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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17152/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21746/15 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 48. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difesa, giusta mandato in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21746/2015 elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], Numero sezionale 1272/2022Numero di raccolta generale 17152/2022in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161.

Data pubblicazione 26/05/2022 Controricorrente avverso la sentenza n. 149/24/15 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 04/02/2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] d’Angiolella nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con dieci mezzi, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito, CTR) di cui in epigrafe, in controversia originata dall’impugnazione di avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2003, con il quale veniva contestata l’omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla cessione di terreno edificabile sito in Iglesias di cui al rogito notarile del 27 giugno 2003.

Con tale avviso di accertamento l'amministrazione finanziaria rettificava il valore dichiarato in atto, pari ad euro 485.000,00, in euro 632.280,00, sulla scorta dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro emessa dall'ufficio a carico della società acquirente del terreno in oggetto, [OSCURATO:SOCIETA].

A seguito dell'impugnazione di tale avviso di accertamento l'Ufficio procedeva l'iscrizione al ruolo delle maggiori imposte accertate, ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. del 29/09/1973 n. 602 dalla quale scaturì la cartella di pagamento n. 00120090001375970, notificata al contribuente e da questi impugnata.

Essendo stati respinti dai giudici di prime cure, con sentenza n. 8/5/12, i ricorsi proposti dal contribuente avverso l'avviso di accertamento ed avverso la cartella di pagamento, l'Ufficio iscrisse a ruolo le maggiori somme accertate e le relative sanzioni, come previsto dall'articolo 68 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546 e dall'articolo 19 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 472 (cartella di pagamento n. 00120120002817217) tempestivamente impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto della presente controversia.

Ed infatti, con la sentenza qui impugnata la CTR del Piemonte ha accolto l’appello 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21746/2015 dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. riformando Numero sezionale 1272/2022Numero di raccolta generale 17152/2022 integralmente la sentenza di prime cure che aveva, invece, accolto, Data pubblicazione 26/05/2022 il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

L’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed il secondo mezzo possono essere esaminati congiuntamente deducendosi con entrambi questioni fondate sulla ritenuta sussistenza della nullità della notifica della cartella di pagamento oggetto di causa, esclusa dai giudici di seconde cure.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione di legge e segnatamente degli artt. 26 d.P.R. del 29/09/1973, n.600 e 60 del d.P.R. del 29/09/1973 n. 602, là dove la CTR non ha rilevato, come invece eccepito dal contribuente, che la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento debba avvenire solo con il tramite di uno dei soggetti tassativamente indicati nel comma 1, alinea 1, dell’art. 26 d.lgs. cit. e non, invece, da parte dell’agente di riscossione, soggetto che non figura più nella lettera della disposizione in parola a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. del 27/04/2001, n. 193.

Col secondo mezzo deduce la violazione di legge (artt. 3 l. n. 890 del 1982, 148 e 149 cod. proc. civ.), per aver la CTR ritenuto legittima la notificazione a mezzo posta pur in assenza di relazione di notificazione compilata e sottoscritta da soggetto abilitato

1.1. Le censure sono inammissibili perché non superano lo scrutinio di ammissibilità di cui all’art. 360-bis, n. 1) cod. proc. civ.

E’ principio consolidato (Sez.

U 21/03/2017, n. 7155, Rv. 643549- 01) che, «In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la "ratio decidendi" della sentenza impugnata 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21746/2015 con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla Numero sezionale 1272/2022Numero di raccolta generale 17152/2022 seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamentoData pubblicazione 26/05/2022».

1.2. Ed invero, secondo la pacifica interpretazione delle norme che regolano la materia, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr., Cass., 24/10/2017 n. 25219).

In ipotesi di cartella esattoriale emessa, come nella specie, per la riscossione di maggiori imposte e sanzioni amministrative, la notifica è espressamente disciplinata dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 che, a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 1, comma 1. d.lgs. n. 193 del 27/04/2001, prevede che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

1.3. La norma prosegue affermando che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sì che la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo di tale norma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

Rispetto a tale modalità di notifica, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 29, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. del 20/11/1982 n. 890 (cfr. Cass., 24/07/2014, n. 16949; cfr. Cass., 17/01/2013, n. 1091, secondo cui, in tal caso, l'avviso di ricevimento è assistito dall'efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21746/2015 pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata Numero sezionale 1272/2022Numero di raccolta generale 17152/2022 id., Cass.27/05/2011, n. 11708).

In tale ipotesi, pertanto, la legge non Data pubblicazione 26/05/2022 prevede, la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto dell'art. 26 citato, penultimo comma, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (vedi Cass., 19/06/2009, n. 14327; Cass., 13/06/2016, n. 12083; sull’obbligo di conservazione della cartella, v.

Cons. di Stato, ad. pl., n. 4 del 14/03/2022).

2. Col terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 480, comma 4, cod. proc. civ., dell'art. 125 cod. proc. civ. e dell'art. 12 comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, per non aver la CTR rilevato la nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ovvero di un funzionario da esso delegato, nonché per mancata indicazione dello stesso.

2.1. Anche in tal caso il mezzo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1) cod. proc. civ.

E’ principio assolutamente pacifico di questa Corte che l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio l’Autorità da cui promana, considerato che l’esistenza di tale atto non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (v.

Cass., 11/12/2020, n. 28272) tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello di cui al decreto approvato dal Ministro competente che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21746/2015 Numero sezionale 1272/2022 l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (v., Numero di raccolta generale 17152/2022Data pubblicazione 26/05/2022ex multis, Cass., 08/10/2019, n. 25099).

3. Con i motivi quarto e quinto il ricorrente denuncia errores in procedendo, per vizio di ultrapetizione e di omissione di pronuncia, sull’eccezione formulata dal contribuente riguardante la regolarità formale dell’indicazione del responsabile del procedimento della cartella impugnata; con il sesto, denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, riguardante la mancata e corretta indicazione del responsabile del procedimento di [OSCURATO:PERSONA] spa.

3.1. L’inammissibilità dei motivi è data dal principio pacifico di questa Corte secondo cui il vizio di ultrapetizione è ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto, non comportando il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, devoluta al giudice ed al suo insindacabile apprezzamento.

Nella specie, al paragrafo 2.6., i giudici di appello dall’esame degli atti hanno verificato che la cartella conteneva l’indicazione del responsabile del procedimento nella persona di [OSCURATO:PERSONA], così discostandosi dall’interpretazione prospettata dal ricorrente ma senza eccedere i limiti della causa petendi e del petitum della domanda.

3.2. La censura dedotta col quinto mezzo è assorbita dall’inammissibilità del quarto mezzo, avendo il giudice di appello considerato e disatteso l’eccezione del contribuente nei termini appena riferiti.

Né sussiste l’omesso esame del fatto denunciato col quinto mezzo, avendo i giudici di appello argomentato la corretta indicazione del responsabile del procedimento sulla base di una specifica verifica della cartella in questione.

4. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione di legge, e segnatamente gli artt. 3 della l. del 07/08/1990 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4.1. Anche tale doglianza si risolve alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte, cui la CTR si è conformata, secondo cui l'obbligo di motivazione è soddisfatto, com’è logico, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l’“an” ed il “quantum debeatur” (ex plurimis, cfr. Cass., Sez.5, 25/05/2011, n. 11466; Sez. 5, 18/01/2018, n. 1111; Sez. 6-5, 11/10/2018, n. 25343).

Nel caso in esame, la CTR ha desunto la conoscenza del contenuto dell’atto in quanto preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento «conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente», specificando, quanto all’ammontare degli interessi, che essi erano facilmente ricavabili dagli atti a disposizione del contribuente (data di esecutività del ruolo, importi dovuti), il che - unitamente alla considerazione delle difese azionate dal Rosso in sede giurisdizionale - non lascia alcun dubbio sul fatto che lo stesso abbia avuto modo di ben conoscere l’oggetto e le causali della pretesa tributaria e di frapporre ad essa specifiche difese.

5. Gli ultimi tre motivi denunciano la violazione di legge (art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992), l’omissione di pronuncia (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e la violazione dei principi sulla primazia del diritto comunitario (art. 107 TFUE), là dove la CTR ha ritenuto nuova la questione della proporzione tra l’aggio richiesto dal concessionario ed il servizio reso, omettendo di pronunciarsi su tale questione, anche in violazione dei principi che regolano la compatibilità del diritto interno con quello sovranazionale.

All’uopo la difesa del ricorrente ha chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia affinché si pronunci in via pregiudiziale sulla questione inerente alla compatibilità del compenso dell’agente della riscossione come 7 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5.1. Il ricorrente pur dolendosi della statuizione della CTR sulla novità della questione, non riesce a dimostrare che, già in primo grado, aveva denunciato «come vizio proprio della cartella, la mancanza di proporzione tra l’aggio richiesto dal concessionario ed il servizio reso da quest’ultimo fino a prospettarne la natura di aiuto di stato ed in quanto tale contrario alla normativa comunitaria» (v. sentenza, pag. 16).

Ed invero, la localizzazione delle difese di primo grado (punto 3 di pagina sei del ricorso) e la trascrizione per stralcio di tali difese in ricorso [«…modalità attraverso le quali si è pervenuti a determinare i compensi a favore dell'agente della riscossione (anche la percentuale sulle somme imprese intimamente dovute) nonché della normativa a cui ci si deve riferire…»] non soddisfano l’onere di allegazione specifica cui era tenuto il ricorrente di cui all’art. 366, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ. in quanto da esse non si evince la domanda, che si assume proposta, nei suoi elementi identificativi (causa petendi ed il petitum), ma mere argomentazioni difensive che non identificano la domanda originaria.

Condividendosi, dunque, la decisione della CTR, dalle difese allegate al ricorso emerge che la questione come proposta in grado di appello ha comportato un mutamento quantitativo del petitum, ossia un mutamento che, pur lasciando fermo il tipo di provvedimento richiesto al giudice (annullamento della cartella), ha mirato ad una diversa ampiezza della pronuncia della Commissione tributaria regionale rispetto a quella sollecitata innanzi alla Commissione tributaria provinciale, con conseguente inammissibilità per domanda nuova.

5.2. La censura che riguarda il vizio di motivazione è anch’essa inammissibile, non denunciandosi con essa l’omesso esame di un fatto inteso in senso storico naturalistico - ipotesi in cui l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. consente l’impugnazione della sentenza - ma una questione meramente giuridica, attinente alla 8 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Peraltro, trattandosi di domanda Data pubblicazione 26/05/2022 nuova, alcuna pronuncia sulla stessa doveva essere resa dalla CTR.

5.3. Anche la questione che il ricorrente pone della mancata interpretazione “adeguatrice” dei principi comunitari alla normativa interna, risulta superata da quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 10 giugno 2021, n. 120, che ha nuovamente respinto la questione di legittimità costituzionale sull’aggio di riscossione o, più precisamente sull’art. 17, comma 33, del d.lgs. 13.4.1999, n. 112 nel testo modificato dall’art. 32, comma 1, del d.l. 29.11.2008, n. 185, affermando la compatibilità di tale previsione con gli articoli 3, 23, 24, 53, 7 e 97 quali parametri di costituzionalità indicati dal giudice remittente.

5.4. Inoltre, va considerato che non v’è alcun l'obbligo per questa Corte di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale trattandosi di questione “non pertinente”, ovvero di questione la cui soluzione, qualunque essa sia, non potrebbe comunque influire sul l'esito della lite in quanto ha riguardo ad una domanda dichiarata inammissibile perché nuova.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida in complessivi euro 7.300,00 per ciascuna, oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate e, per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre 200,00 euro per esborsi, il 15 per cento di spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 9 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso, in data 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 10 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21746/15 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 48. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difesa, giusta mandato in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21746/2015 elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], Numero sezionale 1272/2022Numero di raccolta generale 17152/2022in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA], n. 161. Data pubblicazione 26/05/2022 Controricorrente avverso la sentenza n. 149/24/15 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata in data 04/02/2015. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] d’Angiolella nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con dieci mezzi, la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguito, CTR) di cui in epigrafe, in controversia originata dall’impugnazione di avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2003, con il quale veniva contestata l’omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla cessione di terreno edificabile sito in Iglesias di cui al rogito notarile del 27 giugno 2003. Con tale avviso di accertamento l'amministrazione finanziaria rettificava il valore dichiarato in atto, pari ad euro 485.000,00, in euro 632.280,00, sulla scorta dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro emessa dall'ufficio a carico della società acquirente del terreno in oggetto, [OSCURATO:SOCIETA]. A seguito dell'impugnazione di tale avviso di accertamento l'Ufficio procedeva l'iscrizione al ruolo delle maggiori imposte accertate, ai sensi dell'articolo 15 del d.P.R. del 29/09/1973 n. 602 dalla quale scaturì la cartella di pagamento n. 00120090001375970, notificata al contribuente e da questi impugnata. Essendo stati respinti dai giudici di prime cure, con sentenza n. 8/5/12, i ricorsi proposti dal contribuente avverso l'avviso di accertamento ed avverso la cartella di pagamento, l'Ufficio iscrisse a ruolo le maggiori somme accertate e le relative sanzioni, come previsto dall'articolo 68 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 546 e dall'articolo 19 del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 472 (cartella di pagamento n. 00120120002817217) tempestivamente impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto della presente controversia. Ed infatti, con la sentenza qui impugnata la CTR del Piemonte ha accolto l’appello 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21746/2015 dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. riformando Numero sezionale 1272/2022Numero di raccolta generale 17152/2022 integralmente la sentenza di prime cure che aveva, invece, accolto, Data pubblicazione 26/05/2022 il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo mezzo possono essere esaminati congiuntamente deducendosi con entrambi questioni fondate sulla ritenuta sussistenza della nullità della notifica della cartella di pagamento oggetto di causa, esclusa dai giudici di seconde cure. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione di legge e segnatamente degli artt. 26 d.P.R. del 29/09/1973, n.600 e 60 del d.P.R. del 29/09/1973 n. 602, là dove la CTR non ha rilevato, come invece eccepito dal contribuente, che la notifica a mezzo posta della cartella di pagamento debba avvenire solo con il tramite di uno dei soggetti tassativamente indicati nel comma 1, alinea 1, dell’art. 26 d.lgs. cit. e non, invece, da parte dell’agente di riscossione, soggetto che non figura più nella lettera della disposizione in parola a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. del 27/04/2001, n. 193. Col secondo mezzo deduce la violazione di legge (artt. 3 l. n. 890 del 1982, 148 e 149 cod. proc. civ.), per aver la CTR ritenuto legittima la notificazione a mezzo posta pur in assenza di relazione di notificazione compilata e sottoscritta da soggetto abilitato 1.1. Le censure sono inammissibili perché non superano lo scrutinio di ammissibilità di cui all’art. 360-bis, n. 1) cod. proc. civ. E’ principio consolidato (Sez. U 21/03/2017, n. 7155, Rv. 643549- 01) che, «In tema di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sostanziali o processuali), il principio di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere letto in correlazione al disposto dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo dunque inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che, nel denunciare la violazione di norme di diritto, ometta di raffrontare la "ratio decidendi" della sentenza impugnata 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21746/2015 con la giurisprudenza della S.C. e, ove la prima risulti conforme alla Numero sezionale 1272/2022Numero di raccolta generale 17152/2022 seconda, ometta di fornire argomenti per mutare orientamentoData pubblicazione 26/05/2022». 1.2. Ed invero, secondo la pacifica interpretazione delle norme che regolano la materia, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (cfr., Cass., 24/10/2017 n. 25219). In ipotesi di cartella esattoriale emessa, come nella specie, per la riscossione di maggiori imposte e sanzioni amministrative, la notifica è espressamente disciplinata dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 che, a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 1, comma 1. d.lgs. n. 193 del 27/04/2001, prevede che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. 1.3. La norma prosegue affermando che la notificazione può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sì che la notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo di tale norma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. Rispetto a tale modalità di notifica, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 29, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. del 20/11/1982 n. 890 (cfr. Cass., 24/07/2014, n. 16949; cfr. Cass., 17/01/2013, n. 1091, secondo cui, in tal caso, l'avviso di ricevimento è assistito dall'efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21746/2015 pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata Numero sezionale 1272/2022Numero di raccolta generale 17152/2022 id., Cass.27/05/2011, n. 11708). In tale ipotesi, pertanto, la legge non Data pubblicazione 26/05/2022 prevede, la redazione di alcuna relata di notifica come risulta confermato per implicito dal disposto dell'art. 26 citato, penultimo comma, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione (vedi Cass., 19/06/2009, n. 14327; Cass., 13/06/2016, n. 12083; sull’obbligo di conservazione della cartella, v. Cons. di Stato, ad. pl., n. 4 del 14/03/2022). 2. Col terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 480, comma 4, cod. proc. civ., dell'art. 125 cod. proc. civ. e dell'art. 12 comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, per non aver la CTR rilevato la nullità della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ovvero di un funzionario da esso delegato, nonché per mancata indicazione dello stesso. 2.1. Anche in tal caso il mezzo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1) cod. proc. civ. E’ principio assolutamente pacifico di questa Corte che l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in dubbio l’Autorità da cui promana, considerato che l’esistenza di tale atto non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (v. Cass., 11/12/2020, n. 28272) tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello di cui al decreto approvato dal Ministro competente che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21746/2015 Numero sezionale 1272/2022 l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (v., Numero di raccolta generale 17152/2022Data pubblicazione 26/05/2022ex multis, Cass., 08/10/2019, n. 25099). 3. Con i motivi quarto e quinto il ricorrente denuncia errores in procedendo, per vizio di ultrapetizione e di omissione di pronuncia, sull’eccezione formulata dal contribuente riguardante la regolarità formale dell’indicazione del responsabile del procedimento della cartella impugnata; con il sesto, denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, riguardante la mancata e corretta indicazione del responsabile del procedimento di [OSCURATO:PERSONA] spa. 3.1. L’inammissibilità dei motivi è data dal principio pacifico di questa Corte secondo cui il vizio di ultrapetizione è ravvisabile unicamente nel caso in cui il giudice attribuisca alla parte un bene non richiesto, o maggiore di quello richiesto, non comportando il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, devoluta al giudice ed al suo insindacabile apprezzamento. Nella specie, al paragrafo 2.6., i giudici di appello dall’esame degli atti hanno verificato che la cartella conteneva l’indicazione del responsabile del procedimento nella persona di [OSCURATO:PERSONA], così discostandosi dall’interpretazione prospettata dal ricorrente ma senza eccedere i limiti della causa petendi e del petitum della domanda. 3.2. La censura dedotta col quinto mezzo è assorbita dall’inammissibilità del quarto mezzo, avendo il giudice di appello considerato e disatteso l’eccezione del contribuente nei termini appena riferiti. Né sussiste l’omesso esame del fatto denunciato col quinto mezzo, avendo i giudici di appello argomentato la corretta indicazione del responsabile del procedimento sulla base di una specifica verifica della cartella in questione. 4. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione di legge, e segnatamente gli artt. 3 della l. del 07/08/1990 6 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21746/2015 n. 241, 7, comma 1, della l. del 27/07/2000 n. 212, in relazione Numero sezionale 1272/2022Numero di raccolta generale 17152/2022 all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTRData pubblicazione 26/05/2022 erroneamente ritenuto la legittimità della cartella di pagamento nonostante il difetto di motivazione. 4.1. Anche tale doglianza si risolve alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte, cui la CTR si è conformata, secondo cui l'obbligo di motivazione è soddisfatto, com’è logico, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l’“an” ed il “quantum debeatur” (ex plurimis, cfr. Cass., Sez.5, 25/05/2011, n. 11466; Sez. 5, 18/01/2018, n. 1111; Sez. 6-5, 11/10/2018, n. 25343). Nel caso in esame, la CTR ha desunto la conoscenza del contenuto dell’atto in quanto preceduto dalla notifica dell’avviso di accertamento «conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente», specificando, quanto all’ammontare degli interessi, che essi erano facilmente ricavabili dagli atti a disposizione del contribuente (data di esecutività del ruolo, importi dovuti), il che - unitamente alla considerazione delle difese azionate dal Rosso in sede giurisdizionale - non lascia alcun dubbio sul fatto che lo stesso abbia avuto modo di ben conoscere l’oggetto e le causali della pretesa tributaria e di frapporre ad essa specifiche difese. 