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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06709/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, non è deducibile in questa sede a fronte della congrua motivazione resa; rilevato che, indipendentemente dall'erronea indicazione dell'aumento minimo applicabile per la continuazione, la Corte di appello ha ritenuto giustificate, alla luce delle modalità e del contesto in cui si è svolta l'azione, e proporzionate alla gravità dei fatti le scelte sanzionatorie del primo giudice, sia in relazione alla pena base, determinata nel minimo, sia agli aumenti per la continuazione interna ed esterna, avuto riguardo alla reazione violenta nei confronti di più operanti, dimostrativa di rilevante aggressività; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si contesta la correttezza della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, non è deducibile in questa sede a fronte della congrua motivazione resa; rilevato che, indipendentemente dall'erronea indicazione dell'aumento minimo applicabile per la continuazione, la Corte di appello ha ritenuto giustificate, alla luce delle modalità e del contesto in cui si è svolta l'azione, e proporzionate alla gravità dei fatti le scelte sanzionatorie del primo giudice, sia in relazione alla pena base, determinata nel minimo, sia agli aumenti per la continuazione interna ed esterna, avuto riguardo alla reazione violenta nei confronti di più operanti, dimostrativa di rilevante aggressività; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06709/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris