CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 14 settembre 2020 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con il quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei mesi di reclusione per il reato previsto dall'ad; 642, secondo comma; cod. pen. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base dei seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge (artt. 124 cod. pen. e 148 codice delle assicurazioni) in ordine alla ritenuta tempestività della querela, presentata ben oltre il termine ultimo consentito, avuto riguardo alle previsioni dell'una o dell'altra norma. 2.2. Vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del dolo specifico in capo all'imputato. 2.3. Vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. 3. I difensori della parte civile e del ricorrente hanno depositato memorie con le conclusioni, poi ribadite in udienza nei termini in epigrafe riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. 2. In primo luogo, è privo di fondamento il motivo in rito, inerente alla denunciata improcedibilità dell'azione penale per intempestività della querela, disatteso dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, cosicché deve ritenersi tempestiva la proposizione della querela quando vi sia incertezza sul fatto che la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della persona offesa, sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto per esercitare utilmente il relativo diritto: la decadenza ex art. 124 cod. pen., infatti, deve essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio (Sez. 2, n. 7988 del 01/02/2017, Ippolito, Rv. 269726; Sez. 6, n. 3719 del 24/11/2015, Saba, Rv. 266954; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165; Sez. 5, n. 17104 del 22/12/2014, Slimani, Rv. 263620; Sez. 5, n. 46485 del 20/06/2014, Lezzi, Rv. 261018).Nel contempo, l'onere della prova della intempestività della istanza punitiva è a carico del querelato che la deduce, come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170). Nel caso di specie, il giudice di appello ha osservato che, a fronte di una richiesta risarcitoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in seguito a un incidente stradale effettivamente verificatosi, l'assicurazione aveva offerto un indennizzo più basso, ritenendo che parte del danno rilevato sull'autovettura fosse riconducibile a un precedente sinistro. Solo quando l'assicurato esibì una fattura, rivelatasi falsa, inerente alle presunte riparazioni effettuate in ragione del (secondo) sinistro, la compagnia assicuratrice diede incarico a un investigatore la cui relazione, datata 13 ottobre 2012, segnò il momento in cui l'[OSCURATO:SOCIETA] ebbe piena consapevolezza della frode posta in essere da Montonetti. La querela, quindi, fu presentata tempestivamente il 13 gennaio 2013, entro il termine di tre mesi, previsto dall'art. 124, primo comma, cod. pen., come correttamente osservato nella sentenza impugnata. E' inconferente il richiamo contenuto in ricorso all'art. 148 cod. ass., considerato che - come di recente affermato da questa Corte - lungi dal contrarre il termine per proporre querela, «la disciplina introdotta dal codice delle assicurazioni private richiama, invece, proprio la disposizione generale dell'art. 124 cod. pen. che prevede il termine di tre mesi, ed indica la decorrenza di questo dallo spirare di quello di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti, ricollegando a tal momento una sorta di presunzione di conoscenza dell'illecito», con una specifica procedura prevista dal comma 2-bis dello stesso art. 148, nel caso di specie non attivata (Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, Caci, Rv. 280993; in senso conforme, da ultimo, Sez. 5, n. 41021 del 05/10/2021, Parisi, non mass.). Non è pertinente neppure il richiamo ad un'altra recentissima sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021, Nitri, Rv. 282350), fatto dal difensore del ricorrente nel corso della discussione, la quale ha statuito che il reato di frode assicurativa, compiuta mediante la falsa denuncia di un sinistro o la simulazione di conseguenze più gravi rispetto alla effettiva entità delle lesioni subite, si consuma con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice: è evidente, infatti, che la consumazione del reato, che segna il momento dal quale decorre il termine di prescrizione, ben può precedere - e anche di un lasso di tempo considerevole - quello in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva.3. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento: pacifico essendo che l'autovettura non fu mai riparata e che la fattura presentata all'assicurazione fosse falsa, risulta irrilevante - come osservato nella sentenza impugnata - l'omesso deposito del documento nel giudizio civile. Ogni altra considerazione risulta ultronea, considerato che il delitto previsto dall'art. 642 cod. pen. non solo si consuma - come si è appena ricordato - con la ricezione della richiesta di risarcimento del danno da parte della compagnia, ma è anche un reato «a consumazione anticipata, che «non richiede il conseguimento effettivo dell'indennizzo. L'indennizzo ed il "vantaggio" indicati dalla norma sono elementi che connotano l'elemento soggettivo della fattispecie, che richiede il dolo specifico». Pertanto, «l'indennizzo dell'assicurazione non deve essere effettivamente conseguito dall'agente, essendo sufficiente per l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 642 cod. pen. che questi ponga in essere una delle azioni descritte dalla norma al fine specifico di ottenere un "vantaggio" - non necessariamente coincidente con l'indennizzo - che discenda direttamente dal contratto di assicurazione» (così Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Nucera, Rv. 266235; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 35541 del 14/07/2021, Reale nonché Sez. 2, n. 4783 del 20/01/2021, Velluso, non massimate). 4. Infine, il motivo proposto in appello in ordine all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. era del tutto generico e pertanto inammissibile, ai sensi degli artt. 581, lett. d), e 591, lett. c), cod. proc. pen., con declaratoria consentita in questa sede, ai sensi del comma 2 di questo ultimo articolo; il rilievo è assorbente rispetto alla questione inerente alla motivazione della sentenza di appello, che comunque ha fatto riferimento all'assenza di tenuità dell'offesa, in ragione della somma richiesta. Il Tribunale, infatti, aveva escluso la tenuità dell'offesa arrecata dall'imputato, "tenuto conto della non esiguità del pericolo attuato con la sua condotta, vista la differenza di valore tra l'indennizzo a cui aveva diritto (C 194 a titolo di aggravamento del danno) e l'indennizzo che avrebbe ottenuto in ragione della falsa fattura e vista la gravità della condotta consistita nella esibizione di una falsa fattura per lavori mai eseguiti". A fronte di tale puntuale motivazione, la difesa si era limitata a evocare in modo del tutto generico i "comportamenti dell'imputato antecedentemente e successivamente al fatto", a sostenere che la sua condotta non era stata di particolare allarme sociale e a osservare che l'assicurazione non aveva subito alcun danno: si trattava di deduzioni che non si confrontavano affatto con le argomentazioni del primo giudice e neppure con il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo il quale il giudizio di particolare tenuità del fatto postula- necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 2, n. 9113 del 17/02/2021, Frappampina, Rv. 280663, in motivazione). 5. Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (ad es., n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Così deciso in data