5. Gli ultimi tre motivi denunciano la violazione di legge (art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992), l’omissione di pronuncia (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) e la violazione dei principi sulla primazia del diritto comunitario (art. 107 TFUE), là dove la CTR ha ritenuto nuova la questione della proporzione tra l’aggio richiesto dal concessionario ed il servizio reso, omettendo di pronunciarsi su tale questione, anche in violazione dei principi che regolano la compatibilità del diritto interno con quello sovranazionale. All’uopo la difesa del ricorrente ha chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia affinché si pronunci in via pregiudiziale sulla questione inerente alla compatibilità del compenso dell’agente della riscossione come 7 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21746/2015 Numero sezionale 1272/2022 indicata dall’art. 17 del d.lgs. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 112 con la Numero di raccolta generale 17152/2022Data pubblicazione 26/05/2022 normativa comunitaria. 5.1. Il ricorrente pur dolendosi della statuizione della CTR sulla novità della questione, non riesce a dimostrare che, già in primo grado, aveva denunciato «come vizio proprio della cartella, la mancanza di proporzione tra l’aggio richiesto dal concessionario ed il servizio reso da quest’ultimo fino a prospettarne la natura di aiuto di stato ed in quanto tale contrario alla normativa comunitaria» (v. sentenza, pag. 16). Ed invero, la localizzazione delle difese di primo grado (punto 3 di pagina sei del ricorso) e la trascrizione per stralcio di tali difese in ricorso [«…modalità attraverso le quali si è pervenuti a determinare i compensi a favore dell'agente della riscossione (anche la percentuale sulle somme imprese intimamente dovute) nonché della normativa a cui ci si deve riferire…»] non soddisfano l’onere di allegazione specifica cui era tenuto il ricorrente di cui all’art. 366, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ. in quanto da esse non si evince la domanda, che si assume proposta, nei suoi elementi identificativi (causa petendi ed il petitum), ma mere argomentazioni difensive che non identificano la domanda originaria. Condividendosi, dunque, la decisione della CTR, dalle difese allegate al ricorso emerge che la questione come proposta in grado di appello ha comportato un mutamento quantitativo del petitum, ossia un mutamento che, pur lasciando fermo il tipo di provvedimento richiesto al giudice (annullamento della cartella), ha mirato ad una diversa ampiezza della pronuncia della Commissione tributaria regionale rispetto a quella sollecitata innanzi alla Commissione tributaria provinciale, con conseguente inammissibilità per domanda nuova. 5.2. La censura che riguarda il vizio di motivazione è anch’essa inammissibile, non denunciandosi con essa l’omesso esame di un fatto inteso in senso storico naturalistico - ipotesi in cui l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. consente l’impugnazione della sentenza - ma una questione meramente giuridica, attinente alla 8 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21746/2015 proporzionalità del corrispettivo versato all'agente di riscossioneNumero sezionale 1272/2022Numero di raccolta generale 17152/2022- agio- rispetto al servizio reso. Peraltro, trattandosi di domanda Data pubblicazione 26/05/2022 nuova, alcuna pronuncia sulla stessa doveva essere resa dalla CTR. 5.3. Anche la questione che il ricorrente pone della mancata interpretazione “adeguatrice” dei principi comunitari alla normativa interna, risulta superata da quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 10 giugno 2021, n. 120, che ha nuovamente respinto la questione di legittimità costituzionale sull’aggio di riscossione o, più precisamente sull’art. 17, comma 33, del d.lgs. 13.4.1999, n. 112 nel testo modificato dall’art. 32, comma 1, del d.l. 29.11.2008, n. 185, affermando la compatibilità di tale previsione con gli articoli 3, 23, 24, 53, 7 e 97 quali parametri di costituzionalità indicati dal giudice remittente. 5.4. Inoltre, va considerato che non v’è alcun l'obbligo per questa Corte di adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale trattandosi di questione “non pertinente”, ovvero di questione la cui soluzione, qualunque essa sia, non potrebbe comunque influire sul l'esito della lite in quanto ha riguardo ad una domanda dichiarata inammissibile perché nuova. 6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che liquida in complessivi euro 7.300,00 per ciascuna, oltre spese prenotate a debito per l’Agenzia delle entrate e, per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre 200,00 euro per esborsi, il 15 per cento di spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 9 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 21746/2015 Numero sezionale 1272/2022 ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Numero di raccolta generale 17152/2022Data pubblicazione 26/05/2022 quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in data 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 10 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E
Sentenza Cassazione n. 17152/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris