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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08162/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 31 gennaio 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione; secondo il capo di imputazione, Spadini, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), dopo aver promesso al cittadino extracomunitario [OSCURATO:PERSONA] di fargli ottenere il permesso di soggiorno mediante presentazione dell'istanza di emersione di lavoro irregolare, aveva minacciato lo stesso di farlo arrestare ed espellere se non avesse saldato il compenso per la relativa pratica; eccepisce: 1.1 la violazione degli artt. 120, cod.pen., 443 bis comma 4, 178 comma 1 lett. c), 191, 336, 500, 513, 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., 107 ter disp.att. cod.proc.pen., non essendo la persona offesa in condizione di poter conoscere il contenuto della denuncia, presentata dinnanzi alla P.G. con interprete di lingua diversa dalla propria e sottoscritta, con tutta evidenza, senza conoscerne il contenuto, non utilizzabile tout court per le contestazioni più volte opposte a fronte di una versione totalmente diversa su punti rilevanti ed essenziali della vicenda narrata; 1.2 la violazione del combinato disposto degli artt. 191, 192 comma 2, 500 commi 1 e 4, 526 comma 1 lett. c), 546 comma 1 lett. e), 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. per avere la Corte di appello utilizzato nella motivazione elementi inficiati da inutilizzabilità relativi a fatti non dichiarati ma oggetto di contestazioni alla persona offesa, molte volte neanche confermate (e dunque inesistenti quali acquisizioni dibattimentali ex art. 526 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.), transitate direttamente nel corpus motivazionale in violazione del dettato di cui al comma 4 dell'art. 500 cod.proc.pen., omettendo di motivare sulla attendibilità della persona offesa; 1.3 violazione del combinato disposto degli artt.192 comnna2, 526 comma 1 lett. e), 606 comma 1 lett.b e/o c cod.proc.pen., 110, 629 cod.pen., per essere stato ritenuto configurato il reato di estorsione in carenza assoluta di riscontri su violenza o minaccia, con travisamento della prova mediante utilizzo in motivazione di argomenti di prova inesistenti; 1.4 violazione del combinato disposto degli artt. 603 comma 3, 606 comma 1 lett. d) cod.proc.pen., 110 e 629 cod.pen. in conseguenza della mancata assunzione di prova decisiva sulle circostanze già dedotte ai motivi 1,2,3, relativa ai tabulati telefonici con annotazione del chiamante e del chiamato ed il tracciamento celle dell'utenza telefonica 389 4987752 in uso alla ricorrente, quali dati incidenti sull'elemento storico della presenza dell'imputata in data 29 giugno 2010 in una piazza di [OSCURATO:PERSONA], dove avrebbe profferito le minacce di cui al capo di imputazione, avendo tale circostanza l'attitudine a fornire prova d'alibi e a negare un elemento costitutivo del reato in contestazione; 1.5 violazione del combinato disposto degli artt. 191, 192 comma 2, 500 commi 1 e 4, 526 comma 1 lett. c), 546 comma 1 lett. e), 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. e 629 cod.pen., per omessa considerazione nella motivazione degli elementi storico-giudiziari accertati nelle sentenze n.396/21 del G.U.P. del Tribunale di Macerata e n. 1611/2015 del Tribunale di Macerata, gravemente incidenti sulla valutazione del teste [OSCURATO:PERSONA], unico a sostenere di aver consegnato denaro nelle mani della ricorrente ed a fornire quindi un elemento individualizzante in relazione all'ingiusto danno, elemento costitutivo del reato di estorsione contestato; 1.6 violazione del combinato disposto degli artt. 12, comma 1 lett. c), 64 comma 3 lett. c), 197 bis, 210, 606 comma 1 lett. c), cod.proc.pen., in relazione alla testimonianza resa in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] che all'epoca, quale imputato in reato connesso relativamente alla ricorrente e imputato in un procedimento in cui [OSCURATO:PERSONA] era persona offesa, doveva essere sentito in relazione alla prima sentenza ai sensi dell'art. 197 bis cod.proc.pen. e in relazione alla seconda sentenza con gli avvertimenti di cui all'art. 64 cod.proc.pen. e nelle forme e con le garanzie dell'art. 210 cod.proc.pen., comunque come teste assistito; 1.7 violazione del combinato disposto degli artt. 192 comma 2, 526 comma 1 lett. e), 606 comma i lett. e) o b) cod.proc.pen., 40,42, 110 629 cod.pen. per travisamento della prova in merito alla provvista indiziaria degli elementi individualizzanti a carico della ricorrente, sia riguardo alla identificazione certa della stessa quale autrice delle condotte estorsive sia come possibile loro attribuibilità "al di là di ogni ragionevole dubbio": 1.8 violazione del combinato disposto degli artt. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., 640 cod.pen. per erronea applicazione della legge penale consistita nell'aver qualificato la condotta di cui al capo f) come estorsione e non come truffa, per il denaro richiesto mediante induzione in errore sulle procedure per ottenere il permesso di soggiorno, pur in carenza dell'elemento costitutivo della minaccia; 1.9 violazione del combinato disposto degli artt. 192 comma 2, 546 comma 1 lett. e), 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in quanto sul quinto motivo dell'appello, relativo alla erronea qualificazione della condotta di cui al capo f) la Corte di appello aveva omesso ogni motivazione. 1.10 II difensore presentava poi motivi aggiunti con i quali osservava che: in relazione al primo motivo di ricorso, quando la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva reso la sua denuncia, era stato assistito da un certo [OSCURATO:PERSONA] che, nonostante fosse interprete e traduttore, non aveva messo per iscritto in separato verbale per conferma quanto verbalizzato in una lingua intelleggibile da [OSCURATO:PERSONA], come prescritto dall'art. 143 bis comma 1 cpv. cod. proc.pen., per cui la persona offesa non aveva idea di quale fosse il contenuto dell'atto da sottoscrivere, come emerso nell'udienza del 16 giugno 2014; ciò spiegava anche la lunga serie di contestazioni del Pubblico Ministero siji. fatti che il teste negava recisamente essere avvenuti; in motivazione erano infatti riportate affermazioni che il teste non aveva mai fatto, in particolare sul nome della persona che accompagnava [OSCURATO:PERSONA] e che al momento dell'arresto era stata la donna a chiedere altri duemila euro tramite [OSCURATO:PERSONA]. in relazione al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello aveva introdotto direttamente in motivazione brani della denuncia senza porsi alcuna questione di attendibilità e senza alcun riscontro con le affermazioni fatte dalla persona offesa in udienza, in cui non vi era stato alcun riferimento a minacce. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento ai primi motivi di ricorso, ai motivi aggiunti e a quello di cui al punto 1.6, si deve rilevare come le censure siano inammissibili per non essere state proposte in appello (relativamente al motivo di cui al punto 1.6 era stata eccepita soltanto l'inattendibilità del teste Sahota): secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v.

Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, 4 S' non mass.); conseguentemente, risultano manifestamente infondate anche le censure relativamente alla illegittimità delle contestazioni effettuate. 1.2 Quanto ai rimanenti motivi relativi alle dichiarazioni dei testimoni, gli stessi operano una non consentita valutazione frazionata della prova, estrapolando alcune frasi dal contesto, e proponendo quindi una valutazione delle prove diversa da quella operata dalla Corte di appello, che ha evidenziato che: in sede di perquisizione venivano trovati numerosi documenti in possesso della Spadini relativi alle pratiche di regolarizzazione di cittadini pachistani; la Spadini era insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA] quando questi aveva ricevuto la somma di C 1.800,00 euro dalla persona offesa Singh; era stata la Spadini, poco prima dell'arresto, a chiedergli una ulteriore somma, dicendogli che altrimenti lo avrebbero arrestato ed espulso; quando trattava con [OSCURATO:PERSONA] per le pratiche vi regolarizzazione, la Spadini era presente (su quest'ultimo punto si veda la testimonianza di Singh a pag.10 e 11 del verbale del 19/10/2015 prodotto dalla difesa); il teste Sahota (sulla cui attendibilità la Corte di appello ha esposto congrua motivazione) ha riferito che aveva consegnato somme di denaro alla Spadini, così come il teste Vijay, per la regolarizzazione; uno degli assegni che secondo i testimoni venivano consegnati in bianco a tale scopo, è stato incassato dal titolare di una carrozzeria, che aveva eseguito lavori su una autovettura della Spadini (vedi teste Greco, pag.5 verbale udienza 16 marzo 2015); tutti elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa Singh, su cui il ricorso propone, come detto, motivi di merito non consentiti. 1.3 Relativamente alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si deve ricordare che "nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata." (sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01); nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che l'istruttoria dibattimentale fosse completa (si veda la motivazione contenuta nel punto in cui si tratta l'appello della Spadini).1.4 Quanto, infine, alla erronea qualificazione giuridica del fatto, la censura proposta in appello si basava sulla assenza di minaccia, che invece i giudici di merito hanno ritenuto sussistente in base a quanto riferito dalla persona offesa ne! Singh : caso n esame deve essere ricordato che con riguardo alla decisione ci si i trova dinanzi ad una c.d.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla sussistenza dell'elemento della minaccia, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 31 gennaio 2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione; secondo il capo di imputazione, Spadini, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente), dopo aver promesso al cittadino extracomunitario [OSCURATO:PERSONA] di fargli ottenere il permesso di soggiorno mediante presentazione dell'istanza di emersione di lavoro irregolare, aveva minacciato lo stesso di farlo arrestare ed espellere se non avesse saldato il compenso per la relativa pratica; eccepisce: 1.1 la violazione degli artt. 120, cod.pen., 443 bis comma 4, 178 comma 1 lett. c), 191, 336, 500, 513, 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., 107 ter disp.att. cod.proc.pen., non essendo la persona offesa in condizione di poter conoscere il contenuto della denuncia, presentata dinnanzi alla P.G. con interprete di lingua diversa dalla propria e sottoscritta, con tutta evidenza, senza conoscerne il contenuto, non utilizzabile tout court per le contestazioni più volte opposte a fronte di una versione totalmente diversa su punti rilevanti ed essenziali della vicenda narrata; 1.2 la violazione del combinato disposto degli artt. 191, 192 comma 2, 500 commi 1 e 4, 526 comma 1 lett. c), 546 comma 1 lett. e), 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. per avere la Corte di appello utilizzato nella motivazione elementi inficiati da inutilizzabilità relativi a fatti non dichiarati ma oggetto di contestazioni alla persona offesa, molte volte neanche confermate (e dunque inesistenti quali acquisizioni dibattimentali ex art. 526 comma 1 lett. c) cod.proc.pen.), transitate direttamente nel corpus motivazionale in violazione del dettato di cui al comma 4 dell'art. 500 cod.proc.pen., omettendo di motivare sulla attendibilità della persona offesa; 1.3 violazione del combinato disposto degli artt.192 comnna2, 526 comma 1 lett. e), 606 comma 1 lett.b e/o c cod.proc.pen., 110, 629 cod.pen., per essere stato ritenuto configurato il reato di estorsione in carenza assoluta di riscontri su violenza o minaccia, con travisamento della prova mediante utilizzo in motivazione di argomenti di prova inesistenti; 1.4 violazione del combinato disposto degli artt. 603 comma 3, 606 comma 1 lett. d) cod.proc.pen., 110 e 629 cod.pen. in conseguenza della mancata assunzione di prova decisiva sulle circostanze già dedotte ai motivi 1,2,3, relativa ai tabulati telefonici con annotazione del chiamante e del chiamato ed il tracciamento celle dell'utenza telefonica 389 4987752 in uso alla ricorrente, quali dati incidenti sull'elemento storico della presenza dell'imputata in data 29 giugno 2010 in una piazza di [OSCURATO:PERSONA], dove avrebbe profferito le minacce di cui al capo di imputazione, avendo tale circostanza l'attitudine a fornire prova d'alibi e a negare un elemento costitutivo del reato in contestazione; 1.5 violazione del combinato disposto degli artt. 191, 192 comma 2, 500 commi 1 e 4, 526 comma 1 lett. c), 546 comma 1 lett. e), 606 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. e 629 cod.pen., per omessa considerazione nella motivazione degli elementi storico-giudiziari accertati nelle sentenze n.396/21 del G.U.P. del Tribunale di Macerata e n. 1611/2015 del Tribunale di Macerata, gravemente incidenti sulla valutazione del teste [OSCURATO:PERSONA], unico a sostenere di aver consegnato denaro nelle mani della ricorrente ed a fornire quindi un elemento individualizzante in relazione all'ingiusto danno, elemento costitutivo del reato di estorsione contestato; 1.6 violazione del combinato disposto degli artt. 12, comma 1 lett. c), 64 comma 3 lett. c), 197 bis, 210, 606 comma 1 lett. c), cod.proc.pen., in relazione alla testimonianza resa in dibattimento da [OSCURATO:PERSONA] che all'epoca, quale imputato in reato connesso relativamente alla ricorrente e imputato in un procedimento in cui [OSCURATO:PERSONA] era persona offesa, doveva essere sentito in relazione alla prima sentenza ai sensi dell'art. 197 bis cod.proc.pen. e in relazione alla seconda sentenza con gli avvertimenti di cui all'art. 64 cod.proc.pen. e nelle forme e con le garanzie dell'art. 210 cod.proc.pen., comunque come teste assistito; 1.7 violazione del combinato disposto degli artt. 192 comma 2, 526 comma 1 lett. e), 606 comma i lett. e) o b) cod.proc.pen., 40,42, 110 629 cod.pen. per travisamento della prova in merito alla provvista indiziaria degli elementi individualizzanti a carico della ricorrente, sia riguardo alla identificazione certa della stessa quale autrice delle condotte estorsive sia come possibile loro attribuibilità "al di là di ogni ragionevole dubbio": 1.8 violazione del combinato disposto degli artt. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., 640 cod.pen. per erronea applicazione della legge penale consistita nell'aver qualificato la condotta di cui al capo f) come estorsione e non come truffa, per il denaro richiesto mediante induzione in errore sulle procedure per ottenere il permesso di soggiorno, pur in carenza dell'elemento costitutivo della minaccia; 1.9 violazione del combinato disposto degli artt. 192 comma 2, 546 comma 1 lett. e), 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in quanto sul quinto motivo dell'appello, relativo alla erronea qualificazione della condotta di cui al capo f) la Corte di appello aveva omesso ogni motivazione. 1.10 II difensore presentava poi motivi aggiunti con i quali osservava che: in relazione al primo motivo di ricorso, quando la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva reso la sua denuncia, era stato assistito da un certo [OSCURATO:PERSONA] che, nonostante fosse interprete e traduttore, non aveva messo per iscritto in separato verbale per conferma quanto verbalizzato in una lingua intelleggibile da [OSCURATO:PERSONA], come prescritto dall'art. 143 bis comma 1 cpv. cod. proc.pen., per cui la persona offesa non aveva idea di quale fosse il contenuto dell'atto da sottoscrivere, come emerso nell'udienza del 16 giugno 2014; ciò spiegava anche la lunga serie di contestazioni del Pubblico Ministero siji. fatti che il teste negava recisamente essere avvenuti; in motivazione erano infatti riportate affermazioni che il teste non aveva mai fatto, in particolare sul nome della persona che accompagnava [OSCURATO:PERSONA] e che al momento dell'arresto era stata la donna a chiedere altri duemila euro tramite [OSCURATO:PERSONA]. in relazione al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello aveva introdotto direttamente in motivazione brani della denuncia senza porsi alcuna questione di attendibilità e senza alcun riscontro con le affermazioni fatte dalla persona offesa in udienza, in cui non vi era stato alcun riferimento a minacce. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento ai primi motivi di ricorso, ai motivi aggiunti e a quello di cui al punto 1.6, si deve rilevare come le censure siano inammissibili per non essere state proposte in appello (relativamente al motivo di cui al punto 1.6 era stata eccepita soltanto l'inattendibilità del teste Sahota): secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, 4 S' non mass.); conseguentemente, risultano manifestamente infondate anche le censure relativamente alla illegittimità delle contestazioni effettuate. 1.2 Quanto ai rimanenti motivi relativi alle dichiarazioni dei testimoni, gli stessi operano una non consentita valutazione frazionata della prova, estrapolando alcune frasi dal contesto, e proponendo quindi una valutazione delle prove diversa da quella operata dalla Corte di appello, che ha evidenziato che: in sede di perquisizione venivano trovati numerosi documenti in possesso della Spadini relativi alle pratiche di regolarizzazione di cittadini pachistani; la Spadini era insieme al coimputato [OSCURATO:PERSONA] quando questi aveva ricevuto la somma di C 1.800,00 euro dalla persona offesa Singh; era stata la Spadini, poco prima dell'arresto, a chiedergli una ulteriore somma, dicendogli che altrimenti lo avrebbero arrestato ed espulso; quando trattava con [OSCURATO:PERSONA] per le pratiche vi regolarizzazione, la Spadini era presente (su quest'ultimo punto si veda la testimonianza di Singh a pag.10 e 11 del verbale del 19/10/2015 prodotto dalla difesa); il teste Sahota (sulla cui attendibilità la Corte di appello ha esposto congrua motivazione) ha riferito che aveva consegnato somme di denaro alla Spadini, così come il teste Vijay, per la regolarizzazione; uno degli assegni che secondo i testimoni venivano consegnati in bianco a tale scopo, è stato incassato dal titolare di una carrozzeria, che aveva eseguito lavori su una autovettura della Spadini (vedi teste Greco, pag.5 verbale udienza 16 marzo 2015); tutti elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa Singh, su cui il ricorso propone, come detto, motivi di merito non consentiti. 1.3 Relativamente alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, si deve ricordare che "nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata." (sez. 6, Sentenza n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01); nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto che l'istruttoria dibattimentale fosse completa (si veda la motivazione contenuta nel punto in cui si tratta l'appello della Spadini).1.4 Quanto, infine, alla erronea qualificazione giuridica del fatto, la censura proposta in appello si basava sulla assenza di minaccia, che invece i giudici di merito hanno ritenuto sussistente in base a quanto riferito dalla persona offesa ne! Singh : caso n esame deve essere ricordato che con riguardo alla decisione ci si i trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla sussistenza dell'elemento della minaccia, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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