CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 181-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della cessata società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C., domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 311/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipa del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della cessata soc. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. ricorre avverso la sentenza della CTR per la Toscana che ha confermato la pronuncia della CTP di Prato ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema notifica dell'atto impositivo. Il ricorso è affidato a due motivi. Ha spiegato tempestivo controricorso l'Ufficio. CONSIDERATO In via preliminare di rito, occorre dare atto dell'irregolare costituzione del contraddittorio, non risultando correttamente notificato il ricorso alla socia della s.n.c., sig.a [OSCURATO:PERSONA], essendo stato il plico depositato per irreperibilità, senza ulteriori ricerche e senza invio di alcuna comunicazione informativa; che è pertanto necessario disporre la rinnovazione della notifica alla socia sig.a [OSCURATO:PERSONA] PQM La Corte rinvia a nuovo ruolo ed ordina la rinnovazione del ricorso per cassazione nei confronti della litisconsorte socia della soc. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., sig.a [OSCURATO:PERSONA], entro sessanta giorni dalla comunicazione alle parti della presente ordinanza. Così deciso in Roma, i