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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31458/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della partecivile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha concluso chiedendo il rigetto o ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso e il pagamento delle spese del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata deliberata il 16 ottobre 2025 dalla Cortedi appello di Venezia, che ha riformato parzialmente la sentenza emessa dalTribunale di Padova, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per ilreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza del 22 giugno2021.In particolare, la Corte di appello di Venezia ha ridotto il quantum dellapena base in misura pari al minimo edittale e ha conseguentemente rideterminatola pena inflitta.2.

L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha presentatoricorso, strutturato su tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza o contraddittorietà dellamotivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne la qualifica soggettivadi amministratore di fatto dell’imputato.In particolare, il ricorrente sostiene che nel caso in esame la Corte diappello non ha individuato alcun elemento, concreto e sintomatico, dell’effettivoesercizio dei poteri gestori da parte di [OSCURATO:PERSONA] (come ad esempio, rapportiintrattenuti con fornitori, clienti o dipendenti in qualità di amministratore,operazioni bancarie o finanziarie disposte, decisioni strategiche assunte in materiadi gestione del personale o di attività di impresa, forme di partecipazione allaredazione dei bilanci o alla tenuta della contabilità societaria), ma si è limitata arichiamare l’ampiezza formale della delega conferita a [OSCURATO:PERSONA] qualeconsigliere delegato, senza indicare alcuna prova dell’effettivo esercizio dei poteriformale che non dimostra affatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia poi concretamenteesercitato tali poteri.Il ricorrente aggiunge che la Corte di appello ha fatto leva, per rafforzarela sua decisione in ordine all’attribuzione all’imputato della qualifica diamministratore di fatto, anche sulla circostanza che l’iniziativa imprenditorialefosse stata sviluppata sfruttando le conoscenze e i contatti di [OSCURATO:PERSONA] nelsettore dell’abbigliamento.

Trattasi, però, ad avviso della difesa, di una circostanzache non dimostra in alcun modo che lo stesso abbia poi assunto la gestioneamministrativa e finanziaria della società, ma spiega solo le ragioni per cui la sociaZinaida [OSCURATO:PERSONA] abbia coinvolto [OSCURATO:PERSONA] nell’iniziativa imprenditoriale.Il ricorrente continua dicendo che, in ogni caso, la motivazione adottatadalla Corte di appello per giustificare l’attribuzione all’imputato della qualifica diamministratore di fatto è contraddittoria, laddove, da un lato, afferma che lacondotta di [OSCURATO:PERSONA] è stata connotata «almeno in una fase iniziale, dauna certa ingenuità, trattandosi di soggetto comunque non aduso alle dinamicheimprenditoriali e indubbiamente più centrato sui profili afferenti il disegnostilistico» e, dall’altro lato, ritiene che l’imputato era a pieno titolo coinvoltonell’andamento della società ed esercitava di fatto poteri gestori.Il ricorrente conclude nel senso che la Corte di appello non ha valutatoadeguatamente le prove a discarico emerse nel corso dell’istruttoriadibattimentale, che hanno confermato la totale estraneità di [OSCURATO:PERSONA] allagestione amministrativa e finanziaria della società e nello specifico la deposizionedel teste [OSCURATO:PERSONA], consulente fiscale della società, il quale, pur essendo aconoscenza della compagine societaria, non ha mai nominato [OSCURATO:PERSONA] nelcorso della propria deposizione testimoniale, così dimostrando in modo inequivocoche lo stesso non aveva alcun ruolo nella gestione contabile e fiscale della società,settore che costituisce uno degli ambiti gestori più rilevanti di qualsiasi impresa erispetto al quale un amministratore che eserciti effettivamente i propri poteri nonpuò che intrattenere rapporti costanti e diretti con il consulente fiscale.

E non havalutato la deposizione dell’ulteriore teste, [OSCURATO:PERSONA], amministratrice dellaMaglificio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale ha parlato dell’imputato come soggetto addettoalla sola parte stilistica, confermando che non aveva alcun ruolo nei rapporticommerciali e nella gestione economica della società.2.2.

Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza e manifesta illogicitàmotivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne l’elemento oggettivodel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.In particolare, il ricorrente assume che la Corte di appello ha ritenutoprovata la distrazione di somme di danaro dalla cassa sociale per un importo dieuro 139.000,00 sulla base di circostanze di fatto che non sono stateadeguatamente valutate alla luce della specifica posizione dell’imputato e dellespiegazioni fornite in ordine alla destinazione delle somme e senza valorizzare glielementi probatori a discarico emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale.

Siosserva, nello specifico, che la Corte di appello ha ritenuto provata la distrazionedella somma di euro 69.500,00 relativa all’acquisto del marchio “Albarena”, perchénon era stata rinvenuta alcuna documentazione contrattuale al riguardo, perché ilmarchio era scaduto e perché proprio l’imputato aveva spiegato di aver acquistatoil marchio da un altro operatore del settore della moda per una somma di danaroche pagava ratealmente prelevando il danaro dalla cassa contanti, ma non haindicato alcun elemento di prova da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA] avesseeffettivamente ricevuto le somme o fosse consapevole della falsità delleregistrazioni contabili.

In altri termini, ad avviso della difesa, la mancanza delsupporto documentale non dimostra necessariamente che l’imputato avessedistratto tali somme, specie considerando che [OSCURATO:PERSONA] si occupavaesclusivamente della parte stilistica della società, era caratterizzato da «ingenuità»e da scarsa familiarità con le dinamiche imprenditoriali, sicché la mancanza didocumentazione contrattuale potrebbe essere spiegata con disorganizzazione ocon negligenza nella gestione amministrativa, piuttosto che con consapevolevolontà di sottrarre beni al patrimonio sociale.

In più, non era chiaro se RenatoAlbarello avesse reso le dichiarazioni incriminate al curatore, in quale contesto, sefosse assistito da un difensore e se tali dichiarazioni fossero verbalizzate odocumentate.

Si osserva, altresì, che la Corte di appello ha ritenuto provata ladistrazione dell’ulteriore somma di euro 50.000,00 relativa ai pagamenti alMaglificio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., perché la teste [OSCURATO:PERSONA], amministratrice di talesocietà, ha smentito di aver ricevuto pagamenti in contanti e ha affermato, dicontro, di aver ricevuto pagamenti sempre tramite bonifico bancario, ma non haconsiderato che tale circostanza non dimostra che l’imputato fosse a conoscenzadella falsità delle registrazioni contabili o che avesse partecipato alla loropredisposizione e neppure ha considerato che proprio la teste [OSCURATO:PERSONA] haconfermato che [OSCURATO:PERSONA] si occupava esclusivamente della parte stilisticae non aveva alcun ruolo nei rapporti commerciali e nei pagamenti.

E si osserva,inoltre, che la Corte di appello ha ritenuto provato la distrazione delle rimanenzedi magazzino, perché le stesse erano passate da euro 384.840,00 al 31 dicembre2019 a euro 1.200,00 al 31 dicembre 2020 e perché non erano state provate néla dedotta alluvione che avrebbe distrutto il magazzino e né la vendita di partedelle rimanenze, ma non ha indicato alcun elemento di prova da cui desumere chel’imputato avesse avuto conoscenza effettiva della scomparsa delle rimanenze,avesse partecipato al loro occultamento, avesse accesso al magazzino, fosseresponsabile della gestione delle rimanenze o avesse tratto vantaggio personaledalla loro scomparsa.Il ricorrente conclude nel senso che la Corte di appello si è limitata adaffermare che le registrazioni contabili relative ai prelevamenti dalla cassa socialesono risultate fittizie e che le rimanenze di magazzino non sono state rinvenute,senza individuare alcun indice di fraudolenza che dimostrasse la natura distrattivadelle condotte contestate, né ha indicato alcun elemento per cui si potesseaffermare che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto rapporti di interesse rispetto ad altreimprese coinvolte nelle presunte distrazioni, né che avesse tratto vantaggio dalleoperazioni contestate o che queste fossero irriducibilmente estranee a canoni diragionevolezza imprenditoriale.

Del resto, l’imputato non era nelle condizioni difornire spiegazioni in ordine alla destinazione delle somme prelevate dalla cassasociale o alla scomparsa delle rimanenze di magazzino, trattandosi di operazioniche esulavano completamente dalle sue competenze e dal suo ambito di attività.2.3.

Il terzo motivo lamenta mancanza e contraddittorietà dellamotivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne l’elemento soggettivodel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha indicatoalcun elemento concreto dal quale desumere la consapevolezza e volontà diRenato [OSCURATO:PERSONA] di sottrarre beni al patrimonio sociale, limitandosi ad affermarein modo del tutto generico e privo di riscontro probatorio che lo stesso ha agitocon la coscienza e la volontà di ledere la par condicio creditorum, anzi la Corte diappello ha riconosciuto che l’imputato era caratterizzato da «ingenuità», «non eraavvezzo alle dinamiche imprenditoriali» e si occupava esclusivamente della partestilistica della società, caratteristiche incompatibili con la sussistenza del dolorichiesto per la configurazione del reato.Il ricorrente aggiunge che la Corte di appello ha fatto leva, al fine dirafforzare la propria decisione in punto di elemento soggettivo, sulle spiegazionifornite dall’imputato, in parte del tutto inverosimili e in altra parte smentite dalleverifiche del curatore, ma non ha indicato quali specifiche dichiarazioni siano staterese, limitandosi ad un generico richiamo alla relazione del curatore.

In più,l’eventuale inverosimiglianza delle spiegazioni non può supplire alla mancata provadell’elemento soggettivo del reato, perché l’inverosimiglianza delle spiegazionipotrebbe al più dimostrare che l’imputato era a conoscenza di alcune operazionicompiute dalla società, ma tale conoscenza non equivale a consapevolezza dellapericolosità di tali condotte per la garanzia patrimoniale dei creditori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo di ricorso – nella parte in cui lamenta mancanza ocontraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per quantoconcerne la qualifica soggettiva di amministratore di fatto dell’imputato – èinfondato.2.1.

Va ricordato che la prova della posizione di amministratore di fatto sitraduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico delsoggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa,produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con idipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta(ex multis, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01).

Inparticolare, affinché l’estraneo che si inserisce nella gestione dell’impresa siaqualificato come amministratore di fatto, non occorre necessariamente l’eserciziodi tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma occorre sicuramente continuità,nel senso di esercizio da parte dello stesso di un'apprezzabile attività gestoria,svolta in modo non episodico o occasionale, quando i singoli atti compiuti nonsiano da soli sufficientemente significativi; viceversa, ove l’estraneo compia, inassenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, atti di assolutarilevanza per la vita dell’impresa, i quali possono giustificarsi soltanto in virtùdell’effettivo inserimento nella gestione, può essere sufficiente il compimento delsingolo atto come indice sintomatico dell’amministrazione di fatto.

In sostanza, lasignificatività dell’unico atto gestorio comprova la natura del potere di fattocontinuativo.

È stato, in modo condivisibile, affermato che la prova della qualificadi amministratore di fatto può essere tratta anche dal conferimento di una procuragenerale ad negotia, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suooggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomaticadell’esistenza del potere di esercitare attività̀ gestoria in modo non episodico ooccasionale (Sez. 5, n. 2793 del 22/10/2014, Semeraro, Rv. 262630; Sez. 5, n.4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282775 – 01, in cui, però, si precisa che ilsolo fatto che vi sia una procura non esime dall'individuare prove significative econcludenti circa lo svolgimento delle funzioni di amministratore, anche a mezzodell'attivazione dei poteri conferiti con la procura).

Si è, in alcune pronunce dilegittimità, evidenziato che la posizione di amministratore di fatto non è semprericollegabile ad attività tipicamente gestionali − ad esempio, la prova dellaposizione di amministratore di fatto di una società può essere tratta anche dalruolo di ideatore e organizzatore di un sistema fraudolento (Sez. 5,n. 7824 del 30/11/2022, Rv. 284223) −.

Vengono riconosciuti come indicidimostrativi di tale posizione di fatto, tra gli altri, l'intervento nella declinazionedelle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico.

E possonoassumere valenza corroborativa, unitamente agli altri elementi, le stesse condottecriminose poste in essere dal soggetto agente che, per l'incidenza che essepossono avere sull'assetto e sulla stessa vita della società, sono direttaesplicazione di un potere decisionale assoluto, proprio di chi svolge attività qualedominus indiscusso delle stesse sorti della società.

In altri termini,l'apprezzamento in argomento non può ritenersi limitato alla fisionomia delineatadal codice civile ex art. 2639 cod. civ., che declina lo status di amministratore,anche di fatto, nella dimensione fisiologica dell'attività d'impresa, ma va riguardatonel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che possonocontaminare il ruolo svolto e che finiscono con il colorarlo ulteriormente attraversola sua devianza illecita (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282775– 01).

La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto condotta alla streguadi specifici indicatori costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile insede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (ex multis, Sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 — 01).2.2.

Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,la sentenza impugnata ha indicato prove, significative e concludenti, oltre che, perquanto qui rileva, immuni da censure di illogicità, circa l'effettiva riconducibilità alricorrente delle scelte gestionali ed operative relative alla società fallita eprecisamente:- si trattava di una società di piccole dimensioni, in cui di fatto operavanoRenato [OSCURATO:PERSONA], la socia [OSCURATO:PERSONA] e una dipendente;- l’imputato aveva assunto ed esercitato continuativamente la carica diconsigliere delegato dal marzo 2015 e, quindi, da ben sei anni prima delladichiarazione di fallimento, senza alcun limite ai poteri gestori;- [OSCURATO:PERSONA] si occupava certamente della parte stilistica, ma tuttal’iniziativa imprenditoriale era stata sviluppata sfruttando le numerose conoscenzee i contatti dell’imputato nel settore dell’abbigliamento;- [OSCURATO:PERSONA] era risultato sempre presente all’interno della società ea conoscenza delle circostanze oggetto di contestazione, fornendo in ordine allestesse spiegazioni ora inverosimili, ora non riscontrate e ora del tutto smentite.La sentenza impugnata, quindi, appare del tutto immune da censure,avendo esaurientemente motivato, senza illogicità (tanto meno manifeste), inordine agli indici fattuali sintomatici dell'esercizio di poteri di amministrazione daparte dell'imputato.In tale contesto, e alla luce di tutto quanto sopra argomentato anche indiritto, s'appalesano inconferenti i rilievi difensivi volti a circoscrivere il ruolodell’imputato ad aspetti irrilevanti o alla constatazione di un rapporto formale.Parimenti, s’appalesano inconferenti i rilievi difensivi volti a screditarel'accertamento della qualifica di amministratore di fatto facendo leva sulledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], consulente fiscale della società, il quale non avrebbemai nominato l’imputato, e sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], amministratricedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale avrebbe parlato dell’imputato come addettoalla sola parte stilistica, trattandosi, come chiarito già nella sentenza di secondogrado, di dati del tutto neutri e non certo tali da consentire di qualificare l’imputatocome soggetto totalmente estraneo alle dinamiche di gestione della società.

Enessuna contradditorietà è ravvisabile tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] «almeno in una fase iniziale, da una certa ingenuità, trattandosi disoggetto comunque non aduso alle dinamiche imprenditoriale e indubbiamente piùcentrato sui profili afferenti il disegno stilistico» e il coinvolgimento dell’imputatoa pieno titolo nell’andamento della società; e ciò al di là del fatto che le censuredifensive finiscono, per altro verso, con il richiedere una complessiva rivalutazionedei fatti e delle prove, preclusa nella presente sede di legittimità.3.

Il secondo motivo di ricorso – che lamenta mancanza e manifestaillogicità della motivazione della sentenza impugnata, per quanto concernel’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – è inedito,per mancanza del relativo motivo di appello e, comunque, generico, per mancanzadi confronto argomentativo con la sentenza impugnata.3.1.

Nel caso di specie, la Corte territoriale (condividendo il percorsoargomentativo del primo giudice) ha evidenziato come dall'espletata istruttoria siachiaramente emerso, per quanto concerne i prelevamenti dalla cassa della societàper l’importo di euro 69.500,00, che gli stessi erano stati distratti, alla luce delledichiarazioni del curatore che aveva riferito in dibattimento che era stato propriol’imputato a spiegagli di aver acquistato il marchio “Albarena” da un altrooperatore del settore della moda per un importo di circa euro 60.000,00, che eglipagava ratealmente prelevando il danaro dalla cassa della società in contanti,dell’assenza di qualsiasi documentazione che potesse suffragare tale operazione,della circostanza che il marchio era scaduto e dell’assenza di qualsiasi spiegazioneplausibile offerta dall’imputato.Occorre, al riguardo, solo precisare, con riferimento alla doglianza con laquale si contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni del fallito, che la censura èmanifestamente infondata, atteso che le dichiarazioni rese dal fallito al curatorenon sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., inquanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la suaall'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Besana,Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255062) e che deveritenersi costituzionalmente legittima la previsione della testimonianza delcuratore in ordine a quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedurafallimentare, anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attuale formulazione − comechiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen.presuppone pur sempre «che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere latestimonianza de auditu siano state rese (anche spontaneamente) in occasionedel compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) attodel procedimento» (Corte Cost, sentenza n. 237 del 1993) e, secondo la Consulta,«è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore possanoconsiderarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersiche la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis»(Corte Cost. n. 136 del 1995) −.La stessa Corte di appello ha continuato osservando, relativamente aipresunti pagamenti per l’importo di euro 50.000,00 al fornitore [OSCURATO:PERSONA].r.l., che era stata proprio l’amministratrice di tale società a specificare di aversempre ricevuto i pagamenti per le proprie forniture tramite bonifico bancario emai in contanti e che effettivamente tutte le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA].r.l. prevedevano sempre il saldo tramite bonifico bancario.

La Corte di appello,con riguardo alle rimanenze di magazzino, ha chiarito che le spiegazioni offertedall’imputato per giustificare il sostanziale azzeramento delle stesse eranorisultate non provate − sia l’alluvione che la vendita di alcuni capi −; sicché anchetali condotte distrattive risultavano provate.

La Corte di appello ha fattoriferimento anche a un versamento dell’importo di euro 20.000,00, risultante dalconto cassa quale «versamento in Unipol banca», non contestato dal ricorrente,che, a seguito delle verifiche condotte dal curatore, è risultato del tutto inesistente,anche perché il conto era già chiuso all’epoca del versamento.3.2.

Tale impostazione è conforme all'orientamento consolidato di questaCorte secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova delladistrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibiledalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione(Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che haosservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione dellagaranzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato,gravante ex art. 87 legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa ladestinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'oneredella prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancatorinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficientela generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costigestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare).4.

Il terzo motivo di ricorso – che lamenta mancanza e contraddittorietàdella motivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne l’elementosoggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – è, parimenti,generico, per mancanza di confronto argomentativo con la sentenza impugnata.La sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni che militano per lasussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] anche dell'elemento soggettivo, alla lucedelle spiegazioni inverosimili e prive di riscontro fornite dall’imputato, ma anchedelle dichiarazioni rese dal ricorrente al curatore, nel corso delle quali hasostanzialmente ammesso che una parte delle somme di danaro drenate dallacassa della società erano a lui destinate.

La sentenza impugnata ha ancheaggiunto, a conferma della sua decisione circa la sussistenza in capo a RenatoAlbarello della coscienza e volontà di porre in essere atti suscettibili di porre inpericolo la par condicio creditorum, che la sottrazione di merci e i prelevamenti didanaro dalla cassa sociale avevano importi non modesti ed erano stati posti inessere in un momento in cui la società era vicina alla crisi conclamata, peraltrotramite l’apposizione di giustificazioni contabili finalizzate a fornire ragioniinsussistenti rispetto alle diminuzioni del conto cassa.Ebbene, rispetto a tali argomentazioni, i rilievi difensivi sono del tuttoinconferenti.5.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che siliquidano in euro 1.844,00, oltre accessori di legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivieuro 1844,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 09/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della partecivile [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha concluso chiedendo il rigetto o ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso e il pagamento delle spese del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 16 ottobre 2025 dalla Cortedi appello di Venezia, che ha riformato parzialmente la sentenza emessa dalTribunale di Padova, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per ilreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita dal Tribunale di Padova con sentenza del 22 giugno2021.In particolare, la Corte di appello di Venezia ha ridotto il quantum dellapena base in misura pari al minimo edittale e ha conseguentemente rideterminatola pena inflitta.2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha presentatoricorso, strutturato su tre motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancanza o contraddittorietà dellamotivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne la qualifica soggettivadi amministratore di fatto dell’imputato.In particolare, il ricorrente sostiene che nel caso in esame la Corte diappello non ha individuato alcun elemento, concreto e sintomatico, dell’effettivoesercizio dei poteri gestori da parte di [OSCURATO:PERSONA] (come ad esempio, rapportiintrattenuti con fornitori, clienti o dipendenti in qualità di amministratore,operazioni bancarie o finanziarie disposte, decisioni strategiche assunte in materiadi gestione del personale o di attività di impresa, forme di partecipazione allaredazione dei bilanci o alla tenuta della contabilità societaria), ma si è limitata arichiamare l’ampiezza formale della delega conferita a [OSCURATO:PERSONA] qualeconsigliere delegato, senza indicare alcuna prova dell’effettivo esercizio dei poteriformale che non dimostra affatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia poi concretamenteesercitato tali poteri.Il ricorrente aggiunge che la Corte di appello ha fatto leva, per rafforzarela sua decisione in ordine all’attribuzione all’imputato della qualifica diamministratore di fatto, anche sulla circostanza che l’iniziativa imprenditorialefosse stata sviluppata sfruttando le conoscenze e i contatti di [OSCURATO:PERSONA] nelsettore dell’abbigliamento. Trattasi, però, ad avviso della difesa, di una circostanzache non dimostra in alcun modo che lo stesso abbia poi assunto la gestioneamministrativa e finanziaria della società, ma spiega solo le ragioni per cui la sociaZinaida [OSCURATO:PERSONA] abbia coinvolto [OSCURATO:PERSONA] nell’iniziativa imprenditoriale.Il ricorrente continua dicendo che, in ogni caso, la motivazione adottatadalla Corte di appello per giustificare l’attribuzione all’imputato della qualifica diamministratore di fatto è contraddittoria, laddove, da un lato, afferma che lacondotta di [OSCURATO:PERSONA] è stata connotata «almeno in una fase iniziale, dauna certa ingenuità, trattandosi di soggetto comunque non aduso alle dinamicheimprenditoriali e indubbiamente più centrato sui profili afferenti il disegnostilistico» e, dall’altro lato, ritiene che l’imputato era a pieno titolo coinvoltonell’andamento della società ed esercitava di fatto poteri gestori.Il ricorrente conclude nel senso che la Corte di appello non ha valutatoadeguatamente le prove a discarico emerse nel corso dell’istruttoriadibattimentale, che hanno confermato la totale estraneità di [OSCURATO:PERSONA] allagestione amministrativa e finanziaria della società e nello specifico la deposizionedel teste [OSCURATO:PERSONA], consulente fiscale della società, il quale, pur essendo aconoscenza della compagine societaria, non ha mai nominato [OSCURATO:PERSONA] nelcorso della propria deposizione testimoniale, così dimostrando in modo inequivocoche lo stesso non aveva alcun ruolo nella gestione contabile e fiscale della società,settore che costituisce uno degli ambiti gestori più rilevanti di qualsiasi impresa erispetto al quale un amministratore che eserciti effettivamente i propri poteri nonpuò che intrattenere rapporti costanti e diretti con il consulente fiscale. E non havalutato la deposizione dell’ulteriore teste, [OSCURATO:PERSONA], amministratrice dellaMaglificio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale ha parlato dell’imputato come soggetto addettoalla sola parte stilistica, confermando che non aveva alcun ruolo nei rapporticommerciali e nella gestione economica della società.2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia mancanza e manifesta illogicitàmotivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne l’elemento oggettivodel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.In particolare, il ricorrente assume che la Corte di appello ha ritenutoprovata la distrazione di somme di danaro dalla cassa sociale per un importo dieuro 139.000,00 sulla base di circostanze di fatto che non sono stateadeguatamente valutate alla luce della specifica posizione dell’imputato e dellespiegazioni fornite in ordine alla destinazione delle somme e senza valorizzare glielementi probatori a discarico emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Siosserva, nello specifico, che la Corte di appello ha ritenuto provata la distrazionedella somma di euro 69.500,00 relativa all’acquisto del marchio “Albarena”, perchénon era stata rinvenuta alcuna documentazione contrattuale al riguardo, perché ilmarchio era scaduto e perché proprio l’imputato aveva spiegato di aver acquistatoil marchio da un altro operatore del settore della moda per una somma di danaroche pagava ratealmente prelevando il danaro dalla cassa contanti, ma non haindicato alcun elemento di prova da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA] avesseeffettivamente ricevuto le somme o fosse consapevole della falsità delleregistrazioni contabili. In altri termini, ad avviso della difesa, la mancanza delsupporto documentale non dimostra necessariamente che l’imputato avessedistratto tali somme, specie considerando che [OSCURATO:PERSONA] si occupavaesclusivamente della parte stilistica della società, era caratterizzato da «ingenuità»e da scarsa familiarità con le dinamiche imprenditoriali, sicché la mancanza didocumentazione contrattuale potrebbe essere spiegata con disorganizzazione ocon negligenza nella gestione amministrativa, piuttosto che con consapevolevolontà di sottrarre beni al patrimonio sociale. In più, non era chiaro se RenatoAlbarello avesse reso le dichiarazioni incriminate al curatore, in quale contesto, sefosse assistito da un difensore e se tali dichiarazioni fossero verbalizzate odocumentate. Si osserva, altresì, che la Corte di appello ha ritenuto provata ladistrazione dell’ulteriore somma di euro 50.000,00 relativa ai pagamenti alMaglificio [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., perché la teste [OSCURATO:PERSONA], amministratrice di talesocietà, ha smentito di aver ricevuto pagamenti in contanti e ha affermato, dicontro, di aver ricevuto pagamenti sempre tramite bonifico bancario, ma non haconsiderato che tale circostanza non dimostra che l’imputato fosse a conoscenzadella falsità delle registrazioni contabili o che avesse partecipato alla loropredisposizione e neppure ha considerato che proprio la teste [OSCURATO:PERSONA] haconfermato che [OSCURATO:PERSONA] si occupava esclusivamente della parte stilisticae non aveva alcun ruolo nei rapporti commerciali e nei pagamenti. E si osserva,inoltre, che la Corte di appello ha ritenuto provato la distrazione delle rimanenzedi magazzino, perché le stesse erano passate da euro 384.840,00 al 31 dicembre2019 a euro 1.200,00 al 31 dicembre 2020 e perché non erano state provate néla dedotta alluvione che avrebbe distrutto il magazzino e né la vendita di partedelle rimanenze, ma non ha indicato alcun elemento di prova da cui desumere chel’imputato avesse avuto conoscenza effettiva della scomparsa delle rimanenze,avesse partecipato al loro occultamento, avesse accesso al magazzino, fosseresponsabile della gestione delle rimanenze o avesse tratto vantaggio personaledalla loro scomparsa.Il ricorrente conclude nel senso che la Corte di appello si è limitata adaffermare che le registrazioni contabili relative ai prelevamenti dalla cassa socialesono risultate fittizie e che le rimanenze di magazzino non sono state rinvenute,senza individuare alcun indice di fraudolenza che dimostrasse la natura distrattivadelle condotte contestate, né ha indicato alcun elemento per cui si potesseaffermare che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto rapporti di interesse rispetto ad altreimprese coinvolte nelle presunte distrazioni, né che avesse tratto vantaggio dalleoperazioni contestate o che queste fossero irriducibilmente estranee a canoni diragionevolezza imprenditoriale. Del resto, l’imputato non era nelle condizioni difornire spiegazioni in ordine alla destinazione delle somme prelevate dalla cassasociale o alla scomparsa delle rimanenze di magazzino, trattandosi di operazioniche esulavano completamente dalle sue competenze e dal suo ambito di attività.2.3. Il terzo motivo lamenta mancanza e contraddittorietà dellamotivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne l’elemento soggettivodel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.In particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha indicatoalcun elemento concreto dal quale desumere la consapevolezza e volontà diRenato [OSCURATO:PERSONA] di sottrarre beni al patrimonio sociale, limitandosi ad affermarein modo del tutto generico e privo di riscontro probatorio che lo stesso ha agitocon la coscienza e la volontà di ledere la par condicio creditorum, anzi la Corte diappello ha riconosciuto che l’imputato era caratterizzato da «ingenuità», «non eraavvezzo alle dinamiche imprenditoriali» e si occupava esclusivamente della partestilistica della società, caratteristiche incompatibili con la sussistenza del dolorichiesto per la configurazione del reato.Il ricorrente aggiunge che la Corte di appello ha fatto leva, al fine dirafforzare la propria decisione in punto di elemento soggettivo, sulle spiegazionifornite dall’imputato, in parte del tutto inverosimili e in altra parte smentite dalleverifiche del curatore, ma non ha indicato quali specifiche dichiarazioni siano staterese, limitandosi ad un generico richiamo alla relazione del curatore. In più,l’eventuale inverosimiglianza delle spiegazioni non può supplire alla mancata provadell’elemento soggettivo del reato, perché l’inverosimiglianza delle spiegazionipotrebbe al più dimostrare che l’imputato era a conoscenza di alcune operazionicompiute dalla società, ma tale conoscenza non equivale a consapevolezza dellapericolosità di tali condotte per la garanzia patrimoniale dei creditori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo di ricorso – nella parte in cui lamenta mancanza ocontraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per quantoconcerne la qualifica soggettiva di amministratore di fatto dell’imputato – èinfondato.2.1. Va ricordato che la prova della posizione di amministratore di fatto sitraduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico delsoggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa,produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con idipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta(ex multis, Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540-01). Inparticolare, affinché l’estraneo che si inserisce nella gestione dell’impresa siaqualificato come amministratore di fatto, non occorre necessariamente l’eserciziodi tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma occorre sicuramente continuità,nel senso di esercizio da parte dello stesso di un'apprezzabile attività gestoria,svolta in modo non episodico o occasionale, quando i singoli atti compiuti nonsiano da soli sufficientemente significativi; viceversa, ove l’estraneo compia, inassenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, atti di assolutarilevanza per la vita dell’impresa, i quali possono giustificarsi soltanto in virtùdell’effettivo inserimento nella gestione, può essere sufficiente il compimento delsingolo atto come indice sintomatico dell’amministrazione di fatto. In sostanza, lasignificatività dell’unico atto gestorio comprova la natura del potere di fattocontinuativo. È stato, in modo condivisibile, affermato che la prova della qualificadi amministratore di fatto può essere tratta anche dal conferimento di una procuragenerale ad negotia, quando questa, per l'epoca del suo conferimento e per il suooggetto, concernente l'attribuzione di autonomi e ampi poteri, sia sintomaticadell’esistenza del potere di esercitare attività̀ gestoria in modo non episodico ooccasionale (Sez. 5, n. 2793 del 22/10/2014, Semeraro, Rv. 262630; Sez. 5, n.4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282775 – 01, in cui, però, si precisa che ilsolo fatto che vi sia una procura non esime dall'individuare prove significative econcludenti circa lo svolgimento delle funzioni di amministratore, anche a mezzodell'attivazione dei poteri conferiti con la procura). Si è, in alcune pronunce dilegittimità, evidenziato che la posizione di amministratore di fatto non è semprericollegabile ad attività tipicamente gestionali − ad esempio, la prova dellaposizione di amministratore di fatto di una società può essere tratta anche dalruolo di ideatore e organizzatore di un sistema fraudolento (Sez. 5,n. 7824 del 30/11/2022, Rv. 284223) −. Vengono riconosciuti come indicidimostrativi di tale posizione di fatto, tra gli altri, l'intervento nella declinazionedelle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico. E possonoassumere valenza corroborativa, unitamente agli altri elementi, le stesse condottecriminose poste in essere dal soggetto agente che, per l'incidenza che essepossono avere sull'assetto e sulla stessa vita della società, sono direttaesplicazione di un potere decisionale assoluto, proprio di chi svolge attività qualedominus indiscusso delle stesse sorti della società. In altri termini,l'apprezzamento in argomento non può ritenersi limitato alla fisionomia delineatadal codice civile ex art. 2639 cod. civ., che declina lo status di amministratore,anche di fatto, nella dimensione fisiologica dell'attività d'impresa, ma va riguardatonel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che possonocontaminare il ruolo svolto e che finiscono con il colorarlo ulteriormente attraversola sua devianza illecita (Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282775– 01). La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto condotta alla streguadi specifici indicatori costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile insede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (ex multis, Sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 — 01).2.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,la sentenza impugnata ha indicato prove, significative e concludenti, oltre che, perquanto qui rileva, immuni da censure di illogicità, circa l'effettiva riconducibilità alricorrente delle scelte gestionali ed operative relative alla società fallita eprecisamente:- si trattava di una società di piccole dimensioni, in cui di fatto operavanoRenato [OSCURATO:PERSONA], la socia [OSCURATO:PERSONA] e una dipendente;- l’imputato aveva assunto ed esercitato continuativamente la carica diconsigliere delegato dal marzo 2015 e, quindi, da ben sei anni prima delladichiarazione di fallimento, senza alcun limite ai poteri gestori;- [OSCURATO:PERSONA] si occupava certamente della parte stilistica, ma tuttal’iniziativa imprenditoriale era stata sviluppata sfruttando le numerose conoscenzee i contatti dell’imputato nel settore dell’abbigliamento;- [OSCURATO:PERSONA] era risultato sempre presente all’interno della società ea conoscenza delle circostanze oggetto di contestazione, fornendo in ordine allestesse spiegazioni ora inverosimili, ora non riscontrate e ora del tutto smentite.La sentenza impugnata, quindi, appare del tutto immune da censure,avendo esaurientemente motivato, senza illogicità (tanto meno manifeste), inordine agli indici fattuali sintomatici dell'esercizio di poteri di amministrazione daparte dell'imputato.In tale contesto, e alla luce di tutto quanto sopra argomentato anche indiritto, s'appalesano inconferenti i rilievi difensivi volti a circoscrivere il ruolodell’imputato ad aspetti irrilevanti o alla constatazione di un rapporto formale.Parimenti, s’appalesano inconferenti i rilievi difensivi volti a screditarel'accertamento della qualifica di amministratore di fatto facendo leva sulledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], consulente fiscale della società, il quale non avrebbemai nominato l’imputato, e sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], amministratricedella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la quale avrebbe parlato dell’imputato come addettoalla sola parte stilistica, trattandosi, come chiarito già nella sentenza di secondogrado, di dati del tutto neutri e non certo tali da consentire di qualificare l’imputatocome soggetto totalmente estraneo alle dinamiche di gestione della società. Enessuna contradditorietà è ravvisabile tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] «almeno in una fase iniziale, da una certa ingenuità, trattandosi disoggetto comunque non aduso alle dinamiche imprenditoriale e indubbiamente piùcentrato sui profili afferenti il disegno stilistico» e il coinvolgimento dell’imputatoa pieno titolo nell’andamento della società; e ciò al di là del fatto che le censuredifensive finiscono, per altro verso, con il richiedere una complessiva rivalutazionedei fatti e delle prove, preclusa nella presente sede di legittimità.3. Il secondo motivo di ricorso – che lamenta mancanza e manifestaillogicità della motivazione della sentenza impugnata, per quanto concernel’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – è inedito,per mancanza del relativo motivo di appello e, comunque, generico, per mancanzadi confronto argomentativo con la sentenza impugnata.3.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale (condividendo il percorsoargomentativo del primo giudice) ha evidenziato come dall'espletata istruttoria siachiaramente emerso, per quanto concerne i prelevamenti dalla cassa della societàper l’importo di euro 69.500,00, che gli stessi erano stati distratti, alla luce delledichiarazioni del curatore che aveva riferito in dibattimento che era stato propriol’imputato a spiegagli di aver acquistato il marchio “Albarena” da un altrooperatore del settore della moda per un importo di circa euro 60.000,00, che eglipagava ratealmente prelevando il danaro dalla cassa della società in contanti,dell’assenza di qualsiasi documentazione che potesse suffragare tale operazione,della circostanza che il marchio era scaduto e dell’assenza di qualsiasi spiegazioneplausibile offerta dall’imputato.Occorre, al riguardo, solo precisare, con riferimento alla doglianza con laquale si contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni del fallito, che la censura èmanifestamente infondata, atteso che le dichiarazioni rese dal fallito al curatorenon sono soggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., inquanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e la suaall'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013, Besana,Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255062) e che deveritenersi costituzionalmente legittima la previsione della testimonianza delcuratore in ordine a quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedurafallimentare, anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attuale formulazione − comechiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, il divieto di cui all'art. 62 cod. proc. pen.presuppone pur sempre «che le dichiarazioni su cui dovrebbe vertere latestimonianza de auditu siano state rese (anche spontaneamente) in occasionedel compimento di ciò che debba comunque qualificarsi come un (qualsiasi) attodel procedimento» (Corte Cost, sentenza n. 237 del 1993) e, secondo la Consulta,«è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore possanoconsiderarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo certo sostenersiche la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis»(Corte Cost. n. 136 del 1995) −.La stessa Corte di appello ha continuato osservando, relativamente aipresunti pagamenti per l’importo di euro 50.000,00 al fornitore [OSCURATO:PERSONA].r.l., che era stata proprio l’amministratrice di tale società a specificare di aversempre ricevuto i pagamenti per le proprie forniture tramite bonifico bancario emai in contanti e che effettivamente tutte le fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA].r.l. prevedevano sempre il saldo tramite bonifico bancario. La Corte di appello,con riguardo alle rimanenze di magazzino, ha chiarito che le spiegazioni offertedall’imputato per giustificare il sostanziale azzeramento delle stesse eranorisultate non provate − sia l’alluvione che la vendita di alcuni capi −; sicché anchetali condotte distrattive risultavano provate. La Corte di appello ha fattoriferimento anche a un versamento dell’importo di euro 20.000,00, risultante dalconto cassa quale «versamento in Unipol banca», non contestato dal ricorrente,che, a seguito delle verifiche condotte dal curatore, è risultato del tutto inesistente,anche perché il conto era già chiuso all’epoca del versamento.3.2. Tale impostazione è conforme all'orientamento consolidato di questaCorte secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova delladistrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibiledalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della loro destinazione(Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che haosservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione dellagaranzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato,gravante ex art. 87 legge fall. sul fallito interpellato dal curatore circa ladestinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'oneredella prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancatorinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficientela generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costigestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare).4. Il terzo motivo di ricorso – che lamenta mancanza e contraddittorietàdella motivazione della sentenza impugnata, per quanto concerne l’elementosoggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – è, parimenti,generico, per mancanza di confronto argomentativo con la sentenza impugnata.La sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni che militano per lasussistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] anche dell'elemento soggettivo, alla lucedelle spiegazioni inverosimili e prive di riscontro fornite dall’imputato, ma anchedelle dichiarazioni rese dal ricorrente al curatore, nel corso delle quali hasostanzialmente ammesso che una parte delle somme di danaro drenate dallacassa della società erano a lui destinate. La sentenza impugnata ha ancheaggiunto, a conferma della sua decisione circa la sussistenza in capo a RenatoAlbarello della coscienza e volontà di porre in essere atti suscettibili di porre inpericolo la par condicio creditorum, che la sottrazione di merci e i prelevamenti didanaro dalla cassa sociale avevano importi non modesti ed erano stati posti inessere in un momento in cui la società era vicina alla crisi conclamata, peraltrotramite l’apposizione di giustificazioni contabili finalizzate a fornire ragioniinsussistenti rispetto alle diminuzioni del conto cassa.Ebbene, rispetto a tali argomentazioni, i rilievi difensivi sono del tuttoinconferenti.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che siliquidano in euro 1.844,00, oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivieuro 1844,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 09/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]