CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21148/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente incidentale -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente - ricorrente incidentale -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocata [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29591/2022Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 21148/2026Data pubblicazione 22/06/2026- controricorrente al ricorso principale e incidentale -avverso la sentenza n. 351/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,depositata il 10/06/2022 R.G.N. 240/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico presso l’AUSLToscana [OSCURATO:PERSONA], partecipava al concorso per titoli e colloquio indetto daquest’ultima ed espletato da [OSCURATO:PERSONA] (Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale) per ricoprire l’incarico di direzione di strutturacomplessa UOC [OSCURATO:PERSONA] di Presidio – Sede di Grosseto,collocandosi quarto, ossia fuori dalla terna di candidati tra cui il Direttoregenerale può scegliere discrezionalmente il vincitore.Per tale ragione, il [OSCURATO:PERSONA] agiva in giudizio dinanzi al Tribunale divalutazione dei titoli del vincitore, sostenendo che, se i punteggi fosserostati attribuiti correttamente in base alle previsioni del bando, egli avrebberiportato il punteggio più alto, o comunque sarebbe rientrato fra i primitre, ed avrebbe avuto, quindi, la probabilità di essere nominato al postocui aspirava.Chiedeva, pertanto, la condanna dell’AUSL al risarcimento del dannopari alla differenza tra la retribuzione che gli sarebbe spettata se avesseottenuto l’incarico e quella effettivamente percepita oltre che il danno allaprofessionalità ed all’immagine subito.2. Il Tribunale, previa integrazione del contraddittorio nei confronti diESTAR, rigettava integralmente le domande del ricorrente.3. La Corte d’appello di Firenze accoglieva l’impugnazione delSantoriello e riformava la pronuncia di prime cure, condannando l’AUSL alrisarcimento del danno per perdita di chance pari al dieci per cento delladifferenza tra la retribuzione che il ricorrente avrebbe ricevuto comesostituto del direttore medico dell’ospedale di Grosseto e quellaRGN 29591/2022Pag.2Numero registro generale 29591/2022Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 21148/2026Data pubblicazione 22/06/2026effettivamente percepita (e cioè ad euro 6.326,28, cui andavano aggiuntigli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado).[OSCURATO:PERSONA] fiorentino riteneva errato il calcolo del punteggio avvenutoin sede di valutazione dei titoli: in primo luogo, dovevano essere calcolati,quale attività di direzione di struttura semplice, anche gli incarichi diresponsabilità delle Sezioni, ritenute strutture semplice rispetto allaclassificazione prevista dalla normativa statale e dalle disposizionicontrattuali (negli anni dal 2010 al 2017, il ricorrente era passato adirigere la Sezione Igiene ospedaliera P.O. dell’[OSCURATO:PERSONA]Elsa, la SezioneAziendale di Igiene ospedaliero-aziendale, e la Sezione Igiene dellestrutture ospedaliero-aziendali); in secondo luogo, la Commissione avevalibero-professionale.Alla luce di tali rilievi i giudici del gravame concludevano chel’appellante sarebbe rientrato nella terna all’interno della quale il direttoregenerale doveva scegliere il sostituto del direttore medico del presidioospedaliero di Grosseto, ed avrebbe avuto una qualche probabilità diessere nominato.Escludevano, tuttavia, che tale chance fosse pari ad un terzo, comesostenuto dal ricorrente, in quanto ciò avrebbe presupposto che ciascunodei tre aspiranti avesse la stessa probabilità di essere scelto, evenienza,questa, che « però contrasta con quanto affermato dallo stesso appellante- del tutto realisticamente - a pag. 26 e ss. dell’appello, cioè che l’avertotalizzato il punteggio più alto conferiva al candidato la quasi certezzadella nomina (cfr. in particolare a pag. 44)».Limitavano, quindi, al 10% la probabilità di essere scelto e, a fronte diuna chance così modesta di essere nominato, escludevano sia la lesionedella professionalità, sia il danno al curriculum da “spendere” in altreselezioni sia infine il danno “all’immagine” (più propriamente allareputazione professionale).RGN 29591/2022Pag.3Numero registro generale 29591/2022Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 21148/2026Data pubblicazione 22/06/20264. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, articolato in tre motivi, citando in giudizio sia l’AUSL cheESTAR.5. Entrambe i chiamati si sono costituiti; l’AUSL ha depositatocontroricorso con ricorso incidentale.6. Tutte le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia violazione efalsa applicazione dell’art. 8, comma 5, d.P.R. n. 484/97; violazione e falsaapplicazione dell’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 484/97.Assume che la Corte d’appello di Firenze ha errato nell’aver ritenutocorrettamente attestata la casistica presentata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] (dirigenteche, nella valutazione della commissione, si era collocato al primo postodella terna), mancando la certificazione da parte del Direttore sanitariorichiesta dalla normativa vigente e dal bando di selezione.Il motivo è incentrato sulla distinzione, che si ricaverebbe dalla legge,fra certificazione ed attestazione e si sostiene che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],che aveva sottoscritto il documento, poteva spendere il potere diquello di certificazione riservato al Direttore sanitario.Si aggiunge che ha errato la Corte d’appello nel ritenere che la DeMarco svolgesse funzioni vicarie di quest’ultimo che all’epoca era ancora inservizio.2. Il motivo è inammissibile.Esso, da un lato, riguarda una questione nuova alla quale la sentenzaimpugnata non fa cenno e che è prospettata come incidente su unaccertamento di fatto (la distinzione tra attestazione e certificazione),senza, peraltro, che risulti allegata l’avvenuta deduzione innanzi al giudicedi merito ovvero indicato in quale atto del giudizio precedente il ricorrentevi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione dicontrollare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nelRGN 29591/2022Pag.4Numero registro generale 29591/2022Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 21148/2026Data pubblicazione 22/06/2026merito la questione stessa (cfr., Cass., Sez. U, n. 3875/2023; Cass., Sez.U, n. 20867/2020 oltre ai precedenti ivi citati).Dall’altro, il motivo contesta l’accertamento in fatto compiuto dallaCorte territoriale quanto all’esercizio di funzioni vicarie.3. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione efalsa applicazione dell’art. 8, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 484/97.Sostiene che la Corte d’appello di Firenze ha errato nel ritenere, conriguardo al candidato dott. [OSCURATO:PERSONA], valutabile l’incarico di membro delNucleo Programmazione dell’[OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del criterio delle“posizioni funzionali del candidato” di cui all’art. 8, comma 3, lett. b deld.P.R. n. 484/97.Insiste nell’affermare che la Commissione non avrebbe potuto valutarel’incarico suddetto in quanto nella domanda di partecipazione allaprocedura non sarebbe stata specificata la posizione in seno alla strutturadi appartenenza.4. Il motivo è inammissibile.Una volta consolidato il capo della decisione inerente alla casisticaclinica (il che comporta la correttezza del relativo punteggio) divieneinammissibile per carenza di interesse all’impugnazione anche il secondomotivo perché la Corte territoriale, pur ritenendo corretta la valutazioneespressa dalla commissione, ha comunque rilevato che la sottrazione diquel punteggio non avrebbe modificato la posizione del [OSCURATO:PERSONA] ingraduatoria.5. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia error inprocedendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Giudice d’appelloomesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di risarcimento del dannoda minor trattamento pensionistico e da minor trattamento di finerapporto.6. Il motivo è inammissibile.RGN 29591/2022Pag.5Numero registro generale 29591/2022Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 21148/2026Data pubblicazione 22/06/2026Esso, infatti, non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata che ha escluso tutte le voci di danno diverse da quello perperdita di chance, il che implica un implicito rigetto delle domande dirisarcimento del danno derivante dalla minore quantificazione deltrattamento di fine rapporto e del danno pensionistico, che intanto sipossono configurare in quanto le somme siano state riconosciute a titoloretributivo (il che rende, comunque, il motivo privo di decisività).7. Da tanto consegue che il ricorso principale deve essere dichiaratoinammissibile.8. Con il primo motivo di ricorso incidentale l’AUSL denuncia violazionenorme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.) in relazioneagli artt. 100, 101, comma 1, lett. e), 101-bis, 31 e 32 della L.R. Toscanan. 40/2005 e agli artt. 1218 cod. civ., 1228 cod. civ., 2043 cod. civ., 2049cod. civ., 2055 cod. civ., 1292 cod. civ. e 100 cod. proc. civ., 97 Cost., 24Cost. ed error in procedendo (ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.),per violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per avere la Corted’appello, escluso il difetto di legittimazione passiva dell’AUSL Toscana SudEst e riconosciuto la responsabilità esclusiva di quest’ultima sulla base delriconoscimento ad [OSCURATO:PERSONA] della qualità di ausiliario dell’AUSL.9. Con il secondo motivo di ricorso incidentale l’AUSL denuncia error inprocedendo (ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.) per violazionedell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso dipronunciarsi in ordine all’eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso.10. Con il terzo motivo di ricorso incidentale l’AUSL denuncia error inprocedendo (ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.) per violazionedell’art. 331 cod. proc. civ. e/o 102 cod. proc. civ., per avere la Corted’appello omesso di integrare il contraddittorio nei confronti del dott.[OSCURATO:PERSONA].11. Con il quarto motivo di ricorso incidentale l’AUSL denunciaviolazione di norme di diritto (ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.)in relazione alle disposizioni che regolano lo svolgimento delle procedureRGN 29591/2022Pag.6Numero registro generale 29591/2022Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 21148/2026Data pubblicazione 22/06/2026pubbliche selettive di conferimento incarico di struttura complessa e leautocertificazioni delle domande di partecipazione (artt. 8 d.P.R. n.484/1997, 15 del d.lgs. n. 502/1992, da 46 a 49 d.P.R. n. 445/2000, 35del d.lgs. 165/2001, 1175 cod. civ., 1375 cod. civ., 97 della Cost. peravere la Corte d’appello ritenuto integrabile e interpretabile da parte dellaCommissione valutatrice il contenuto autocertificato della domanda dipartecipazione alla procedura pubblica del dott. [OSCURATO:PERSONA]).12. Il ricorso incidentale va dichiarato inefficace ex art. 334, comma 2,cod. proc. civ., in quanto il ricorso principale è inammissibile.La sentenza impugnata è stata depositata il 10 giugno 2022 e il ricorsoincidentale è stato notificato il 13 gennaio 2023, oltre il terminesemestrale previsto dall’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., nel testomodificato dall’art. 46, comma 17, l. n. 69/2009, applicabile allafattispecie ratione temporis, termine spirato il 12 dicembre 2022.Non rileva in contrario che il ricorso incidentale sia stato proposto nelrispetto del termine di cui all’art. 371, comma 2, cod. proc. civ., ossia diquaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, costituendo anzitale tempestività “interna” il presupposto stesso dell’operatività dellasanzione di inefficacia per il caso di inosservanza del termine “esterno” diimpugnazione (così Cass. n. 3419/2004 e, da ult., Cass. n. 17707/2021).13. Conclusivamente, va dichiarato inammissibile il ricorso principale einefficace quello incidentale.14. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenzadel ricorrente principale, che, stante l’inefficacia del ricorso incidentale, èl’unica parte soccombente (alla luce del consolidato principio di dirittoenunciato, fra le tante, da Cass. n. 4074/2014, secondo cui: “In caso dideclaratoria di inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentaletardivo è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.,con la conseguenza che la soccombenza va riferita alla sola partericorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorso incidentale visarebbe stata soccombenza del controricorrente, atteso che la decisioneRGN 29591/2022Pag.7Numero registro generale 29591/2022Numero sezionale 2280/2026Numero di raccolta generale 21148/2026Data pubblicazione 22/06/2026della Corte di cassazione non procede all’esame dell’impugnazioneincidentale e dunque l’applicazione del principio di causalità conriferimento al ‘decisum’ evidenzia che l’instaurazione del giudizio è daaddebitare soltanto alla parte ricorrente principale”).15. Sussistono, in relazione alla ricorrente principale - e non anche allaricorrente incidentale tardiva (cfr. Cass. n. 18384/2017) -, le condizioniper l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace quelloincidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore dellecontroricorrenti, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate, perciascuna di esse, in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario inmisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del solo ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 7 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 29591/2022Pag.8