CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 18822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo, il ricorrente si duole della sussistenza di vizi che inficerebbero la motivazione della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale fondato la affermazione di responsabilità dell'imputato su una ricostruzione arbitraria dei fatti, in assenza di riscontri concreti e di elementi sforniti di rilevante spessore probatorio, con assoluta carenza di motivazione in ordine agli elementi sui quali ha fondato la sua decisione e illogicità della stessa perché intrisa di incongruenze. Si tratta di un motivo di ricorso manifestamente infondato. La Corte d'appello di Salerno non ha motivato circa le ragioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità dell'imputato in quanto la difesa, in sede di appello, ha rinunciato ai motivi relativi alla responsabilità, così esonerando la Corte territoriale dall'onere di esaminarli. È dunque evidente come il ricorso sul punto non si confronti adeguatamente con il provvedimento cui si riferisce la doglianza, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa. La motivazione della sentenza cui si riferisce il ricorso risulta sufficiente e logicamente coerente, avendo la Corte territoriale dato adeguata risposta in ordine alle censure contenute nell'atto d'appello e non rinunciate. La manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso conduce logicamente ad inferire la manifesta infondatezza pure del secondo motivo, riguardante la presunta violazione di legge in relazione all'art. 43 c.p., non avendo la Corte d'appello di Salerno nulla specificato in ordine al dolo o, in generale, all'elemento psicologico del reato. Se infatti l'imputato, in qualità di appellante, ha rinunciato al motivo attinente all'an della responsabilità, ha implicitamente rinunciato pure al motivo attinente all'elemento psicologico del reato, non potendo ragionevolmente sussistere l'una (responsabilità per il reato commesso) senza l'altro (dolo dell'imputato), e viceversa. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 129 c.p.p., non avendo la Corte d'appello valutato la eventualità di pervenire ad una sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché lo stesso non cosl:ituisce reato. Il motivo è manifestamente infondato, alla luce della ricordata rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza delle censure alle quali è stato affidato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il