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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47339/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo B dell'imputazione e l'inammissibilità in relazione al capo A. uditi i difensori L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi alla comparsa conclusionale che deposita in data odierna unitamente alla nota spese.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alla persona, ai danni del genero [OSCURATO:PERSONA], marito della figlia, [OSCURATO:PERSONA], e specificamente per aver intimato, nel corso di una acceso alterco verificatori nell'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] sita in c.da Milici del territorio di Campobello di Licata, la corresponsione di 1.200.00,00 euro circa, sostenendo la pretesa con palei minacce di morte nonché aggredendo fisicamente Lo leggio e percuotendolo violentemente su una spalla con un bastone da passeggio, fatto commesso il 26 gennaio 2016 (capo A); per il reato di illegale detenzione nella propria abitazione di c.da Milici di due armi, un fucile Beretta cal. 20 ed una carabina Ruger, rinvenute e sequestrate in esito ad una perquisizione disposta dall'Autorità giudiziaria a seguito delle denunce/querele sporte da [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui al capo che precede, fatto accertato il 26 febbraio 2016 (capo B).

2. In ordine al reato di cui al capo A, la Corte di appello ha osservato che l'increscioso episodio ebbe origine nel rifiuto dei congiunti dell'imputato di accedere alla offerta compositiva in precedenza dallo stesso avanzata a fronte di un debito quantificato in somma enormemente superiore.

L'imputato si presentò in azienda dicendo che quel giorno non si sarebbe dovuta svolgere alcuna attività lavorativa, che la stasi lavorativa conseguiva alla sua decisione di indire una riunione con la partecipazione di tutto il personale, e che quel giorno avrebbe comandato lui.

La successiva aggressione fisica ai danni di [OSCURATO:PERSONA] non fu che il naturale completamento di quell'atteggiamento arbitrario, arrogante e impositivo.

3. Quanto poi al reato di cui al capo B, è pur vero che le armi erano legalmente detenute, nel senso che era ben nota la legittima provenienza.

Le armi erano regolarmente annotate nei registri del deposito armi inerente all'attività di rivendita/armeria prima esercitata nei locali di primo piano dell'edificio di via Umberto I in Campobello, costituente la dimora di [OSCURATO:PERSONA].

Questa era stata per anni intestataria di un'armeria, subentrando al padre nella relativa titolarità previo ottenimento di regolare licenza di p.s.

Le armi, per il vero, non sono state rinvenuta nell'abitazione privata dell'imputato ma in un apposito locale (blindato), precostituito per la custodia delle armi, posto nell'azienda agricola in c.da Milici.

Come però ha chiarito [OSCURATO:PERSONA], era stato sempre il padre ad occuparsi di fatto della custodia e della gestione delle armi custodite in quel luogo, mantenendo il possesso delle chiavi del portone di accesso all'edificio, del portone di accesso al vano/deposito e del portone blindato di quest'ultimo.

Del resto, al momento della perquisizione, l'accesso al locale ove vi erano le armi fu reso possibile dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA], che aprì la porta con le chiavi in suo possesso e provvide anche a disinserire l'allarme.

Le armi pertanto furono spostate dall'imputato, dal locale/deposito di Campobello nella disponibilità della figlia in quello di contrada Milici, che così segnò l'inizio di una sua personale ed esclusiva detenzione in contrasto con le risultanze in possesso della Autorità di P.S.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

È stato accertato che il ricorrente non deteneva le armi di cui all'imputazione nella propria abitazione, come invece indicato in imputazione.

Da qui la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

La Corte di appello ha travisato il fatto affermando che l'imputato aveva prelevato i fucili dall'armeria e che le chiavi del vano destinato ad ex armeria fossero possedute soltanto dal ricorrente e non anche dalla figlia e dal genero.

Come si sostiene anche nel secondo motivo di ricorso, le armi erano regolarmente denunciate e legittimamente detenute e lo spostamento da un luogo ad un altro determina al più soltanto una contravvenzione.

Le armi, peraltro, appartenevano alla figlia del ricorrente, e quindi avrebbe dovuto lei ripetere la denuncia di detenzione.

4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte territoriale ha trascurato di considerare che il semplice trasferimento delle due armi comuni dal centro abitato in azienda non costituisce delitto ma al più una contravvenzione, secondo quanto previsto dall'art. 17 T.U.L.P.S.

4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al reato di cui al capo A).

Non sono emersi atti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto.

È illogico affermare, come ha fatto la sentenza impugnata, che il ricorrente, in modo arrogante e arbitrario, determinò un dannoso arresto dell'attività produttiva in pregiudizio di genero e figlia.4.4.

Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione per la mancata applicazione, in riferimento ad entrambi i capi, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. I primi due motivi sono infondati.

La Corte di appello ha dato atto dell'erroneità dell'indicazione in imputazione del luogo di rinvenimento delle armi, che non fu l'abitazione del ricorrente ma nel vano blindato posto nei locali dell'azienda agricola.

Il ricorrente sul punto ha lamentato una asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ma non ha indicato quale sia stata l'incidenza concreta sulla linea difensiva di questo errore e di questa difformità tra quanto descritto in imputazione e quanto accertato.

Per questa parte, il motivo è quindi genericamente articolato, dovendosi in ogni caso tener presente il principio di diritto per il quale "in tema di correlazione tra imputazione conteStata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" - Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051 -.

Nel merito della imputazione, le conclusioni dei giudici di merito sono corrette.

La Corte di appello ha ben motivato, senza alcuna illogicità o incoerenza, ed ha evidenziato che le armi di cui all'imputazione furono rinvenute in un locale che era nella disponibilità del ricorrente, e ne è prova il fatto che l'accesso a quel locale fu reso possibile proprio dallo stesso, che aprì la porta con le chiavi di cui disponeva e disattivò il sistema di allarme.

Ha aggiunto che quelle armi furono rinvenute in un locale ove erano detenute altre armi in sua titolarità, il che dimostra, in uno con il possesso delle chiavi di accesso e la conoscenza del sistema di allarme, che il ricorrente aveva piena disponibilità di quel locale e che quelle armi furono in quel luogo da lui portate e detenute.

Il dato adotto dalla difesa, secondo cui quel vano blindato era nella disponibilità anche della figlia, è contrastato da quanto dalla stessa dichiarato, ossia che era stato il padre ad occuparsi, anche dopo che lei aveva assunto la titolarità della licenza dell'armeria, delle armi, mantenendo il possesso delle chiavi del portone di accesso al vano blindato.

Non si trattò, pertanto, di un mero trasferimento delle armi da un luogo ad un altro, perché le armi ormai erano detenute dalla figlia, in quanto intestataria della licenza.

Quindi, il ricorrente ne assunse il possesso e le portò in altro luogo, così dando inizio ad una nuova detenzione, illegale.

La Corte di appello ha in tal modo reso una motivazione logica, adeguata e compiuta, rispetto alla quale le deduzioni di ricorso non sono capaci di attestarne illogicità, carenze o contraddizioni.

Sulla base di questa ricostruzione del fatto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "ai fini della sussistenza del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, sono irrilevanti il titolo dell'acquisto e le modalità attraverso cui si perviene al possesso dell'arma, poiché è in ogni caso necessario che il detentore, una volta acquisita la disponibilità di questa, ne faccia denuncia alla competente autorità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di condanna per detenzione abusiva di un fucile posto nella rastrelliera dell'immobile ereditato dagli imputati alla morte del genitore, il quale, a sua volta, aveva ricevuto l'arma da altro parente, ancora in vita al momento del controllo, che ne aveva fatto l'originaria denuncia)" - Sez. 1, n. 20896 del 28/04/2015, Rv. 263607 -.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha logicamente motivato in ordine alla sussistenza del delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenze e minacce.

La ricostruzione del fatto ha logicamente condotto alla conclusione che l'imputato intese far valere il suo diritto di credito, vantato nei confronti del genero e della figlia, cercando di arrestare con atteggiamenti minacciosi l'attività produttiva e di imporre la propria volontà nella conduzione dell'azienda; che non si fece scrupolo di aggredire fisicamente il genero, ponendo in essere un comportamento che fu il naturale completamento dell'atteggiamento arbitrario, arrogante e impositivo con il quale si era presentato quella mattina in azienda per regolare i conti con genero e figlia (fl. 8 ss.).

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Va anzitutto precisato, come peraltro si ricava dallo stesso ricorso, che l'imputato ebbe a chiedere in appello il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto soltanto in riguardo al tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenze e minacce.

Ne consegue la improponibilità del motivo in riguardo al delitto di illegale detenzione di armi, perché la questione non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità.

In riferimento al tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenze o minacce la Corte di appello ha ben motivato il diniego della causa di non punibilità, facendo riferimento sia all'intensità del dolo che all'oggettiva gravità della complessiva vicenda.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida nella somma di denaro indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo B dell'imputazione e l'inammissibilità in relazione al capo A. uditi i difensori L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi alla comparsa conclusionale che deposita in data odierna unitamente alla nota spese. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alla persona, ai danni del genero [OSCURATO:PERSONA], marito della figlia, [OSCURATO:PERSONA], e specificamente per aver intimato, nel corso di una acceso alterco verificatori nell'azienda agricola [OSCURATO:PERSONA] sita in c.da Milici del territorio di Campobello di Licata, la corresponsione di 1.200.00,00 euro circa, sostenendo la pretesa con palei minacce di morte nonché aggredendo fisicamente Lo leggio e percuotendolo violentemente su una spalla con un bastone da passeggio, fatto commesso il 26 gennaio 2016 (capo A); per il reato di illegale detenzione nella propria abitazione di c.da Milici di due armi, un fucile Beretta cal. 20 ed una carabina Ruger, rinvenute e sequestrate in esito ad una perquisizione disposta dall'Autorità giudiziaria a seguito delle denunce/querele sporte da [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di cui al capo che precede, fatto accertato il 26 febbraio 2016 (capo B). 2. In ordine al reato di cui al capo A, la Corte di appello ha osservato che l'increscioso episodio ebbe origine nel rifiuto dei congiunti dell'imputato di accedere alla offerta compositiva in precedenza dallo stesso avanzata a fronte di un debito quantificato in somma enormemente superiore. L'imputato si presentò in azienda dicendo che quel giorno non si sarebbe dovuta svolgere alcuna attività lavorativa, che la stasi lavorativa conseguiva alla sua decisione di indire una riunione con la partecipazione di tutto il personale, e che quel giorno avrebbe comandato lui. La successiva aggressione fisica ai danni di [OSCURATO:PERSONA] non fu che il naturale completamento di quell'atteggiamento arbitrario, arrogante e impositivo. 3. Quanto poi al reato di cui al capo B, è pur vero che le armi erano legalmente detenute, nel senso che era ben nota la legittima provenienza. Le armi erano regolarmente annotate nei registri del deposito armi inerente all'attività di rivendita/armeria prima esercitata nei locali di primo piano dell'edificio di via Umberto I in Campobello, costituente la dimora di [OSCURATO:PERSONA]. Questa era stata per anni intestataria di un'armeria, subentrando al padre nella relativa titolarità previo ottenimento di regolare licenza di p.s. Le armi, per il vero, non sono state rinvenuta nell'abitazione privata dell'imputato ma in un apposito locale (blindato), precostituito per la custodia delle armi, posto nell'azienda agricola in c.da Milici. Come però ha chiarito [OSCURATO:PERSONA], era stato sempre il padre ad occuparsi di fatto della custodia e della gestione delle armi custodite in quel luogo, mantenendo il possesso delle chiavi del portone di accesso all'edificio, del portone di accesso al vano/deposito e del portone blindato di quest'ultimo. Del resto, al momento della perquisizione, l'accesso al locale ove vi erano le armi fu reso possibile dalla presenza di [OSCURATO:PERSONA], che aprì la porta con le chiavi in suo possesso e provvide anche a disinserire l'allarme. Le armi pertanto furono spostate dall'imputato, dal locale/deposito di Campobello nella disponibilità della figlia in quello di contrada Milici, che così segnò l'inizio di una sua personale ed esclusiva detenzione in contrasto con le risultanze in possesso della Autorità di P.S. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. È stato accertato che il ricorrente non deteneva le armi di cui all'imputazione nella propria abitazione, come invece indicato in imputazione. Da qui la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La Corte di appello ha travisato il fatto affermando che l'imputato aveva prelevato i fucili dall'armeria e che le chiavi del vano destinato ad ex armeria fossero possedute soltanto dal ricorrente e non anche dalla figlia e dal genero. Come si sostiene anche nel secondo motivo di ricorso, le armi erano regolarmente denunciate e legittimamente detenute e lo spostamento da un luogo ad un altro determina al più soltanto una contravvenzione. Le armi, peraltro, appartenevano alla figlia del ricorrente, e quindi avrebbe dovuto lei ripetere la denuncia di detenzione. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte territoriale ha trascurato di considerare che il semplice trasferimento delle due armi comuni dal centro abitato in azienda non costituisce delitto ma al più una contravvenzione, secondo quanto previsto dall'art. 17 T.U.L.P.S. 4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al reato di cui al capo A). Non sono emersi atti idonei e diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto. È illogico affermare, come ha fatto la sentenza impugnata, che il ricorrente, in modo arrogante e arbitrario, determinò un dannoso arresto dell'attività produttiva in pregiudizio di genero e figlia.4.4. Con il quarto motivo ha dedotto difetto di motivazione per la mancata applicazione, in riferimento ad entrambi i capi, della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. I primi due motivi sono infondati. La Corte di appello ha dato atto dell'erroneità dell'indicazione in imputazione del luogo di rinvenimento delle armi, che non fu l'abitazione del ricorrente ma nel vano blindato posto nei locali dell'azienda agricola. Il ricorrente sul punto ha lamentato una asserita violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ma non ha indicato quale sia stata l'incidenza concreta sulla linea difensiva di questo errore e di questa difformità tra quanto descritto in imputazione e quanto accertato. Per questa parte, il motivo è quindi genericamente articolato, dovendosi in ogni caso tener presente il principio di diritto per il quale "in tema di correlazione tra imputazione conteStata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" - Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051 -. Nel merito della imputazione, le conclusioni dei giudici di merito sono corrette. La Corte di appello ha ben motivato, senza alcuna illogicità o incoerenza, ed ha evidenziato che le armi di cui all'imputazione furono rinvenute in un locale che era nella disponibilità del ricorrente, e ne è prova il fatto che l'accesso a quel locale fu reso possibile proprio dallo stesso, che aprì la porta con le chiavi di cui disponeva e disattivò il sistema di allarme. Ha aggiunto che quelle armi furono rinvenute in un locale ove erano detenute altre armi in sua titolarità, il che dimostra, in uno con il possesso delle chiavi di accesso e la conoscenza del sistema di allarme, che il ricorrente aveva piena disponibilità di quel locale e che quelle armi furono in quel luogo da lui portate e detenute. Il dato adotto dalla difesa, secondo cui quel vano blindato era nella disponibilità anche della figlia, è contrastato da quanto dalla stessa dichiarato, ossia che era stato il padre ad occuparsi, anche dopo che lei aveva assunto la titolarità della licenza dell'armeria, delle armi, mantenendo il possesso delle chiavi del portone di accesso al vano blindato. Non si trattò, pertanto, di un mero trasferimento delle armi da un luogo ad un altro, perché le armi ormai erano detenute dalla figlia, in quanto intestataria della licenza. Quindi, il ricorrente ne assunse il possesso e le portò in altro luogo, così dando inizio ad una nuova detenzione, illegale. La Corte di appello ha in tal modo reso una motivazione logica, adeguata e compiuta, rispetto alla quale le deduzioni di ricorso non sono capaci di attestarne illogicità, carenze o contraddizioni. Sulla base di questa ricostruzione del fatto la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per il quale "ai fini della sussistenza del delitto di detenzione abusiva di arma comune da sparo, sono irrilevanti il titolo dell'acquisto e le modalità attraverso cui si perviene al possesso dell'arma, poiché è in ogni caso necessario che il detentore, una volta acquisita la disponibilità di questa, ne faccia denuncia alla competente autorità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza di condanna per detenzione abusiva di un fucile posto nella rastrelliera dell'immobile ereditato dagli imputati alla morte del genitore, il quale, a sua volta, aveva ricevuto l'arma da altro parente, ancora in vita al momento del controllo, che ne aveva fatto l'originaria denuncia)" - Sez. 1, n. 20896 del 28/04/2015, Rv. 263607 -. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha logicamente motivato in ordine alla sussistenza del delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenze e minacce. La ricostruzione del fatto ha logicamente condotto alla conclusione che l'imputato intese far valere il suo diritto di credito, vantato nei confronti del genero e della figlia, cercando di arrestare con atteggiamenti minacciosi l'attività produttiva e di imporre la propria volontà nella conduzione dell'azienda; che non si fece scrupolo di aggredire fisicamente il genero, ponendo in essere un comportamento che fu il naturale completamento dell'atteggiamento arbitrario, arrogante e impositivo con il quale si era presentato quella mattina in azienda per regolare i conti con genero e figlia (fl. 8 ss.). 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Va anzitutto precisato, come peraltro si ricava dallo stesso ricorso, che l'imputato ebbe a chiedere in appello il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto soltanto in riguardo al tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenze e minacce. Ne consegue la improponibilità del motivo in riguardo al delitto di illegale detenzione di armi, perché la questione non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità. In riferimento al tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenze o minacce la Corte di appello ha ben motivato il diniego della causa di non punibilità, facendo riferimento sia all'intensità del dolo che all'oggettiva gravità della complessiva vicenda. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida nella somma di denaro indicata in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal
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