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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 01488/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed € 300 di multa per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che deduce violazione di legge in riferimento all'omesso riconoscimento dell'esimente della desist:enza volontaria, ex art. 56 co. 3 cod. pen., è stato introdotto per la prima volta in sede di legittimità ed è, pertanto, proposto fuori dei casi previsti dalla legge; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione ed € 300 di multa per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che deduce violazione di legge in riferimento all'omesso riconoscimento dell'esimente della desist:enza volontaria, ex art. 56 co. 3 cod. pen., è stato introdotto per la prima volta in sede di legittimità ed è, pertanto, proposto fuori dei casi previsti dalla legge; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere es
Sentenza Cassazione n. 01488/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris