CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31123/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva con la quale il ricorrente ha ulteriormente illustrato il motivo di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato ed &specifico, avendo la Corte territoriale escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis, cod. pen. con motivazione non manifestamente illogica né arbitraria (cfr. pagina 4 della sentenza e, con riferimento alle modalità della condotta, avuto riguardo alla impossibilità di determinare la dúrata e le ragioni. dell'allontanamento, pagina 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d