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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37529/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 del TRIBUNALE di GROSSETOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata.

2. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 del TRIBUNALE di GROSSETOdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello ha trasmesso ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a questa Corte di Cassazione l'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata. 2. Il ricorso risulta inammissibile perché firmato da difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05
Sentenza Cassazione n. 37529/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris