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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 25742/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento necessario di competenza (iscritto al N.R.G. 222/2024) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; -intimata - avverso la “sentenza”, dichiarativa dell’incompetenza territoriale, del Tribunale di Rimini n. 1160/2023, pubblicata il 2 dicembre 2023, comunicata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 222/24 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Regolamento necessario di competenza – Competenza territoriale vistele conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., come richiamato dall’art. 380- ter c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza, con le conseguenze di legge; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con decreto ingiuntivo n. 2864/2022, notificato il 27 settembre 2022, il Tribunale di Rimini ingiungeva, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. e in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento della somma di euro 8.528,61, oltre interessi di mora e spese di lite, a titolo di corrispettivo dovuto per le forniture eseguite di generi alimentari, come da allegate 20 fatture accompagnatorie riportate nell’estratto autentico del libro giornale.

Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2022, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo, eccependo – in via preliminare – l’incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di Lagonegro, presso cui aveva la propria sede legale, e –nel merito –la mancata dimostrazione dell’avvenuta consegna della merce.

Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava la pretestuosità e infondatezza dell’opposizione e, in ordine all’eccezione di incompetenza, deduceva che la domanda aveva ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, che doveva avvenire presso il domicilio del creditore, sicché correttamente la causa era stata incardinata davanti al Tribunale di Rimini, nel cui circondario era situata la sede legale della Marr.

Dopo la precisazione delle conclusioni, a cura delle parti, sulla questione pregiudiziale di rito (ovvero attinente al processo), con la “sentenza” di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 281- sexiesc.p.c., il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore della competenza esclusiva del Tribunale di Lagonegro.

La pronuncia impugnata rilevata per quanto interessa in questa sede: a) che il forum destinatae solutionis doveva essere identificato nel luogo stabilito per la consegna della cosa venduta; b) che l’obbligazione di specie, relativa al pagamento della merce consegnata, non poteva ritenersi liquida per l’impossibilità di ritenere liquido un credito a seguito di una determinazione meramente unilaterale del suo ammontare al momento della domanda, dovendo all’uopo ritenersi insufficiente l’indicazione di una somma determinata a cura del creditore e dovendo invece realizzarsi il passaggio in giudicato della sentenza di liquidazione della somma dovuta; c) che, pertanto, la competenza doveva essere radicata dinanzi al Tribunale del luogo in cui aveva domicilio il debitore. 2.– [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto, con ricorso notificato il 27 dicembre 2023, regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c., affidato ad un unico motivo, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la “sentenza” del Tribunale di Rimini, depositata il 2 dicembre 2023 e comunicata in pari data.

È rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha concluso per l’accoglimento del regolamento.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1498, terzo comma, c.c. – secondo cui , se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore – e 20 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di prendere in considerazione che il prezzo della merce fornita non doveva essere corrisposto alla consegna, poiché tutte le fatture esibite contenevano la dicitura a mente della quale la rimessa diretta doveva essere effettuata a distanza di 30 giorni dalla fine del mese e,quindi, con un pagamento posticipato.

Per l’effetto, avrebbe dovuto trovare applicazione il foro delle obbligazioni e, in specie, il luogo di esecuzione dell’obbligazione avrebbe dovuto identificarsi con il domicilio del venditore- creditore. 2.–Il motivo è fondato.

Infatti, ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale, quale luogo per l’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l’acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell’ipotesi dell’adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18544 del 30/06/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19894 del 23/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 648 del 16/01/2004).

Sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il foro speciale di cui alla norma indicata e non quello individuato sulla scorta della discriminazione tra obbligazioni portable e querable di cui all’art.1182 c.c., all’esito della previsione del pagamento successivamente alla consegna della merce. 3.– Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale di Rimini ex art. 49 c.p.c., cui va rinviata la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente procedimento.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale di Rimini, cui rimette la causa anche per la regolamentazione delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento necessario di competenza (iscritto al N.R.G. 222/2024) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro –tempore; -intimata - avverso la “sentenza”, dichiarativa dell’incompetenza territoriale, del Tribunale di Rimini n. 1160/2023, pubblicata il 2 dicembre 2023, comunicata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 222/24 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Regolamento necessario di competenza – Competenza territoriale vistele conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., come richiamato dall’art. 380- ter c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza, con le conseguenze di legge; letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con decreto ingiuntivo n. 2864/2022, notificato il 27 settembre 2022, il Tribunale di Rimini ingiungeva, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. e in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., il pagamento della somma di euro 8.528,61, oltre interessi di mora e spese di lite, a titolo di corrispettivo dovuto per le forniture eseguite di generi alimentari, come da allegate 20 fatture accompagnatorie riportate nell’estratto autentico del libro giornale. Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2022, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo, eccependo – in via preliminare – l’incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di Lagonegro, presso cui aveva la propria sede legale, e –nel merito –la mancata dimostrazione dell’avvenuta consegna della merce. Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale contestava la pretestuosità e infondatezza dell’opposizione e, in ordine all’eccezione di incompetenza, deduceva che la domanda aveva ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, che doveva avvenire presso il domicilio del creditore, sicché correttamente la causa era stata incardinata davanti al Tribunale di Rimini, nel cui circondario era situata la sede legale della Marr. Dopo la precisazione delle conclusioni, a cura delle parti, sulla questione pregiudiziale di rito (ovvero attinente al processo), con la “sentenza” di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell’art. 281- sexiesc.p.c., il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore della competenza esclusiva del Tribunale di Lagonegro. La pronuncia impugnata rilevata per quanto interessa in questa sede: a) che il forum destinatae solutionis doveva essere identificato nel luogo stabilito per la consegna della cosa venduta; b) che l’obbligazione di specie, relativa al pagamento della merce consegnata, non poteva ritenersi liquida per l’impossibilità di ritenere liquido un credito a seguito di una determinazione meramente unilaterale del suo ammontare al momento della domanda, dovendo all’uopo ritenersi insufficiente l’indicazione di una somma determinata a cura del creditore e dovendo invece realizzarsi il passaggio in giudicato della sentenza di liquidazione della somma dovuta; c) che, pertanto, la competenza doveva essere radicata dinanzi al Tribunale del luogo in cui aveva domicilio il debitore. 2.– [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto, con ricorso notificato il 27 dicembre 2023, regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c., affidato ad un unico motivo, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso la “sentenza” del Tribunale di Rimini, depositata il 2 dicembre 2023 e comunicata in pari data. È rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha concluso per l’accoglimento del regolamento. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con l’unico motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1498, terzo comma, c.c. – secondo cui , se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore – e 20 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di prendere in considerazione che il prezzo della merce fornita non doveva essere corrisposto alla consegna, poiché tutte le fatture esibite contenevano la dicitura a mente della quale la rimessa diretta doveva essere effettuata a distanza di 30 giorni dalla fine del mese e,quindi, con un pagamento posticipato. Per l’effetto, avrebbe dovuto trovare applicazione il foro delle obbligazioni e, in specie, il luogo di esecuzione dell’obbligazione avrebbe dovuto identificarsi con il domicilio del venditore- creditore. 2.–Il motivo è fondato. Infatti, ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale, quale luogo per l’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l’acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell’ipotesi dell’adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18544 del 30/06/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19894 del 23/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 648 del 16/01/2004). Sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il foro speciale di cui alla norma indicata e non quello individuato sulla scorta della discriminazione tra obbligazioni portable e querable di cui all’art.1182 c.c., all’esito della previsione del pagamento successivamente alla consegna della merce. 3.– Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale di Rimini ex art. 49 c.p.c., cui va rinviata la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente procedimento. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale di Rimini, cui rimette la causa anche per la regolamentazione delle spese
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