CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 9 ottobre 2025, [OSCURATO:PERSONA] èstata condannata alla pena di anni 3 e mesi 3 di reclusione, oltre alle pronunce accessorie,per delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale.La pronuncia sostanzialmente conferma la sentenza di primo grado del Tribunale di ViboValentia del 5 aprile 2024, che richiama e della quale ripropone lo schema argomentativo; insecondo grado è stato dichiarato prescritto il delitto di cui al capo D della rubrica, sono stateescluse due condotte distrattive interne al capo A (la n.2 e la n.3) e, previa applicazione diIn fatto si è accertata l’esistenza di un gruppo societario facente capo a tre soci ovvero laricorrente, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed il marito della [OSCURATO:PERSONA], tale [OSCURATO:PERSONA],rimasto estraneo al processo. I tre agivano sullo stesso piano, riunendosi e decidendoassieme le strategie del gruppo, che si componeva di tre soggetti giuridici, ovvero laAtlantide, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].fallita in data 22 settembre 2011. In relazione a tale fallimento è stata condannata perbancarotta patrimoniale distrattiva (capo A).La stessa era anche socia accomandataria della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Risoè stata condannata per bancarotta patrimoniale distrattiva (capo C).È stata riconosciuta la circostanza aggravante del danno di rilevante gravità.2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] per mezzodel difensore di fiducia, deducendo otto distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge per la genericità del capo d’imputazioneche ne avrebbe imposto una declaratoria di nullità, come già tempestivamente eccepito dallaDifesa.2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge per mancato differimento dell’udienzapreliminare, a suo tempo richiesto per impedimento del difensore, che avrebbe imposto unadeclaratoria di nullità del procedimento, come già tempestivamente eccepito dalla Difesa.2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge penale con riferimento agli artt. 216 e 217r.d. n.267 del 1942 in quanto, per difetto del dolo specifico della bancarotta fraudolenta, ilgiudice avrebbe dovuto riqualificare la fattispecie in termini di bancarotta semplice. Il difettodel dolo specifico si dovrebbe desumere da tre elementi di prova, travisati dalla Corte diappello, ovvero la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] avesse sporto querela contro l’amministratore difatto, la circostanza che la ricorrente avesse «dichiarato testualmente […] che la signoraRiso è amministratrice solo sulla carta» e la circostanza che la stessa avesse offerto pienacollaborazione agli organi della procedura.2.4. Il quarto motivo, strettamente connesso al precedente, deduce violazione di leggeper mancata dichiarazione della prescrizione che dovrebbe seguire alla riqualificazione dellecondotte in termini di bancarotta semplice.2.5. Il quinto motivo deduce vizio della motivazione per travisamento dell’elemento diprova relativo alla presentazione di una querela contro l’amministratore di fatto da parte dellaricorrente.2.6. Il sesto motivo deduce, nuovamente, violazione di legge per difetto del dolospecifico della fattispecie in capo alla ricorrente, la quale sarebbe stata estranea rispetto allecondotte contestate.2.7. Il settimo motivo deduce la violazione di cui alla lett.d) dell’art.606 cod.proc.pen. inquanto l’elisione di talune fattispecie di reato (segnatamente le condotte di cui ai numeri 2 e3 del capo A) «confermano le buone ragioni» della ricorrente».2.8. L’ottavo motivo, riassumendo di fatto le doglianze precedenti e aggiungendo lascarsa offensività complessiva della condotta, deduce violazione di legge per la mancataassoluzione della ricorrente.3. È pervenuta in cancelleria una memoria integrativa, che contiene repliche alleconclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per le ragioni diseguito indicate.2. In relazione ai motivi dedotti, articolati nei seguenti punti, si osserva quanto segue:2.1. Il primo motivo, relativo alla genericità del capo d’imputazione, è manifestamenteinfondato.Va premesso che, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato informa chiara e precisa quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modotale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da partedell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale(Sez. 3 n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 – 01).Ciò premesso, il motivo di ricorso deve ritenersi manifestamente infondato perchémeramente reiterativo di un motivo di impugnazione cui la Corte di appello aveva già fornitoadeguata risposta, rilevando come la lettura dei capi d’imputazione consentisse di rilevareche il fatto era stato descritto compiutamente e in modo tale da consentire un pieno eserciziodel diritto di difesa. La motivazione è logica, aderente agli elementi di causa ed immune davizi.2.2. Il secondo motivo, relativo al mancato differimento dell’udienza preliminare a suotempo richiesto per impedimento del difensore, è parimenti inammissibile, in quanto non siconfronta con la sentenza.La decisione sull’istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore,che adduca un concomitante impegno professionale, richiede un bilanciamento tral'interesse difensivo e quello pubblico all'immediata trattazione del processo (Sez. 5 n. 49454 del 13/11/2019, Antonini, Rv. 277744 – 01).Nel presente caso la Corte di appello, così come il Tribunale che l’aveva preceduta,aveva già fornito motivata ed esaustiva risposta all’analogo motivo di appello, attraverso unragionevole e motivato bilanciamento degli interessi in gioco. Aveva evidenziato come, deidue impedimenti sollevati, uno fosse meramente asserito e non documentato, l’altroriguardasse la partecipazione ad un’udienza camerale di opposizione all’archiviazione(laddove la partecipazione del difensore è meramente facoltativa), per ritenere che nonsussistesse un legittimo impedimento. La motivazione, logica e aderente ai principi di dirittoche regolano la materia, è esente da vizi.2.3. Il terzo motivo, che deduce violazione di legge penale con riferimento agli artt. 216 e217 r.d. n.267 del 1942 in quanto, per difetto del dolo specifico della bancarotta fraudolenta,il giudice avrebbe dovuto riqualificare la fattispecie in termini di bancarotta semplice, èinfondato.Alla ricorrente sono imputate due condotte di bancarotta patrimoniale per distrazione, aicapi A e C, nella qualità di amministratrice delle società fallite [OSCURATO:PERSONA] srl (capo A) eHipponion [OSCURATO:PERSONA] srl (capo C).Si osserva che la fattispecie per distrazione di cui all’art.216, comma , lett.a, primaipotesi dello r.d. n.267 del 1942, secondo quanto ribadito dalle stesse Sezioni Unite diquesta Corte, è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria laconsapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio aicreditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale unadestinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del31/03/2016, Rv. 266805). Ne consegue che, ai fini dell'integrazione del reato di bancarottafraudolenta per distrazione, non è necessario, come sostiene il ricorrente, il dolo specifico,che la disposizione di cui all'art. 216 n. 1 l.f. riserva alla sola condotta di esposizione oriconoscimento di passività inesistenti. (Sez. 5 n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284 – 01).Il delitto di bancarotta semplice è integrato quando l’amministratore abbia dato luogo adoperazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, nell'ambito di condotte tenutecomunque nell'interesse dell'impresa, configurandosi, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l'agente abbia dolosamente perseguito un interesse proprio o diterzi estranei all'impresa (Sez. 5 n. 7417 del 01/02/2023, Rv. 284230 – 02).La prova dell’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta deve essere desunta daic.d. indici di fraudolenza delle condotte, poste in essere nella fase precedente al fallimento,allorquando la condizione patrimoniale e finanziaria della società era già in crisi (Sez. 5, n.38396 del 23/06/2017, Rv. 270763).Le due sentenze di merito, da considerarsi «doppia conforme», in quanto percorronoanalogo schema argomentativo per pervenire ad analoghe conclusioni, motivanoadeguatamente sulla sussistenza del dolo della bancarotta per distrazione, evidenziando lasussistenza di indici di fraudolenza quali la presenza di uno stato d’insolvenza noto a tutti icorrei, la sussistenza di un gruppo societario all’interno del quale beni e capitali venivanospostati senza giustificazione sostanziale (in particolare il carattere ingiustificato deglispostamenti di danaro dalle casse delle fallende [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in favore di altrasocietà del gruppo in bonis) e la creazione di poste fittizie di bilancio, finalizzate a dare vesteformale ai trasferimenti di danaro ingiustificati.A fronte di tali evidenti indici di fraudolenza, la Corte di appello non travisa gli elementiforniti dalla difesa, ma li valuta e li ritiene non idonei a modificare il giudizio. Quanto al fattoche la ricorrente, nel 2010, avesse denunciato l’ex socio [OSCURATO:PERSONA], si è ritenuto puramentestrumentale, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato la denuncia ben quattro anni dopo rispettoalla fuoriuscita del socio, quando era già pendente l’istanza di fallimento e dopo averappreso di essere indagata perché già denunciata dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo. Quanto allacircostanza che avesse collaborato con la curatrice consegnando la parte di contabilità insuo possesso, è stata ritenuta non sufficiente ad escludere la responsabilità per le condottepregresse.Nel presente ricorso, la parte adduce altresì che «la ricorrente aveva dichiaratotestualmente […] che la signora [OSCURATO:PERSONA] è amministratrice solo sulla carta»; posto che lacircostanza risulta incomprensibile perché incongruo il contenuto rispetto alla fonte, si trattadi circostanza inedita e generica, atteso che non indica la esatta fonte né la correlataubicazione negli atti.La motivazione di merito in ordine all’elemento soggettivo della fattispecie ed allacorrelata qualificazione in termini di bancarotta fraudolenta è dunque compiuta, logica eaderente ai principi di diritto elaborati da questa Corte.2.4. Il quarto motivo, strettamente connesso al precedente, relativo alla mancatadichiarazione della prescrizione, che dovrebbe seguire alla riqualificazione delle condotte intermini di bancarotta semplice, deve ritenersi assorbito nel precedente.2.5. Il quinto motivo che deduce vizio della motivazione per travisamento dell’elementodi prova relativo alla presentazione di una querela contro l’amministratore di fatto da partedella ricorrente è manifestamente infondato perché non si confronta con la motivazione dellasentenza, per come già esposto al punto sub.2.3.2.6. Il sesto motivo deduce, nuovamente, violazione di legge per difetto del dolospecifico della fattispecie in capo alla ricorrente, la quale sarebbe stata estranea rispetto allecondotte contestate.Premesse le argomentazioni già svolte al punto 2.3. relative alla sussistenza del dolodella bancarotta fraudolenta, che può essere meramente generico, il motivo deve essererigettato anche sotto il profilo del ruolo di fatto assunto dalla ricorrente.Entrambi i giudici del merito hanno evidenziato una serie di elementi di fatto indicativi diuna effettiva partecipazione e gestione da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale non si è limitata arivestire la qualifica formale di amministratrice. In particolare, hanno evidenziato uncomplesso probatorio atto a dimostrare la sussistenza di un gruppo societario gestito,pariteticamente, da tre soci di fatto, tra i quali la ricorrente; quest’ultima, dopo la fuoriuscitadel socio [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2006, rimaneva, fino ai fallimenti del 2011 e 2012, protagonistaassoluta della gestione, oltre che tenutaria delle scritture. La stessa aveva interessipatrimoniali diretti, risultando anche socia e garante per le società interessate.In tema di reati fallimentari ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale, sarebbe già sufficiente la generica consapevolezza, pur non riferitaalle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (Sez. 5 n. 32413 del 24/09/2020, Rv. 279831 – 01).Nel presente caso i giudici del merito, con motivazione logica ed esente da vizi, hannoritenuto che la ricorrente abbia operato in prima persona, condividendo pariteticamente lescelte con gli altri due protagonisti della vicenda, i quali hanno assunto, accanto alla stessa,un ruolo di mero fatto.La ricostruzione in fatto operata dai giudici del merito non è evidentemente sindacabilenella presente sede di legittimità, salvo che la medesima risulti essere frutto di untravisamento di elementi di prova.Questa Corte, pur potendo sindacare la motivazione, non può e non deve sovrapporre lapropria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, dovendo solo stabilire se questiultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una correttainterpretazione di essi e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nellosviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni apreferenza di altre.Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alleargomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno esaminato analiticamentetutte le fonti di prova e ne hanno intrecciato le relative risultanze per trarne una ragionevole emotivata ricostruzione in fatto.A fronte di tale, ragionevole e motivata, ricostruzione, il ricorrente ha sollecitato unadiversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito. Le censure dedotte sisviluppano infatti sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte asovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita daigiudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensidell'art. 606 cod. proc. pen.Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essereannullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una riletturaorientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelliadottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perchéassertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui lacondotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020,dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601 - 01).2.7. Il settimo motivo, secondo il quale «la elisione di talune fattispecie di reato […]conferma le buone ragioni della ricorrente», risulta assolutamente generico e, come tale,inammissibile.2.8. L’ottavo motivo che, riassumendo di fatto le doglianze precedenti, deduce violazionedi legge per la mancata assoluzione della ricorrente è parimenti generico e, comunque,assorbito nella motivazione sui punti che precedono. Quanto alla scarsa offensivitàcomplessiva della condotta, si tratta di motivo inedito, oltre che generico ed inconciliabile conl’avvenuto riconoscimento della circostanza aggravante del danno di rilevante entità.3. Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso è, nel suo complesso, infondato edeve essere rigettato.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]