Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 39411/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27196-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2i [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 2973 elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 6 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 27196/2018 TARTAGLIA, [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e Numero sezionale 2973/2021 Numero di raccolta generale 39411/2021 difendono; Data pubblicazione 10/12/2021 - controricorrente - avverso la sentenza n. 773/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/05/2018 R.G.N. 1897/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella sesta qualifica del c.c.n.l. settore acqua dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (rispetto alla quarta qualifica in cui era inquadrato) e il risarcimento del danno da mobbing.

2. La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dichiarato assorbito l’appello principale del Malizia (relativo al capo della sentenza con cui era stata rigettata la domanda di superiore inquadramento) e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibile per intervenuto giudicato la domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento.

3. La Corte territoriale ha dato atto che, con separato ricorso del 22.11.2005, il Malizia aveva agito per ottenere l’inquadramento, a decorrere dal novembre 2000, nel secondo livello del c.c.n.l. del 18.7.1995 e successivamente nel settimo livello di cui al c.c.n.l. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

La domanda era stata respinta dal Tribunale di Cosenza con sentenza del 23.4.2008, confermata in appello con sentenza del 26.3.2012; che nel presente procedimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 già sollevata dalla società in primo grado, era stata respinta in Numero registro generale 27196/2018 ragione della inesistenza di un giudicato per la pendenza del Numero sezionale 2973/2021Numero di raccolta generale 39411/2021 ricorso in cassazione avverso la pronuncia d’appello del Data pubblicazione 10/12/2021 26.3.2012; che nelle more il giudicato si era tuttavia formato atteso che la Suprema Corte, con sentenza n. 7418 del 2016, aveva respinto il ricorso avverso la decisione d’appello; che tale giudicato esterno, se pure relativo a domanda di riconoscimento del settimo livello, era idoneo a precludere la proposizione della domanda oggetto di causa, di riconoscimento del sesto livello, in quanto “il rigetto della domanda avente ad oggetto la qualifica superiore ha comportato il rigetto anche della domanda avente ad oggetto la qualifica migliorativa intermedia”.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La società “2i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha resistito con controricorso.

5. E’ stata depositata memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ., nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

6. Preliminarmente, deve darsi atto che la società controricorrente ha eccepito il difetto di procura nel ricorso avversario e che, comunque, nella copia notificata alla società non vi erano elementi idonei a dimostrare in modo certo l’effettivo rilascio della procura prima della notifica.

7. L’eccezione non merita accoglimento.

L’originale del ricorso reca a margine la procura rilasciata il 21.9.2018, sottoscritta dal Malizia e con autentica del difensore.

Il fatto che manchi un espresso riferimento alla sentenza da impugnare e al giudizio in cassazione da promuovere non fa venir meno il requisito di specialità della procura, di cui all’art. 365 cod. proc. civ., in quanto essa, per la sua posizione topografica, è idonea, in base all’art. 83 cod. proc. civ., a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto Numero registro generale 27196/2018 accede (v.

Cass. n. 29785 del 2008; n. 12558 del 2003).

Numero sezionale 2973/2021Numero di raccolta generale 39411/2021

8. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, Data pubblicazione 10/12/2021 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 2103 cod. civ. e 24 Cost.9.

Si assume che la regola secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile operi nell’ambito della medesima domanda giudiziale, identificata dal petitum e dalla causa petendi, mentre l’azione di riconoscimento di un livello retributivo o di una qualifica funzionale superiore non può ritenersi assorbente di quella intesa al riconoscimento del livello intermedio, avendo quest’ultima un diverso petitum (nel vaso di specie qualifica di sesto livello, necessariamente diversa dal settimo) ed una diversa causa petendi (svolgimento di fatto delle mansioni corrispondenti al sesto livello, necessariamente diverse da quelle corrispondenti al settimo livello).

10. Si afferma che nel procedimento definito con la sentenza passata in giudicato, la domanda di livello intermedio non era stata proposta e tale livello non era stato preso in esame dalla sentenza di primo grado.

11. Il ricorso presenta profili di inammissibilità.

12. Anzitutto, si censura l’interpretazione del giudicato senza rispettare il principio di autosufficienza, in quanto la sentenza irrevocabile non è trascritta né depositata.

13. Questa Corte ha chiarito che nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (v.

Cass. n. 17310 del 2020; n. 5508 del 2018).

14. Occorre inoltre considerare che l'accertamento e l'interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al Numero registro generale 27196/2018 giudice di merito e possono essere oggetto di ricorso per Numero sezionale 2973/2021Numero di raccolta generale 39411/2021 cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione Data pubblicazione 10/12/2021 della norma dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 cod. civ. o all'art. 324 cod. proc. civ. e non possono comunque sollecitare - essendo i poteri della Suprema Corte limitati al sindacato di legittimità - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice di merito e resta incensurabile in sede di legittimità (v.

Cass. n. 17175 del 2020; n. 26523 del 2006; n. 10503 del 2001).

Nel caso di specie, la censura di violazione dell’art. 2909 cod. civ. investe la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che il giudicato esterno invocato dalla società fosse idoneo a coprire anche la domanda di riconoscimento del diritto alla qualifica intermedia.

In questi termini, la censura investe l’interpretazione del giudicato come eseguita dalla Corte di merito e si rivela pertanto inammissibile.

15. La decisione dei giudici di appello nella interpretazione del giudicato è, peraltro, conforme alla giurisprudenza di questa S.C. secondo cui “Il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento di una qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c. ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore qualifica; pertanto, deve ritenersi preclusa la successiva domanda di una qualifica superiore diversa da quella rivendicata in precedenza, seppur avanzata in base ad una diversa norma contrattuale, poiché il fatto costitutivo resta sempre lo stesso” (v.

Cass. n. 3540 del 2021; v. anche Cass. n. 6148 del 2000).

Ciò sulla base del rilievo per cui il fatto costitutivo della domanda di superiore inquadramento è unicamente lo svolgimento dell’attività a cui la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (v.

F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Cass. 12092 del 2004; v. anche Cass. n. 22872 del 2013 sulla Numero registro generale 27196/2018 facoltà del giudice di riconoscere una qualifica intermedia tra Numero sezionale 2973/2021Numero di raccolta generale 39411/2021 quella richiesta in giudizio e quella attribuita dal datore).

Data pubblicazione 10/12/2021

16. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile.

17. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.

18. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 6.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27196-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2i [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in 2021 persona del legale rappresentante pro tempore, 2973 elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 6 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 27196/2018 TARTAGLIA, [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e Numero sezionale 2973/2021 Numero di raccolta generale 39411/2021 difendono; Data pubblicazione 10/12/2021 - controricorrente - avverso la sentenza n. 773/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 07/05/2018 R.G.N. 1897/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella sesta qualifica del c.c.n.l. settore acqua dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (rispetto alla quarta qualifica in cui era inquadrato) e il risarcimento del danno da mobbing. 2. La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha dichiarato assorbito l’appello principale del Malizia (relativo al capo della sentenza con cui era stata rigettata la domanda di superiore inquadramento) e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibile per intervenuto giudicato la domanda di riconoscimento del diritto al superiore inquadramento. 3. La Corte territoriale ha dato atto che, con separato ricorso del 22.11.2005, il Malizia aveva agito per ottenere l’inquadramento, a decorrere dal novembre 2000, nel secondo livello del c.c.n.l. del 18.7.1995 e successivamente nel settimo livello di cui al c.c.n.l. dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La domanda era stata respinta dal Tribunale di Cosenza con sentenza del 23.4.2008, confermata in appello con sentenza del 26.3.2012; che nel presente procedimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso, F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 già sollevata dalla società in primo grado, era stata respinta in Numero registro generale 27196/2018 ragione della inesistenza di un giudicato per la pendenza del Numero sezionale 2973/2021Numero di raccolta generale 39411/2021 ricorso in cassazione avverso la pronuncia d’appello del Data pubblicazione 10/12/2021 26.3.2012; che nelle more il giudicato si era tuttavia formato atteso che la Suprema Corte, con sentenza n. 7418 del 2016, aveva respinto il ricorso avverso la decisione d’appello; che tale giudicato esterno, se pure relativo a domanda di riconoscimento del settimo livello, era idoneo a precludere la proposizione della domanda oggetto di causa, di riconoscimento del sesto livello, in quanto “il rigetto della domanda avente ad oggetto la qualifica superiore ha comportato il rigetto anche della domanda avente ad oggetto la qualifica migliorativa intermedia”. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La società “2i [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha resistito con controricorso. 5. E’ stata depositata memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1. cod. proc. civ., nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 6. Preliminarmente, deve darsi atto che la società controricorrente ha eccepito il difetto di procura nel ricorso avversario e che, comunque, nella copia notificata alla società non vi erano elementi idonei a dimostrare in modo certo l’effettivo rilascio della procura prima della notifica. 7. L’eccezione non merita accoglimento. L’originale del ricorso reca a margine la procura rilasciata il 21.9.2018, sottoscritta dal Malizia e con autentica del difensore. Il fatto che manchi un espresso riferimento alla sentenza da impugnare e al giudizio in cassazione da promuovere non fa venir meno il requisito di specialità della procura, di cui all’art. 365 cod. proc. civ., in quanto essa, per la sua posizione topografica, è idonea, in base all’art. 83 cod. proc. civ., a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto Numero registro generale 27196/2018 accede (v. Cass. n. 29785 del 2008; n. 12558 del 2003). Numero sezionale 2973/2021Numero di raccolta generale 39411/2021 8. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, Data pubblicazione 10/12/2021 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e degli artt. 2103 cod. civ. e 24 Cost.9. Si assume che la regola secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile operi nell’ambito della medesima domanda giudiziale, identificata dal petitum e dalla causa petendi, mentre l’azione di riconoscimento di un livello retributivo o di una qualifica funzionale superiore non può ritenersi assorbente di quella intesa al riconoscimento del livello intermedio, avendo quest’ultima un diverso petitum (nel vaso di specie qualifica di sesto livello, necessariamente diversa dal settimo) ed una diversa causa petendi (svolgimento di fatto delle mansioni corrispondenti al sesto livello, necessariamente diverse da quelle corrispondenti al settimo livello). 10. Si afferma che nel procedimento definito con la sentenza passata in giudicato, la domanda di livello intermedio non era stata proposta e tale livello non era stato preso in esame dalla sentenza di primo grado. 11. Il ricorso presenta profili di inammissibilità. 12. Anzitutto, si censura l’interpretazione del giudicato senza rispettare il principio di autosufficienza, in quanto la sentenza irrevocabile non è trascritta né depositata. 13. Questa Corte ha chiarito che nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno invece affermato dalla Corte di appello deve, per il principio di autosufficienza del ricorso ed a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione (v. Cass. n. 17310 del 2020; n. 5508 del 2018). 14. Occorre inoltre considerare che l'accertamento e l'interpretazione del giudicato (cosiddetto esterno) formatosi fra le stesse parti in un giudizio diverso da quello in cui ne è invocata F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al Numero registro generale 27196/2018 giudice di merito e possono essere oggetto di ricorso per Numero sezionale 2973/2021Numero di raccolta generale 39411/2021 cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione Data pubblicazione 10/12/2021 della norma dell'art. 2909 cod. civ. e dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché per vizi attinenti alla motivazione, i quali, peraltro, vanno specificamente dedotti, non essendo sufficiente il mero richiamo all'art. 2909 cod. civ. o all'art. 324 cod. proc. civ. e non possono comunque sollecitare - essendo i poteri della Suprema Corte limitati al sindacato di legittimità - indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice di merito e resta incensurabile in sede di legittimità (v. Cass. n. 17175 del 2020; n. 26523 del 2006; n. 10503 del 2001). Nel caso di specie, la censura di violazione dell’art. 2909 cod. civ. investe la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che il giudicato esterno invocato dalla società fosse idoneo a coprire anche la domanda di riconoscimento del diritto alla qualifica intermedia. In questi termini, la censura investe l’interpretazione del giudicato come eseguita dalla Corte di merito e si rivela pertanto inammissibile. 15. La decisione dei giudici di appello nella interpretazione del giudicato è, peraltro, conforme alla giurisprudenza di questa S.C. secondo cui “Il giudicato formatosi sulla domanda di riconoscimento di una qualifica superiore ai sensi dell'art. 2103 c.c. ricomprende ogni possibile profilo inerente al fatto costitutivo dedotto, e quindi lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo di tempo utile al riconoscimento della superiore qualifica; pertanto, deve ritenersi preclusa la successiva domanda di una qualifica superiore diversa da quella rivendicata in precedenza, seppur avanzata in base ad una diversa norma contrattuale, poiché il fatto costitutivo resta sempre lo stesso” (v. Cass. n. 3540 del 2021; v. anche Cass. n. 6148 del 2000). Ciò sulla base del rilievo per cui il fatto costitutivo della domanda di superiore inquadramento è unicamente lo svolgimento dell’attività a cui la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (v. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Cass. 12092 del 2004; v. anche Cass. n. 22872 del 2013 sulla Numero registro generale 27196/2018 facoltà del giudice di riconoscere una qualifica intermedia tra Numero sezionale 2973/2021Numero di raccolta generale 39411/2021 quella richiesta in giudizio e quella attribuita dal datore). Data pubblicazione 10/12/2021 16. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile. 17. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza. 18. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 6.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b
Sentenza Cassazione n. 39411/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris