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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 50747/2023

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seguente ORDINANZA sulla richiesta di ufficio nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza n. 1222/2023 della Sesta sezione Penale visti gli atti; udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA].

RILEVA E OSSERVA 1.Con la sentenza indicata in epigrafe è stata annullata senza rinvio, limitatamente alle condotte di peculato commesse fino alla data del 19 aprile 2011, la sentenza della Corte di appello di Milano del 20 novembre 2022.

Tuttavia, per mero errore materiale, nel dispositivo riportato sul ruolo informatico è stata indicato l'anno in 2023 anziché 2011.

Va, pertanto, disposta, ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale indicato come da dispositivo.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato nel ruolo di udienza del 19 ottobre 2023, in relazione al ricorso n. 23927/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dove figura l'espressione "19 aprile 2023" deve intendersi "19 aprile 2011".

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso il 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla richiesta di ufficio nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza n. 1222/2023 della Sesta sezione Penale visti gli atti; udita la relazione svolta dal presidente [OSCURATO:PERSONA]. RILEVA E OSSERVA 1.Con la sentenza indicata in epigrafe è stata annullata senza rinvio, limitatamente alle condotte di peculato commesse fino alla data del 19 aprile 2011, la sentenza della Corte di appello di Milano del 20 novembre 2022. Tuttavia, per mero errore materiale, nel dispositivo riportato sul ruolo informatico è stata indicato l'anno in 2023 anziché 2011. Va, pertanto, disposta, ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen., la correzione dell'errore materiale indicato come da dispositivo. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo riportato nel ruolo di udienza del 19 ottobre 2023, in relazione al ricorso n. 23927/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, dove figura l'espressione "19 aprile 2023" deve intendersi "19 aprile 2011". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso il 7 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 50747/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris