o sorella, analogo diritto (secondo la
convenuta) doveva essere riconosciuto al figlio naturale nel caso in
cui non esista una famiglia legittima.
Il Tribunale accoglieva questa eccezione, osservando che la Corte
costituzionale ha interpretato la Costituzione nel senso che al figlio
naturale è riconosciuta ogni tutela giuridica quando non urti (come
nella specie) con gli interessi della famiglia legittima.
L'interpretazione restrittiva dell'art. 570 sarebbe pertanto in
contrasto con l'art. 30 della Costituzione anche in relazione all'art.
3.
La stessa ordinanza, anche se erroneamente ne attribuisce la
proposizione di illegittimità costituzionale alla parte, indicava, con
scarna motivazione, l'art. 586 c.c. come rilevante per la soluzione
della causa e sembra sottoporlo al giudizio della Corte costituzionale.
La ordinanza veniva regolarmente notificata e comunicata. Si
costituivano in giudizio sia l'Avvocatura dello Stato per il Presidente
del Consiglio, sia la Caruso.
L'Avvocatura sostiene, nella sua memoria, che "nel nostro
ordinamento la omessa previsione di alcun diritto successorio viene
fatta derivare dal principio per cui la filiazione naturale non produce
effetti giuridici oltre il primo grado, non crea rapporti familiari,
né di parentela plurilaterale, ma soltanto un vincolo unilaterale nei
confronti del genitore: lo stesso principio... pel quale l'art. 433
prevede l'obbligo alimentare tra fratelli legittimi o legittimati...
non anche tra fratelli naturali".
[OSCURATO:PERSONA] ha ripreso testualmente le tesi sostenute dinanzi al
Tribunale.
:
1. - Nella ordinanza del tribunale di Catanzaro si fa questione di
legittimità costituzionale degli artt. 586 e 570 del codice civile in
relazione agli artt. 3 e 30 della Costituzione in quanto stabilendo il
586 che in mancanza di altri successibili (fra i quali, dalle
disposizioni di legge che regolano le successioni legittime, non è
compreso il fratello naturale del de cuius) l'eredità è devoluta allo
Stato, recherebbe grave ed irrazionale sfavorevole trattamento, in
contrasto con le citate norme costituzionali, al fratello naturale che
si vedrebbe privato della eredità da devolversi a vantaggio dello
Stato.
2. - Nella ordinanza, in verità, manca una vera e propria
motivazione circa la illegittimità costituzionale dell'art. 586 c.c.:
che anzi erroneamente la si indica come mossa dalla parte mentre la
parte ha fatto riferimento, in una prima comparsa, solo all'art. 258 e
successivamente al 258 e al 570 c.c. La ordinanza in oggetto, qualora
dovesse intendersi come sollevata d'ufficio la eccezione di
incostituzionalità dell'art. 586 c.c., si limita a dire che la sua
considerazione assume rilievo ai fini della soluzione della
controversia poiché, non prevedendo l'ordinamento giuridico vigente
alcun diritto successorio fra parenti naturali, ad eccezione di quelli
in linea retta, tale diritto nega anche quando, in mancanza di
successibili legittimi, l'eredità dovrebbe essere devoluta allo Stato.
3. - La questione tuttavia non è fondata così come risulterà
dopo aver esaminato meglio la eccezione di illegittimità
costituzionale dell'art. 570 c.c. sempre in riferimento agli articoli
3 e 30 della Costituzione.
L'art. 570 riguarda la successione dei fratelli e delle sorelle del
de cuius, ma la parentela collaterale da cui la norma fa discendere il
diritto alla successione, fra le persone summenzionate, deve essere
legittima e non naturale. Come la famiglia legittima è quella
costituitasi col matrimonio e composta dal coniuge e dai figli
legittimi e dà vita a rapporti collaterali, la parentela naturale,
risultante dal solo vincolo di sangue, acquista valore giuridico se
riconosciuta o dichiarata ed opera in modo ristretto in quanto il
vincolo che si crea lega soltanto fra di loro figlio naturale e
genitore naturale e non ha valore estensivo.
4. - La stessa legge di riforma del diritto di famiglia (19 maggio
1975, n. 151), pur avendo dato larghissimo spazio alla riconoscibilità
e dichiarabilità della filiazione anche adulterina e concesso parità
di trattamento dei figli naturali e di quelli legittimi non solo sul
piano personale ma anche patrimoniale e successorio, non ha tuttavia
esteso la parentela naturale al di là del rapporto che unisce
vicendevolmente ascendenti e discendenti. Così del resto come ha fatto
questa Corte nelle sentenze n. 79/1969 e 50/1973, citate nella
ordinanza di rimessione.
E poiché quando l'art. 30 della Costituzione afferma che la "legge
assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale" si riferisce sempre ed unicamente ai rapporti fra genitori e
figli e non a quelli dei figli tra di loro e non sussistono, ragioni
costituzionalmente valide per una diversa interpretazione dell'art. 30
della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale
avanzate dal tribunale di Catanzaro, in relazione agli artt. 570 e 586
c.c., vanno disattese.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 570 e 586 del codice civile, proposta dal tribunale di
Catanzaro con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 30
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere