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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03175/2023

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14330/2018proposto da: SCIFOROBERTA, rappresentata e difes a da gli Avvocat i A [OSCURATO:PERSONA] e CLAUDIO SADURNYper procura in calce a l ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – nonché ALLODIGABRIELLA; -intimata - avverso la SENTENZAn. 523/2018 de l la [OSCURATO:PERSONA],depositata il 2 8 / 3 / 20 1 8 ; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell ’ adunanza in camera di consiglio del 12/12/2022. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma dell a sentenza di primo grado , ha accolto la domanda che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei confronti della Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 moglie [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si era precedentemente separato, e lo ha dichiarato “comproprietario dell’immobile in Sarzana al Fgl 21, mappale 487 … oggi sub 4, in misura pari al 50% della porzione sita al piano terzo, ed in misura pari al 25% rispettivamente delle porzioni site al piano terra ed al piano 4, oggi tutte identificate catastalmente al sub 4 … a seguito di accatastamento registrato dall’UTE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in virtù degli atti dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 41050 e 41051 a ministero notaio Pucci”.

2.2. La corte, in particolare, dopo aver ricordato che con sentenza non definitiva del 7/11/2014 aveva confermato la pronuncia impugnata nella parte in cui il tribunale aveva rigettato la domanda del Marchini volta alla declaratoria di nullità del contratto di compravendita del 17/10/1974 perché dissimulante una donazione priva dei requisiti di forma, ha esaminato, tra l’altro, il motivo con cui l ’ appellante aveva dedotto che la sentenza di primo grado avesse erroneamente dichiarato l’inammissibilità della domanda subordinata con la quale lo stesso aveva chiesto di accertare in suo favore la comproprietà dell’immobile oggetto del l ’ a tto per notaio Pucci dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]: e l’ha ritenuto fondato.

2.3. La corte, sul punto, ha ritenuto: - innanzitutto, che “contrariamente a quanto assunto dal giudice di primo grado, la domanda subordinata di riconoscimento della comproprietà degli immobili acquistati da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 1982 in regime di comunione legale è stata articolata fin dall’atto di citazione introduttivo, e riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado” e che, dunque, tale domanda era “ammissibile”; -in secondo luogo, che, “ in virtù degli atti rogati per notaio Pucci del 1982”e degli acquisti così operati dalla Scifo in regime di comunione legale dei beni con il marito [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 Marchini, quest’ultimo risulta, in definitiva, proprietario della quota, pari ad 50%, delle porzioni e dei diritti immobiliari acquistati dalla Scifo:e, precisamente, alla luce delle risultanze (“pienamente condivisibili”) della consulenza tecnica d ’ ufficio (che “ha individuato l’intestazione delle unità immobiliari oggetto dell’originario atto di acquisto del 1974 nelle porzioni del foglio 21 del comune di Sarzana …” nel “mappale 92 (intestato 100% SCIFO Roberta)” e nel “mappale 487 (intestato al 50% tra SCIFO Roberta ed ALLODI Gabriella)”) ed in ragi one d ei successivi interventi edificatori (per effetto dei quali “ il solo mappale 487(intestato Allodi e Scifo al 50%) … venne edificato sì da ottenere un piano cantinato, due piani da destinate a civile abitazione (piano 1 e piano 2) ed un piano sottotetto …”), del diritto di proprietà pari a: - il 25% del piano terra (“ avendone acquistato la SCIFO nel 1982 il 50% da Allodi”); - i l 50% del piano 3 (“ avendone la SCIFO acquistato il 100% da Allodi nel 1982”); -il 25% del piano 4 (“ avendone Scifo acquistato il 50% da Allodi”).

2.4. La corte, quindi, alla luce dei successivi frazionamenti, “recepiti in atti del 1982” (per effetto dei quali il piano terra e il primo piano, di proprietà dell’Allodi al 100%, sono censiti stati come sub 2; il piano 4, di proprietà della Scifo per l’acquisto fattone dalla Allodi per la quota del 50%, è stato censito come sub 7; il piano T e il piano 3, in proprietà della Scifo al 100%, sono stati censiti come sub 5; il piano 2, in proprietà della Scifo al 100%, è stato censito come sub 3; il piano 3, ceduto per il 100% alla Scifo, è stato contrassegnato come sub 4) e dell’accatastamento operato il 26/1/1984 (per effetto del quale i sub 4, 7 e 1 sono catastalmente confluiti nell’unico sub 4, che ricomprende il piano T, il piano 3 e il piano 4), ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] “comproprietario dell’immobile Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 in Sarzana al Fgl 21, mappale 487 … oggi sub 4, in misura pari al 50% della porzione sita al piano terzo, ed in misura pari al 25% rispettivamente delle porzioni site al piano terra ed al piano 4, oggi tutte identificate catastalmente al sub 4 … a seguito di accatastamento registrato dall’UTE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in virtù degli atti dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 41050 e 41051 a ministero notaio Pucci”.

2.5. La corte, infine, dopo aver affermato che le spese di lite dovevanoseguire la soccombenza , ha condannato la Scifo al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 8.11/5/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nel quale ha tra l’altro dedotto la notifica della sentenza in data 2/5/2018.

3.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

3.4. Le parti hanno depositato memorie.

3.5. La ricorrente, in particolare, ha dedotto che il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza non definitiva è stato rigettato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 33430/2019. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. La Corte, in via preliminare, esclude l’improcedibilità del ricorso a norma dell’art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c.

4.2. Ildifetto della produzione di copia autentica dellapronuncia impugnata unitamente al la relata di notificazione della stessa, prescritta dall’art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l’improcedibilità del ricorso per cassazionenel caso, come quello in esame, in cui risulti che Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 la sua notificazione (in data 8/5/2018) si è perfezionata,dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (in data 28/3/2018) poiché il collegamento tra la datadi pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione,sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione altermine di cui all’art. 325, comma 2°, c.p.c.(Cass. n. 11386 del 2019).

5.1. Con il primo motivo , la ricorrent e , lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163, comma 3°, n. 3 e n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse comproprietario degli immobili acquistati dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] con l’atto a rogito notaio Pucci dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza, tuttavia,considerare che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio d ’ appello era difforme rispetto a lle conclusioni rese dallo stesso negli atti introduttivi di primo e secondo grado.

5.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha osservato la ricorrente, in primo grado e poi in appello, aveva chiesto che fosse accertata la nullità per simulazione dell ’ atto di acquisto operato dalla convenuta per atto del notaio Raimondi del 17/10/1974e che lo stesso fosse dichiarato come l’esclusivo proprietario dei relativi beni, e cioè del terreno mapp. 92 e dei cespiti di cui al mapp. 487, sub 4 e sub 1, e, in via subordinata, di dichiarare che Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 l’attore fossecomproprietario al 50% e comunque per i l 25% di tali immobili.

5.3. L’attore, però, ha proseguito la ricorrente, precisando le conclusioni in sede di sentenza definitiva, ha proposto una domanda nuova e quindi inammissibile, avendo chiesto che fosse dichiarato il suo diritto di com proprietà in ragione del 50% o, in ulteriore subordine , del 25% degli immobili mapp. 92 e dei cespiti di cui al mapp. 487, sub 4 e sub 1, senza , tuttavia, fare più alcun riferimento , come titolo d’acquisto, al rogito Raimondi del 1974 ma all ’ atto di trasferimento, mai dedotto in giudizio, costituito dal rogito per notaio Pucci dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui ammissibilità , infatti, era stata già esclusa dal t ribunale sul r il ievo che “ è tardiva la domanda attorea tesa ad ottenere l ’ accertamento della comproprietà sulla base dell’atto pubblico dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, trattandosi “di allegazione non contenuta nell’atto di citazione e, per quanto avrebbe potuto valere … neppure nella successiva memoria ex art. 183, 5 c., c.p.c.”.

5.4. La corte d’appello, pertanto , ha concluso l a ricorrente,lì dove ha deciso rispetto a beni non correlati alrogito del notaio Raimondi del 17/10/1974, ha violato la norma prevista dall’art. 112 c.p.c., non avendo deciso nei limiti del petitumfissato dall’attore nell’atto introduttivo, tanto più che la sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato la tardività della nuova domanda proposta dall’attore era stata censurata dall’appellante senza alcuna argomentazionespecifica.

5.5. Il motivo è infondato.

5.6. La corte d’appello, infatti, ha accolto l’appello proposto dall’attore sul rilievo per cui,“contrariamente a quanto assunto dal giudice di primo grado, la domanda” con la quale lo stesso aveva chiesto, invia subordinata, il “riconoscimento della Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 comproprietà degli immobili acquistati da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 1982 in regime di comunione legale”, era stata, in realtà, “articolata fin dall’atto di citazione introduttivo, e riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado” e che, dunque, tale domanda era “ammissibile”.

5.7. La statuizione della corte d’appello è corretta.

In effetti, come si legge dall’atto di citazione che ha introdotto il giudizio, [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente chiesto, in via subordinata, che il tribunale lo dichiarasse comproprietario dei medesimi immobili già investiti dalla domanda principale(e cioè il terreno e le porzioni di edificioacquistate dalla convenuta con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), nella configurazione materiale e catastale che hanno assunto a seguito della successiva ed incontestata edificazione e degli atti dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quota pari al 50% o in subordine ad un quarto (p. 4) , sull’espresso rilievo che l’acquisto operato da quest’ultima con l’atto n. 41050 rep. per notaio Pucci dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ricadeva nella comunione legale trattandosi di atto compiuto dopo il matrimonio, contratto in data 25/7/1970(p. 2-3).

5.8. Quanto al resto, non può che ribadirsi che, ove il ricorrente censuri , come nel caso in esame, la statuizione d’inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo d’appello, ha l’onere (rimasto, nella specie, inadempiuto) di precisare, nelricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello (Cass. n. 24048 del 2021).

6.1. Con il secondo motivo, la ricorrent e , lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 179 c.c., 228,comma Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 2°, della l. n. 151/1975, 922 c.c., 42,comma 2°,Cost., 1117 n.1 c.c.e 101 c.p.c ., in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato la comproprietà, nella misura del 50%, del mapp. 487 sub 4, senza, tuttavia, considerare che, come emerge dagli atti d’acquisto e dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, la Scifo e ra già proprietaria esclusiva del 50% di tale porzione dell’immobile per effetto dell ’ atto per notaio Ra imondi del 17/10/1974 e che il residuo 50% è stato dallastessa acquistato in forza dell’atto per notaio Pucci del 1982; - la corte d ’ appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la comproprietà, nella misura del 25%,della porzione sita al pian o terra e a l piano 4, senza, tuttavia, considerare che il 50% del piano terra era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’atto Raimondi del 1974, mentre il piano 4, come è agevole rilevare anche fotograficamente dalla “copertina della CTU”, in realtà non esiste.

6.2. D’altra parte, ha aggiunto la ricorrente, la corte d’appello ha disposto l’assegnazione delle porzioni di proprietà a favore di [OSCURATO:PERSONA] a seguito “dell’identificazione catastale conseguenteall’accatastamento registrato all ’ UTE il 26.10.1984 in virtù degli atti dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 41050 e 41051 [OSCURATO:PERSONA]”, senza considerare che,così facendo, ha attribui to , in violazione delle norme previste dagli artt. 922 c.c. e 42, comma 2°, Cost.,efficacia costitutiva e traslativa non ai titoli di provenienza della proprietà, alle operazioni di accatastamento effettuate sine titulodal geometra Curi nel 1982 e nel 1984, che hanno invece efficacia meramente dichiarativa.Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022

6.3. Il motivo è, per molti aspetti, inammissibile e, per il resto,infondato.

6.4. Intanto, come questa Corte ha più volte affermato, il ricorso per cassazione che denuncia (come nel motivo in esame) l’erronea percezione della documentazione in atti da parte del giudice di merito (come gli atti d’acquisto e la relazione del consulente tecnico) noncorrisponde ad alcuno dei motivi per i quali l’art. 360 c.p.c. consente la sua proposizione poiché il travisamento di fatto, quando consegua (come si assume nel caso in esame) all ’ inesatt a percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4c.p.c. (cfr. Cass.n. 20240 del 2015; Cass. n. 16659 del 2011; Cass. n. 4056del 2009).

6.5. La ricorrente, per il resto, ha lamentato l’erronea valutazione da parte del giudice di merito dell’atto d’acquisto per notaio Pucci dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] senza, tuttavia, provvedere alla riproduzione del relativo testo in ricorso.Ed è, invece, noto che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., il duplice onere, imposto a pena d’inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass.n.26174 del 2014; Cass. n. 19048 del 2016; in precedenza, Cass. n. 2966 del 2011).Il principio di autosufficienza del ricorso Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c.

Italia del 28/10/2021) se, in effetti, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, nondimeno impone che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass.

SU n. 8950 del 2022).Sono, pertanto, inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., le censure che, come quelle in esame, sono dichiaratamente fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti ma non ne riproduca il contenuto nel ricorso (Cass.

SU n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021), a meno che (ma non è questo il caso) si tratti di un documento avente un contenuto prestabilito (Cass. n. 12259 del 2022).

6.6. Quanto al resto, non può che ribadirsi che, a norma dell’art. 177, comma 1°, lett. a), c.c.,l a comunione legale fra i coniugi ha per oggetto tutti gli acquisti, vale a dire tanto gli atti che implicano il trasferimento della proprietà, quanto gli atti che determinano la costituzione di diritti reali sul bene (cfr. Cass. n. 1506 del 2018, in motiv.; Cass. n. 1548 del 2008) e che il bene o il diritto acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a), c.c., oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene o diritto comune ai due coniugi.La corte d’appello, quindi, lì dove ha ritenuto che Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 il Marchini era divenuto comproprietario delle porzioni e delle quote immobiliari che la Scifo aveva acquistato, in regime (come dalla stessa accertato) di comunione legale dei beni con il marito, “in virtù degli atti rogati per notaio Pucci del 1982”,vale a dire, alla luce delle risultanze (“pienamente condivisibili”) della consulenza tecnica d’ufficio, il diritto di proprietà pari al 25% del piano terra (“avendone acquistato la SCIFO nel 1982 il 50% da Allodi”), al 50% del piano 3 (“avendone la SCIFO acquistato il 100% da Allodi nel 1982”) ed al 25% del piano 4 (“avendone Scifo acquistato il 50% da Allodi”), si è attenuta ai principi esposti e si sottrae, quindi,( non essendo emers a dagli atti del giudizio la dichiarazione con la quale uno dei coniugi si fosse opposta al regime della comunione legale, come previsto dalla norma transitoria prevista dall’art. 228 della l. n. 175/1975, a norma della quale, con salvezza, appunto, di tale dichiarazione, da rendersi entro due anni dall’entrata in vigore della l. n. 175 cit., “le famiglie già costituite” a tale data“decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima”), alle censure svolte sul punto dalla ricorrente.

7.1. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver affermato che “ le spese seguono la soccombenza”, ha condannatola Scifo al pagamento delle spese del doppio grado in favore di [OSCURATO:PERSONA], senza fornire alcuna motivazione ed omettendo di considerare il fatto decisivo che la Allodi era stata evocata in giudizio soltanto dal [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 in qualità di litisconsorte necessaria ri spetto alla domanda principale di simulazione proposta da quest’ultimo.

7.2. La corte d’appello, inoltre, ha prosegu ito la ricorrente, ha omesso di valutare che la stessa Allodi, dopo aver chiesto l’estromissione dal giudizio, non aveva mai domandato la liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio ma anzi, dopo essere stata evocata in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], aveva aderito alle conclusioni rassegnate dallaScifo, chiedendo il rigetto dell’appello del Marchini, sicché, sotto tale profilo, la corte d’appello è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c..

7.3. La corte d’appello, peraltro, ha aggiunt o l a ricorrente, ha deci so sulle spese senza considerare che la sentenza non definitiva aveva rigettato la domanda principale di [OSCURATO:PERSONA], e cioè l’ unica domanda che in qualche modo riguardava [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della quale, pertanto, lo stesso doveva essere considerato, a norma dell’art. 91 c.p.c., come l’unica parte soccombente.

7.4. Il motivo è fondato.La chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] è stata, infatti, incontestatamente operata dall’attore con esclusivo riguardo alla domanda (di accertamento della nullità dell’atto per notaio Ramondi del 17/10/1974) che lo stesso aveva proposto in via principale ed (oramai definitiv amente) rigettata, le cui spese, pertanto, non potevano essere poste a carico della convenuta, soccombente rispetto ad altra domanda proposta dall’attore in via subordinata, alla quale la terza chiamata in causa è rimasta del tutto estranea.

8. Il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere, quindi, respinti.

Il terzo motivo dev’essere, invece, accolto.

9. La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, dev’essere, quindi, cassata con rinvio per un nuovo esame alla Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 corte d’appello di Genova che, in differente composizione, provvederà sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14330/2018proposto da: SCIFOROBERTA, rappresentata e difes a da gli Avvocat i A [OSCURATO:PERSONA] e CLAUDIO SADURNYper procura in calce a l ricorso ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente – nonché ALLODIGABRIELLA; -intimata - avverso la SENTENZAn. 523/2018 de l la [OSCURATO:PERSONA],depositata il 2 8 / 3 / 20 1 8 ; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell ’ adunanza in camera di consiglio del 12/12/2022. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma dell a sentenza di primo grado , ha accolto la domanda che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto nei confronti della Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 moglie [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si era precedentemente separato, e lo ha dichiarato “comproprietario dell’immobile in Sarzana al Fgl 21, mappale 487 … oggi sub 4, in misura pari al 50% della porzione sita al piano terzo, ed in misura pari al 25% rispettivamente delle porzioni site al piano terra ed al piano 4, oggi tutte identificate catastalmente al sub 4 … a seguito di accatastamento registrato dall’UTE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in virtù degli atti dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 41050 e 41051 a ministero notaio Pucci”. 2.2. La corte, in particolare, dopo aver ricordato che con sentenza non definitiva del 7/11/2014 aveva confermato la pronuncia impugnata nella parte in cui il tribunale aveva rigettato la domanda del Marchini volta alla declaratoria di nullità del contratto di compravendita del 17/10/1974 perché dissimulante una donazione priva dei requisiti di forma, ha esaminato, tra l’altro, il motivo con cui l ’ appellante aveva dedotto che la sentenza di primo grado avesse erroneamente dichiarato l’inammissibilità della domanda subordinata con la quale lo stesso aveva chiesto di accertare in suo favore la comproprietà dell’immobile oggetto del l ’ a tto per notaio Pucci dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]: e l’ha ritenuto fondato. 2.3. La corte, sul punto, ha ritenuto: - innanzitutto, che “contrariamente a quanto assunto dal giudice di primo grado, la domanda subordinata di riconoscimento della comproprietà degli immobili acquistati da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 1982 in regime di comunione legale è stata articolata fin dall’atto di citazione introduttivo, e riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado” e che, dunque, tale domanda era “ammissibile”; -in secondo luogo, che, “ in virtù degli atti rogati per notaio Pucci del 1982”e degli acquisti così operati dalla Scifo in regime di comunione legale dei beni con il marito [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 Marchini, quest’ultimo risulta, in definitiva, proprietario della quota, pari ad 50%, delle porzioni e dei diritti immobiliari acquistati dalla Scifo:e, precisamente, alla luce delle risultanze (“pienamente condivisibili”) della consulenza tecnica d ’ ufficio (che “ha individuato l’intestazione delle unità immobiliari oggetto dell’originario atto di acquisto del 1974 nelle porzioni del foglio 21 del comune di Sarzana …” nel “mappale 92 (intestato 100% SCIFO Roberta)” e nel “mappale 487 (intestato al 50% tra SCIFO Roberta ed ALLODI Gabriella)”) ed in ragi one d ei successivi interventi edificatori (per effetto dei quali “ il solo mappale 487(intestato Allodi e Scifo al 50%) … venne edificato sì da ottenere un piano cantinato, due piani da destinate a civile abitazione (piano 1 e piano 2) ed un piano sottotetto …”), del diritto di proprietà pari a: - il 25% del piano terra (“ avendone acquistato la SCIFO nel 1982 il 50% da Allodi”); - i l 50% del piano 3 (“ avendone la SCIFO acquistato il 100% da Allodi nel 1982”); -il 25% del piano 4 (“ avendone Scifo acquistato il 50% da Allodi”). 2.4. La corte, quindi, alla luce dei successivi frazionamenti, “recepiti in atti del 1982” (per effetto dei quali il piano terra e il primo piano, di proprietà dell’Allodi al 100%, sono censiti stati come sub 2; il piano 4, di proprietà della Scifo per l’acquisto fattone dalla Allodi per la quota del 50%, è stato censito come sub 7; il piano T e il piano 3, in proprietà della Scifo al 100%, sono stati censiti come sub 5; il piano 2, in proprietà della Scifo al 100%, è stato censito come sub 3; il piano 3, ceduto per il 100% alla Scifo, è stato contrassegnato come sub 4) e dell’accatastamento operato il 26/1/1984 (per effetto del quale i sub 4, 7 e 1 sono catastalmente confluiti nell’unico sub 4, che ricomprende il piano T, il piano 3 e il piano 4), ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] “comproprietario dell’immobile Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 in Sarzana al Fgl 21, mappale 487 … oggi sub 4, in misura pari al 50% della porzione sita al piano terzo, ed in misura pari al 25% rispettivamente delle porzioni site al piano terra ed al piano 4, oggi tutte identificate catastalmente al sub 4 … a seguito di accatastamento registrato dall’UTE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in virtù degli atti dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 41050 e 41051 a ministero notaio Pucci”. 2.5. La corte, infine, dopo aver affermato che le spese di lite dovevanoseguire la soccombenza , ha condannato la Scifo al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato in data 8.11/5/2018, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso nel quale ha tra l’altro dedotto la notifica della sentenza in data 2/5/2018. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 3.4. Le parti hanno depositato memorie. 3.5. La ricorrente, in particolare, ha dedotto che il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza non definitiva è stato rigettato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 33430/2019. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. La Corte, in via preliminare, esclude l’improcedibilità del ricorso a norma dell’art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c. 4.2. Ildifetto della produzione di copia autentica dellapronuncia impugnata unitamente al la relata di notificazione della stessa, prescritta dall’art. 369, comma 2°, n. 2, c.p.c., non comporta, in effetti, l’improcedibilità del ricorso per cassazionenel caso, come quello in esame, in cui risulti che Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 la sua notificazione (in data 8/5/2018) si è perfezionata,dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza (in data 28/3/2018) poiché il collegamento tra la datadi pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso quale emerge dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione,sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione altermine di cui all’art. 325, comma 2°, c.p.c.(Cass. n. 11386 del 2019). 5.1. Con il primo motivo , la ricorrent e , lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163, comma 3°, n. 3 e n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.,e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] fosse comproprietario degli immobili acquistati dalla moglie [OSCURATO:PERSONA] con l’atto a rogito notaio Pucci dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], senza, tuttavia,considerare che la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] in sede di udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio d ’ appello era difforme rispetto a lle conclusioni rese dallo stesso negli atti introduttivi di primo e secondo grado. 5.2. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha osservato la ricorrente, in primo grado e poi in appello, aveva chiesto che fosse accertata la nullità per simulazione dell ’ atto di acquisto operato dalla convenuta per atto del notaio Raimondi del 17/10/1974e che lo stesso fosse dichiarato come l’esclusivo proprietario dei relativi beni, e cioè del terreno mapp. 92 e dei cespiti di cui al mapp. 487, sub 4 e sub 1, e, in via subordinata, di dichiarare che Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 l’attore fossecomproprietario al 50% e comunque per i l 25% di tali immobili. 5.3. L’attore, però, ha proseguito la ricorrente, precisando le conclusioni in sede di sentenza definitiva, ha proposto una domanda nuova e quindi inammissibile, avendo chiesto che fosse dichiarato il suo diritto di com proprietà in ragione del 50% o, in ulteriore subordine , del 25% degli immobili mapp. 92 e dei cespiti di cui al mapp. 487, sub 4 e sub 1, senza , tuttavia, fare più alcun riferimento , come titolo d’acquisto, al rogito Raimondi del 1974 ma all ’ atto di trasferimento, mai dedotto in giudizio, costituito dal rogito per notaio Pucci dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la cui ammissibilità , infatti, era stata già esclusa dal t ribunale sul r il ievo che “ è tardiva la domanda attorea tesa ad ottenere l ’ accertamento della comproprietà sulla base dell’atto pubblico dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]”, trattandosi “di allegazione non contenuta nell’atto di citazione e, per quanto avrebbe potuto valere … neppure nella successiva memoria ex art. 183, 5 c., c.p.c.”. 5.4. La corte d’appello, pertanto , ha concluso l a ricorrente,lì dove ha deciso rispetto a beni non correlati alrogito del notaio Raimondi del 17/10/1974, ha violato la norma prevista dall’art. 112 c.p.c., non avendo deciso nei limiti del petitumfissato dall’attore nell’atto introduttivo, tanto più che la sentenza con la quale il tribunale aveva dichiarato la tardività della nuova domanda proposta dall’attore era stata censurata dall’appellante senza alcuna argomentazionespecifica. 5.5. Il motivo è infondato. 5.6. La corte d’appello, infatti, ha accolto l’appello proposto dall’attore sul rilievo per cui,“contrariamente a quanto assunto dal giudice di primo grado, la domanda” con la quale lo stesso aveva chiesto, invia subordinata, il “riconoscimento della Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 comproprietà degli immobili acquistati da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 1982 in regime di comunione legale”, era stata, in realtà, “articolata fin dall’atto di citazione introduttivo, e riproposta all’udienza di precisazione delle conclusioni di primo grado” e che, dunque, tale domanda era “ammissibile”. 5.7. La statuizione della corte d’appello è corretta. In effetti, come si legge dall’atto di citazione che ha introdotto il giudizio, [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente chiesto, in via subordinata, che il tribunale lo dichiarasse comproprietario dei medesimi immobili già investiti dalla domanda principale(e cioè il terreno e le porzioni di edificioacquistate dalla convenuta con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), nella configurazione materiale e catastale che hanno assunto a seguito della successiva ed incontestata edificazione e degli atti dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quota pari al 50% o in subordine ad un quarto (p. 4) , sull’espresso rilievo che l’acquisto operato da quest’ultima con l’atto n. 41050 rep. per notaio Pucci dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ricadeva nella comunione legale trattandosi di atto compiuto dopo il matrimonio, contratto in data 25/7/1970(p. 2-3). 5.8. Quanto al resto, non può che ribadirsi che, ove il ricorrente censuri , come nel caso in esame, la statuizione d’inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo d’appello, ha l’onere (rimasto, nella specie, inadempiuto) di precisare, nelricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello (Cass. n. 24048 del 2021). 6.1. Con il secondo motivo, la ricorrent e , lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 179 c.c., 228,comma Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 2°, della l. n. 151/1975, 922 c.c., 42,comma 2°,Cost., 1117 n.1 c.c.e 101 c.p.c ., in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato la comproprietà, nella misura del 50%, del mapp. 487 sub 4, senza, tuttavia, considerare che, come emerge dagli atti d’acquisto e dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, la Scifo e ra già proprietaria esclusiva del 50% di tale porzione dell’immobile per effetto dell ’ atto per notaio Ra imondi del 17/10/1974 e che il residuo 50% è stato dallastessa acquistato in forza dell’atto per notaio Pucci del 1982; - la corte d ’ appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la comproprietà, nella misura del 25%,della porzione sita al pian o terra e a l piano 4, senza, tuttavia, considerare che il 50% del piano terra era di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’atto Raimondi del 1974, mentre il piano 4, come è agevole rilevare anche fotograficamente dalla “copertina della CTU”, in realtà non esiste. 6.2. D’altra parte, ha aggiunto la ricorrente, la corte d’appello ha disposto l’assegnazione delle porzioni di proprietà a favore di [OSCURATO:PERSONA] a seguito “dell’identificazione catastale conseguenteall’accatastamento registrato all ’ UTE il 26.10.1984 in virtù degli atti dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 41050 e 41051 [OSCURATO:PERSONA]”, senza considerare che,così facendo, ha attribui to , in violazione delle norme previste dagli artt. 922 c.c. e 42, comma 2°, Cost.,efficacia costitutiva e traslativa non ai titoli di provenienza della proprietà, alle operazioni di accatastamento effettuate sine titulodal geometra Curi nel 1982 e nel 1984, che hanno invece efficacia meramente dichiarativa.Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 6.3. Il motivo è, per molti aspetti, inammissibile e, per il resto,infondato. 6.4. Intanto, come questa Corte ha più volte affermato, il ricorso per cassazione che denuncia (come nel motivo in esame) l’erronea percezione della documentazione in atti da parte del giudice di merito (come gli atti d’acquisto e la relazione del consulente tecnico) noncorrisponde ad alcuno dei motivi per i quali l’art. 360 c.p.c. consente la sua proposizione poiché il travisamento di fatto, quando consegua (come si assume nel caso in esame) all ’ inesatt a percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4c.p.c. (cfr. Cass.n. 20240 del 2015; Cass. n. 16659 del 2011; Cass. n. 4056del 2009). 6.5. La ricorrente, per il resto, ha lamentato l’erronea valutazione da parte del giudice di merito dell’atto d’acquisto per notaio Pucci dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] senza, tuttavia, provvedere alla riproduzione del relativo testo in ricorso.Ed è, invece, noto che il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., il duplice onere, imposto a pena d’inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (Cass.n.26174 del 2014; Cass. n. 19048 del 2016; in precedenza, Cass. n. 2966 del 2011).Il principio di autosufficienza del ricorso Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi (anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28/10/2021) se, in effetti, non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, nondimeno impone che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. SU n. 8950 del 2022).Sono, pertanto, inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., le censure che, come quelle in esame, sono dichiaratamente fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti ma non ne riproduca il contenuto nel ricorso (Cass. SU n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021), a meno che (ma non è questo il caso) si tratti di un documento avente un contenuto prestabilito (Cass. n. 12259 del 2022). 6.6. Quanto al resto, non può che ribadirsi che, a norma dell’art. 177, comma 1°, lett. a), c.c.,l a comunione legale fra i coniugi ha per oggetto tutti gli acquisti, vale a dire tanto gli atti che implicano il trasferimento della proprietà, quanto gli atti che determinano la costituzione di diritti reali sul bene (cfr. Cass. n. 1506 del 2018, in motiv.; Cass. n. 1548 del 2008) e che il bene o il diritto acquistato dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, costituisce, in via automatica, ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a), c.c., oggetto della comunione tra loro e diventa, quindi, in via diretta, bene o diritto comune ai due coniugi.La corte d’appello, quindi, lì dove ha ritenuto che Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 il Marchini era divenuto comproprietario delle porzioni e delle quote immobiliari che la Scifo aveva acquistato, in regime (come dalla stessa accertato) di comunione legale dei beni con il marito, “in virtù degli atti rogati per notaio Pucci del 1982”,vale a dire, alla luce delle risultanze (“pienamente condivisibili”) della consulenza tecnica d’ufficio, il diritto di proprietà pari al 25% del piano terra (“avendone acquistato la SCIFO nel 1982 il 50% da Allodi”), al 50% del piano 3 (“avendone la SCIFO acquistato il 100% da Allodi nel 1982”) ed al 25% del piano 4 (“avendone Scifo acquistato il 50% da Allodi”), si è attenuta ai principi esposti e si sottrae, quindi,( non essendo emers a dagli atti del giudizio la dichiarazione con la quale uno dei coniugi si fosse opposta al regime della comunione legale, come previsto dalla norma transitoria prevista dall’art. 228 della l. n. 175/1975, a norma della quale, con salvezza, appunto, di tale dichiarazione, da rendersi entro due anni dall’entrata in vigore della l. n. 175 cit., “le famiglie già costituite” a tale data“decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima”), alle censure svolte sul punto dalla ricorrente. 7.1. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, dopo aver affermato che “ le spese seguono la soccombenza”, ha condannatola Scifo al pagamento delle spese del doppio grado in favore di [OSCURATO:PERSONA], senza fornire alcuna motivazione ed omettendo di considerare il fatto decisivo che la Allodi era stata evocata in giudizio soltanto dal [OSCURATO:PERSONA]. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 in qualità di litisconsorte necessaria ri spetto alla domanda principale di simulazione proposta da quest’ultimo. 7.2. La corte d’appello, inoltre, ha prosegu ito la ricorrente, ha omesso di valutare che la stessa Allodi, dopo aver chiesto l’estromissione dal giudizio, non aveva mai domandato la liquidazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio ma anzi, dopo essere stata evocata in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], aveva aderito alle conclusioni rassegnate dallaScifo, chiedendo il rigetto dell’appello del Marchini, sicché, sotto tale profilo, la corte d’appello è incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c.. 7.3. La corte d’appello, peraltro, ha aggiunt o l a ricorrente, ha deci so sulle spese senza considerare che la sentenza non definitiva aveva rigettato la domanda principale di [OSCURATO:PERSONA], e cioè l’ unica domanda che in qualche modo riguardava [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della quale, pertanto, lo stesso doveva essere considerato, a norma dell’art. 91 c.p.c., come l’unica parte soccombente. 7.4. Il motivo è fondato.La chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] è stata, infatti, incontestatamente operata dall’attore con esclusivo riguardo alla domanda (di accertamento della nullità dell’atto per notaio Ramondi del 17/10/1974) che lo stesso aveva proposto in via principale ed (oramai definitiv amente) rigettata, le cui spese, pertanto, non potevano essere poste a carico della convenuta, soccombente rispetto ad altra domanda proposta dall’attore in via subordinata, alla quale la terza chiamata in causa è rimasta del tutto estranea. 8. Il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere, quindi, respinti. Il terzo motivo dev’essere, invece, accolto. 9. La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, dev’essere, quindi, cassata con rinvio per un nuovo esame alla Ric. 2018n. 14330Sez. 2, CC del 1 2 dicembre 2022 corte d’appello di Genova che, in differente composizione, provvederà sulle spese del presente giudizio. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 03175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris