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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42599/2021

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seguente ORDINANZA 62, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIc.._1ato avviso alle parti . udita la relazione s olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani ha applicato ex art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all'art. 611 c.p.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato ed alla formazione della volontà di accedere al "concordato in appello". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla

I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 21 --11--C-onsig ere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA 62, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIc.._1ato avviso alle parti . udita la relazione s olta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani ha applicato ex art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] la pena da questi concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all'art. 611 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato ed alla formazione della volontà di accedere al "concordato in appello". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. 2. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 21 --11--C-onsig ere estens
Sentenza Cassazione n. 42599/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris