Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 12834/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1204 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, del 08/05/2024R.G.N. 23959/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23627/2024Numero di raccolta generale 12834/2026Ruggero Canali impugna il decreto di omologa reso in data D8at a pubblicazione 05/05/2026maggio 2024 in n. rg. 23959/2023 dal Tribunale di Roma nellaparte in cui ha compensato per metà le spese di lite.Resiste INPS con controricorso, eccependo la tardività delricorso, poiché il decreto di omologa, oggetto di decreto dicorrezione, è stato notificato il 13 giugno 2024 ed il ricorso percassazione è stato notificato il 6 novembre 2024.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONESi lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma2, n. 4, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4cod. proc. civ. per assoluta carenza di motivazione circa lasussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazioneparziale delle spese di lite”.Deve in via preliminare ed assorbente dichiararsil'inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione dellostesso in relazione al decorso del termine breve, ex art. 325,comma 2, cod.proc.civ.Dal controricorso e dagli atti allegati emerge che il decreto diomologa è stato oggetto di correzione di errore materiale ed indata 13 giugno 2024 è stato notificato ad INPS via Pec; a frontedi ciò, il ricorso in Cassazione è stato notificato il 6 novembre2024.Come affermato da questa Corte sin da SSUU n. 6278/2019, iltermine breve di cui all'indicato art. 325 cod. proc. civ. decorre,anche per il notificante, dalla data in cui la notifica vieneeseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti delNumero registro generale 23627/2024procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza deNl umero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 12834/2026termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suDoat a pubblicazione 05/05/2026perfezionamento e, proprio perché interni al rapportoprocessuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che nesono parti (ex multis, Cass. n. 5134/2021).L'impugnazione è, dunque, tardiva e va dichiaratainammissibile, con conseguente condanna al pagamento dellespese del giudizio di legittimità secondo soccombenza comeliquidate in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, ove il versamento risulti dovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, liquidate in € 500,00 per compensi € 200,00 peresborsi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.Dichiara che sussistono i presupposti processuali per ilpagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1204 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, del 08/05/2024R.G.N. 23959/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23627/2024Numero di raccolta generale 12834/2026Ruggero Canali impugna il decreto di omologa reso in data D8at a pubblicazione 05/05/2026maggio 2024 in n. rg. 23959/2023 dal Tribunale di Roma nellaparte in cui ha compensato per metà le spese di lite.Resiste INPS con controricorso, eccependo la tardività delricorso, poiché il decreto di omologa, oggetto di decreto dicorrezione, è stato notificato il 13 giugno 2024 ed il ricorso percassazione è stato notificato il 6 novembre 2024.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 10 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONESi lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma2, n. 4, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4cod. proc. civ. per assoluta carenza di motivazione circa lasussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazioneparziale delle spese di lite”.Deve in via preliminare ed assorbente dichiararsil'inammissibilità del ricorso, per tardiva proposizione dellostesso in relazione al decorso del termine breve, ex art. 325,comma 2, cod.proc.civ.Dal controricorso e dagli atti allegati emerge che il decreto diomologa è stato oggetto di correzione di errore materiale ed indata 13 giugno 2024 è stato notificato ad INPS via Pec; a frontedi ciò, il ricorso in Cassazione è stato notificato il 6 novembre2024.Come affermato da questa Corte sin da SSUU n. 6278/2019, iltermine breve di cui all'indicato art. 325 cod. proc. civ. decorre,anche per il notificante, dalla data in cui la notifica vieneeseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti delNumero registro generale 23627/2024procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza deNl umero sezionale 1204/2026Numero di raccolta generale 12834/2026termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suDoat a pubblicazione 05/05/2026perfezionamento e, proprio perché interni al rapportoprocessuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che nesono parti (ex multis, Cass. n. 5134/2021).L'impugnazione è, dunque, tardiva e va dichiaratainammissibile, con conseguente condanna al pagamento dellespese del giudizio di legittimità secondo soccombenza comeliquidate in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, ove il versamento risulti dovuto.La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilegittimità, liquidate in € 500,00 per compensi € 200,00 peresborsi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.Dichiara che sussistono i presupposti processuali per ilpagamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito
Decreto Cassazione n. 12834/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris