CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16305/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n . 598/10/12, depositata il 17 dicembre 2012. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente avviso di accertamento per maggiori imposte (IRPEF, IRAP e IVA). La CTP adìta dalla contribuente avverso l’atto in premessa accoglieva parzialmente il ricorso. L’Agenzia ricorreva in appello, e la SOSPENSIONE contribuente si costituiva proponendo a sua volta ricorso incidentale. La CTR accoglieva l’appello principale. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione affidandosi a cinque motivi. L’Agenzia si è difesa a mezzo di controricorso. 3. In data 3 aprile 2023 la contribuente ha depositato istanza di sospensione ai sensi del d.l. 30 marzo 2023, n. 34. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito dell’istanza di sospensione proposta, ed alla luce della documentazione allegata alla stessa si deve disporre in conformità, intendendosi così il processo sospeso fino al 10 ottobre 2023. P. Q. M. sospende il processo fino al 10 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal d.l. 30 marzo 2023, n. 34, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così de