CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 32008/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29181-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 46/48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]- DELLI, [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente do- miciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- avverso l’ordinanza n. 29145 della [OSCURATO:PERSONA]- ZIONE, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29181/2020 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero sezionale 9083/2021Numero di raccolta generale 32008/2021 La Corte di Appello di Perugia, con decreto n. 639/2018, accoglieva Data pubblicazione 05/11/2021 la domanda di equa riparazione proposta, ex lege n. 89/2001, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'irragionevole durata di un procedimento pensionistico dallo stesso promosso dinanzi alla Corte dei Conti con ricorso depo- sitato in data 17/09/1960 e definito con sentenza pubblicata il 3/3/2008. In particolare, la Corte, stimato in 44 anni e 6 mesi il ritardo ecce- dente il termine di ragionevole durata, liquidava in favore del Prin- cipi un indennizzo pari a C 22.000,00. Avverso il decreto della Corte di appello di Perugia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze propose ricorso per cassazione, fon- dato su un unico motivo, essendo invece rimasto intimato il Princi- pi. Questa Corte con ordinanza n. 29145 pubblicata in data 11/11/2019 ha accolto il ricorso e cassato il decreto impugnato, con rinvio a diversa sezione della Corte d’Appello di Perugia. Osservava che con l'unico motivo l'Amministrazione ricorrente de- nunciava, ex art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applica- zione degli artt. 111 Cost., 6 e 25, par. 1, CEDU e l'art. 2 della l. n. 89/2001, per avere la Corte di appello erroneamente incluso, nel lasso di ritardo indennizzabile, anche il periodo ricompreso dal 17.09.1960 (data di deposito del ricorso del Principi innanzi alla Corte dei Conti) al 31.07.1973 (data a partire dalla quale è ricono- sciuta la facoltà di ricorso individuale per far valere la responsabili- tà dello Stato a causa dell'irragionevole durata del processo). A detta del ricorrente, così operando la Corte di merito avrebbe in- debitamente riconosciuto l'indennizzo per 13 anni di eccessiva du- rata, accordando così una maggior somma pari a circa 6.500,00. La censura era ritenuta fondata. Infatti, come già osservato dalla Corte (v. Cass. n. 15778 del 2010), la finalità della 1. n. 89/2001 è quella di apprestare, in fa- 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29181/2020 Numero sezionale 9083/2021 vore della vittima della violazione del diritto alla ragionevole durata Numero di raccolta generale 32008/2021Data pubblicazione 05/11/2021 del processo, di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione per la sal- vaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, un ri- medio giurisdizionale interno analogo alla prevista tutela interna- zionale, deve ritenersi che, anche nel quadro dell'istanza nazionale, al calcolo della ragionevolezza dei tempi processuali sfugga il pe- riodo di svolgimento del processo presupposto anteriore all'i agosto 1973, data a partire dalla quale è riconosciuta la facoltà del ricorso individuale alla Commissione (oggi, alla Corte europea dei diritti dell'uomo), con la possibilità di far valere la responsabilità dello Stato. In definitiva, il ricorso doveva essere accolto e il provvedimento impugnato cassato in relazione alla determinazione del periodo in- dennizzabile, con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Perugia. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per re- vocazione sulla base di un motivo illustrato da memorie. Il Ministero ha resistito con controricorso. L’unico motivo di ricorso denuncia ex art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa. Si deduce che la notifica del ricorso da parte della difesa erariale è avvenuta all’indirizzo pec dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui il ricor- rente aveva solo eletto domicilio fisico. Pertanto, tale notifica è da reputarsi giuridicamente inesistente, avendo quindi la Corte di Cassazione deciso sul presupposto della rituale evocazione in giudizio dell’odierno ricorrente. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivamente proposto. Trattandosi, infatti, di decisione pubblicata in data 11 novembre 2019, per la sua impugnazione per revocazione risulta applicabile il termine di cui all’art. 391 bis c.p.c., quale scaturente dalla novella del 2016, alla luce di quanto appunto precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 8091/2020) che hanno statuito che il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sen- 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29181/2020 tenze della Corte di cassazione - ridotto da un anno a sei mesi, in Numero sezionale 9083/2021Numero di raccolta generale 32008/2021 sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del Data pubblicazione 05/11/2021 2016 - si applica ai soli provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposi- zione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all'art. 11 delle preleggi. Né tale conclusione può ritenersi inficiata dal contenuto delle me- morie, nelle quali il ricorrente sostiene che per lui il termine di im- pugnazione della decisione di questa Corte decorrerebbe ex art.327 co. 2 c.p.c. solo dal momento in cui avrebbe avuto effettiva conoscenza della decisione, stante l’invalidità della notifica del ri- corso all’esito del quale è stata emessa la decisione oggi gravata. Infatti, deve in primo luogo evidenziarsi come trattasi di deduzione del tutto nuova e che contraddice quanto sostenuto nello stesso ri- corso ove si assume la tempestività del ricorso per revocazione, sul presupposto dell’applicabilità sempre del termine lungo di impu- gnazione, ma erroneamente individuato in quello annuale, sul pre- supposto che occorre aere riguardo alla data di inizio del giudizio di merito. Peraltro deve ricordarsi che secondo la giurisprudenza di questa Corte la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il procuratore domiciliatario "extra districtum" per il giudizio di appel- lo anziché presso il procuratore costituito per lo stesso giudizio ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ. non è inesistente ma nulla e, per- ciò, suscettibile di sanatoria "ex tunc" per effetto della costituzione in giudizio del resistente. (Sez. L, Sentenza n. 7609 del 05/06/2001, Rv. 547287 – 01; Cass. n. 11111/1998). Va quindi richiamato il principio per cui il contumace può interporre gravame avverso la sentenza che lo abbia visto soccombente dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condi- zione che egli dia la prova sia della nullità della citazione o della re- lativa notificazione (nonché della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.) sia della non conoscenza del processo a causa di 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29181/2020 detta nullità. Il medesimo contumace ha, quindi, l'onere di dimo-Numero sezionale 9083/2021Numero di raccolta generale 32008/2021 strare l'esistenza di circostanze di fatto positive dalle quali si possa Data pubblicazione 05/11/2021 desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscen- za del processo in una certa data e tale prova può essere fornita anche mediante presunzioni, senza che, però, possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l'inversione dell'onere della prova nei confronti di chi ec- cepisce la decadenza dall'impugnazione. (Sez. 2 - , Sentenza n. 8 del 03/01/2019, Rv. 652006 - 01). Invero, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione tardivamen- te proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della noti- ficazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza del- la lite da parte del destinatario si presume "iuris tantum", ed è one- re dell'altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque con- tezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l'avvenuta conoscenza solo in una certa data. (Sez. 5 - , Sentenza n. 1308 del 19/01/2018, Rv. 646916 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18243 del 03/07/2008, Rv. 605008 - 01). Stante la nullità della notifica del ricorso del precedente giudizio di legittimità, il ricorrente avrebbe dovuto fornire, anche a mezzo di presunzioni, la prova del difetto di conoscenza anteriore, prova che nella specie non è stata né fornita né offerta, il che rivela anche sotto questo ulteriore profilo l’inammissibilità dell’impugnazione. Infatti, il ricorso in esame risulta invece notificato a mezzo pec solo in data 16/11/2020, e quindi abbondantemente oltre il detto termi- ne semestrale (che, tenuto conto anche della sospensione straordi- naria dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 di cui all’art. 83 del d.l. 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 29181/2020 Numero sezionale 9083/2021 n. 18/2020 e art. 36 co. 1 del d.l. n. 23/2020, veniva scadere il 14 Numero di raccolta generale 32008/2021Data pubblicazione 05/11/2021 luglio 2020), con l’effetto che deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi- vo Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 2273/2019) come si desume da D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 (conf. Cass. S.U. n. 4315/2020). PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7