CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 33838/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, il Tribunale di Enna – incomposizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disattesola richiesta presentata da XXXXXXXXXXX, volta all’unificazione sotto il vincolodella continuazione dei reati giudicati mediante sette sentenze, emesse per ireati di cui agli artt. 385, 624-625, 75 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, 56-628,494, 605, 628 cod. pen., 4 legge18 aprile 1975 n. 110.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXX, tramite il difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, a mezzo dei quali deduce vizi ex art.606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio dimotivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per avereil giudice dell’esecuzione erroneamente escluso la sussistenza del vincolo dellacontinuazione tra i reati giudicati mediante le sentenze suddette, emergentedalla spinta a far fronte a esigenze di natura economica e, per altro verso,coincidente con la reazione del soggetto alla privazione della libertà personale.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifestainfondatezza delle doglianze addotte. Nel caso in esame, infatti, le questionidedotte sono state risolte – ad opera del giudice dell’esecuzione - conapprofondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della loro genesi prossima, delleloro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. IlTribunale, inoltre, ha valutato le singole condotte giudicate, sottolineandone ladiversità strutturale e valorizzando l’assenza di legami tra i vari fatti.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce nel complesso unasostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tuttoincompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità. Da ciò,deriva la inammissibilità del proposto ricorso. Del tutto ininfluente, infine, è ilriferimento alla precaria condizione psichica del soggetto, del quale la difesa silimita a sottolineare la capacità volitiva grandemente scemata.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabilein tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. Ricorrendone le condizioni,infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia di protezione deidati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.